CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2017
Cassazione n. 25330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28514/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 884/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il25/05/2017, R.G.N. 616/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: si controverte della riliquidazione della pensione di anzianità (decorrente dal 1°.4.2006) spettante a [OSCURATO:PERSONA]; la domanda del pensionato concerneva in particolare la quota A della pensione (liquidatagli secondo il sistema reddituale), siccome ridotta per effetto delle diverse modalità di calcolo introdotte dalle intervenute modifiche regolamentari, nonché in conseguenza dell'applicazione del cosiddetto coefficiente di neutralizzazione, con asserita violazione del principio del pro rata; la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 1.10 - 19.12.2009, in riforma della pronuncia di prime cure ed accogliendo il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda svolta da quest'ultimo di riliquidazione della pensione di anzianità (riconosciutagli con decorrenza dal 1.4.2006); su ricorso del pensionato, la Corte di cassazione accolse il ricorso, cassò la sentenza impugnata e dispose il rinvio alla Corte d’appello di Milano, affermando il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a corrispondere al ricorrente principale la quota retribuiva della pensione di anzianità nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alle modifiche regolamentari adottare con la Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003 e, perciò, secondo il più favorevole criterio di calcolo della media dei 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione; conseguentemente la Cassa avrebbe dovuto corrispondere al ricorrente le differenze spettanti sui ratei di pensione già corrisposti, oltre agli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo fino al saldo; la sentenza rescindente, in particolare,concluse nei seguenti termini:” Alla stregua delle considerazioni che precedono deve dunque rilevarsi la fondatezza del primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale (con assorbimento degli altri) e, al contempo, l'infondatezza dell'unico motivo del ricorso incidentale (con assorbimento delle eccezioni di incostituzionalità sollevata ex adverso per l'ipotesi di accoglimento dell'interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, prospettata dalla Cassa).Avendo il ricorrente principale richiesto la condanna specifica della Cassa al pagamento delle differenze pensionistiche ed essendo quindi necessario l'accertamento fattuale del relativo importo (nonchè, quale presupposto necessario, dell'importo complessivo della quota retribuiva della pensione di anzianità spettante in applicazione del pro rata), va disposto il rinvio al Giudice designato in dispositivo, che deciderà conformandosi all'indicato principio e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione”; si noti che la stessa sentenza rescindente aveva così riferito il contenuto dei motivi qui di interesse: “Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia violazione del previgente L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, con riferimento alla inclusione del coefficiente di neutralizzazione fra i criteri di determinazione del trattamento pensionistico esonerati dall'osservanza della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia violazione del previgente L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, con riferimento alla inclusione del coefficiente di neutralizzazione fra i criteri di determinazione del trattamento pensionistico esonerati dall'osservanza del principio del pro rata; all’esito del giudizio di rinvio, da svolgersi presso la Corte d’appello di Milano, interpretata la sentenza rescindente come di accoglimento della tesi della inapplicabilità alla fattispecie del coefficiente riduttivo di neutralizzazione, la Corte d’appello di Milano ha condannato la Cassa alla corresponsione della pensione pari ad euro 79.216,03 annuali, da cui detrarre quanto già corrisposto allo stesso titolo”; riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado n. 213/2008 ed ha condannato la Cassa alla corresponsione a favore di [OSCURATO:PERSONA] della pensione di anzianità con decorrenza dal primo aprile 2006, quantificata nella misura lorda di euro 79.216,03 annuali, da cui detrarre quanto già corrisposto oltre ad accessori; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione CNPARPC sulla base di due motivi di ricorso: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma dodicesimo, l. n. 335 del 1995, come interpretato dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza n. 17742 del 2015 , con riguardo al trattamento pensionistico del rag. Pedroni in relazione alla inclusione degli ultimi redditi anteriori al pensionamento nella base di calcolo della quota “A” della pensione;2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma dodicesimo, l. n. 335 del 1995, in relazione al cd. coefficiente di neutralizzazione; resiste il ragionier Pedroni con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 maggio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: la ricorrente si duole della acritica accettazione dell’operato del c.t.u. incaricato dei conteggi in quanto la stessa sarebbe estranea ai contenuti della sentenza che aveva disposto il rinvio e non avrebbe tenuto conto delle specifiche contestazioni mosse; così era stato effettuato una riliquidazione della quota A, retributiva, prendendo quale base di calcolo di riferimento sempre e soltanto la media reddituale precedente il pensionamento e non sino al 31 dicembre 2003, data che segna il limite temporale della quota retributiva; inoltre, ci si duole del riconoscimento della illegittimità dell’applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione che la stessa giurisprudenza di legittimità ( vd. Cass. 2016 n. 12836) aveva ritenuto pienamente legittimo una volta scelta la opzione della pensione di anzianità e che aveva trovato legittimazione normativa analogamente a quanto avvenuto con l’introduzione delle cd. penalizzazioni di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l.n. 214 del 2011 ; i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati; la sentenza di questa Corte di cassazione n. 18640 del 2012, che ha disposto il giudizio di rinvio definito con la sentenza ora impugnata, ha accolto tra gli altri il quarto motivo, relativo alla legittimità dell’applicazione del coefficiente di neutralizzazione per cui tale capo della domanda non è suscettibile di disamina in questa sede; infatti, nel giudizio di rinvio, qualora la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo(Cass. n. 16660 del 2017; Cass. n. 10549 del 2020); inoltre, questa Corte di legittimità, sempre con la medesima sentenza di annullamento, ha disposto che dev’essere adottato: “il criterio di calcolo della media dei 15 redditi professionali più elevati nell’arco dei 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”. L’espressione del principio è molto chiara e non consente diverse “interpretazioni”, come rileva il controricorrente; dunque, entrambi i motivi sono infondati perché propongono una interpretazione in contrasto con la sentenza rescindente; non ricorrono le condizioni per la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c. richiesta dal controricorrente; come da ultimo ribadito da Cass. n. 9747 del 2023 che ha richiamato Cass. Sez. Un. n. 35307 del 2022, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. è stata ritenuta connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. 11 febbraio 2014 n. 3003), non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé sola rimproverabile (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570); anche ai suoi fini si è ritenuto necessario applicare (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546) i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave della parte soccombente per la configurabilità della lite temeraria: ribadendosi che questa può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) (Cass., Sez. Un., n. 35307 del 2022 cit.), circostanze tutte non ricorrenti nella fattispecie in esame; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condannala ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in Euro 7200, di cui Euro 7000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell'ulterio