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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28833/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per i delitti di detenzione illegale di armi e munizioni e di ricettazione - sia del tutto generico, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno del riconoscimento della responsabilità dell'imputato, senza peraltro confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove peraltro, è stato specificamente affrontato anche il profilo, censurato dal ricorso, della funzionalità delle armi rinvenute nella disponibilità di Moretti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna per i delitti di detenzione illegale di armi e munizioni e di ricettazione - sia del tutto generico, essendosi affermata l'insussistenza di qualunque elemento di prova a sostegno del riconoscimento della responsabilità dell'imputato, senza peraltro confrontarsi con il ragionamento probatorio sviluppato, in maniera congrua e logica, nella sentenza impugnata, ove peraltro, è stato specificamente affrontato anche il profilo, censurato dal ricorso, della funzionalità delle armi rinvenute nella disponibilità di Moretti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28833/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris