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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2025

Cassazione n. 22331/2026

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to a TERLIZZI il 03/01/1998 avverso la sentenza del 08/11/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e la qualificazione giuridica dei fatti, rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa 1'8 novembre 2025 dal Tribunale di Bari, con cui gli è stata applicata la pena concordata di mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Bitritto il 6 novembre 2025.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili non specificamente dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a TERLIZZI il 03/01/1998 avverso la sentenza del 08/11/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e la qualificazione giuridica dei fatti, rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa 1'8 novembre 2025 dal Tribunale di Bari, con cui gli è stata applicata la pena concordata di mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Bitritto il 6 novembre 2025. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili non specificamente dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mtg'S r DEPOSITATh,„ t226 j 1,Ye SitAq
Sentenza Cassazione n. 22331/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris