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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2025

ECLI:EU:T:2025:739
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0443_INF

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 17 luglio 2025 – ECE Group/EUIPO – ECE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑443/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo anteriore ECE – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ECE – Marchio nazionale denominativo anteriore ECE [OSCURATO:PERSONA] – Motivo di nullità relativa – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punti 20‑23)

2. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità riguardante impedimenti alla registrazione relativi – Esame limitato ai motivi dedotti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 52 e 55) (v. punto 43)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1, a)] (v. punti 45, 46)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1, a)] (v. punti 47, 55, 56, 58)

5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] e marchio denominativo ECE [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1, a)] (v. punti 52, 54, 61) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ECE Group GmbH & Co.

KG è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ECE [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0443_INF Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 17 luglio 2025 – ECE Group/EUIPO – ECE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑443/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo anteriore ECE – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ECE – Marchio nazionale denominativo anteriore ECE [OSCURATO:PERSONA] – Motivo di nullità relativa – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punti 20‑23) 2. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità riguardante impedimenti alla registrazione relativi – Esame limitato ai motivi dedotti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 52 e 55) (v. punto 43) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1, a)] (v. punti 45, 46) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1, a)] (v. punti 47, 55, 56, 58) 5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] e marchio denominativo ECE [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1, a)] (v. punti 52, 54, 61) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ECE Group GmbH & Co. KG è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ECE [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.