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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05692/2022

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lo traeva argomento per la propria determinazione dal fatto che siffatta previsione di legge non aveva valore di interpre- tazione autentica e non era interpretabile analogicamente, e così con- cludeva nel senso che sino al 31 dicembre 2015 era illegittimo appli- care al periodo di sospensione giudiziale gli interessi richiesti dall'A- genzia.

5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente e l'agente della riscossione sono rimasti intimati.

Ragioni della decisione

6. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 cod. civ., 39 comma 2 del d.P.R. n.602 del 1973, 47 com- ma 1, 7 e 8 bis del d.lgs. n.546 del 1992, per aver erroneamente il giudice d'appello negato il diritto all'applicazione degli interessi sulle somme dovute dalla contribuente al caso della sospensione della pre- tesa tributaria disposta giudizialmente.

7. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

Il tema, risolto nega- tivamente dalla CTP, riguarda l'applicabilità o meno dell'art.29 comma 2 del d.P.R. n.602 del 1973 - secondo cui sulle somme il cui paga- mento è sospeso e che risultano dovute a ;eguito della sentenza della CTP si applicano gli interessi al tasso del 4,5% annuo - anche al caso della sospensione della pretesa tributaria disposta dall'autorità giudi- ziaria tributaria.

Il giudice d'appello ha tratto argomento dall'entrata in vigore il 1 gennaio 2016 del comma 8 bis dell'art. 47 d.

Igs. n.546 del 1992 e dal suo valore di interpretazione autentica e non interpre- tabile analogicamente per escludere l'appicazione di interessi al pe- riodo di sospensione cautelare disposta dal giudice tributario.

8. Per risolvere la questione è necessa ,io brevemente ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale rilevante.

Innanzitutto, va rammentato che l'art. 47, comma 7, summenzionato dispone che «gli effetti della sospensione cessano dalla c'ata di pubblicazione della sentenza di primo grado» e, nell'interpretare la previsione, questa Corte ha già statuito più volte l'infondatezza della tesi «secondo cui tale cessazione di efficacia non può comunque comportare il recupero degli interessi decorsi durante il periodo di sospensione», in quanto la stessa « muove dall'implicito assunto che tale sospensione abbia co- munque di per sé determinato la sterilizzazione della pretesa, con ri- ferimento ai suoi accessori, e ciò indipendentemente dal successivo esito del giudizio di merito e dunque da ogni definitiva valutazione sulla sua fondatezza» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23548 del 2020).

9. Inoltre, in una fattispecie non identica, ma analoga alla presente, la Sezione ha pure affermato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1312 del 2018) con una decisione cui merita essere. data continuità - mutatis mutandis - che «Non può condurre a diversa conclusione l'introduzio- ne nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 47, ad opera del d.Lgs. 24 settem- bre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), (Misure per la revi- sione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario), di un comma 8-bis a mente del quale "durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa".Tale novella, oltre a non essere applicabile alla fatti- specie ratione temporis (la stessa infatti trwa applicazione a decorre- re dal 1 gennaio 2016, ai sensi di quanto oisposto dall'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo), noi può nemmeno costituire argomento per una ricostruzione della diS:iplina previgente nei sensi proposti dal ricorrente.

L'innovazione intr)dotta da tale disposizione non consiste infatti nell'aver essa previsto l'applicazione, durante il periodo di sospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione, andavano esclusi, ma solo nell'aver parificato - per evidenti esigenze di razionalità e parità di trattamento - il tasso di interesse applicabile nel detto periodo a quello che sarebbe stato da applicare laddove, anziché di sospensicne giudiziale, si fosse trat- tato di sospensione amministrativa, ossia disposta, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39.».

10. In altri termini, in caso di impugnazione di cartella di pagamento per interessi dovuti per il periodo di sospensione cautelare della pre- tesa fiscale disposta dall'autorità giudiziaila tributaria, l'applicabilità degli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare discende dall'interpretazione dell'art.47 d,21 d.

Igs. n. 546 del 1992 (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20361 dei 28/09/2020), indipenden- temente dalla novella del comma 8 bis, c:he ha inciso solo sulla misu- ra dell'interesse.

Si deve ritenere infatti che la pretesa di interessi da parte dell'Ammi- nistrazione finanziaria poggia sul principio generale di cui all'art. 1282, primo comma, cod. civ. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente, come già condivisibilmente affermato Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15970 del 2014, senza che la sospensione giudiziale ne impedisca la maturazione.

11. Questa lettura ha trovato progressivamente consenso all'interno della Sezione, ove è stato anche affermato che la sospensione dell'e- secutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi, i quali comunque decorrono dalla notifica della cartella, come disposto dall'articolo 30 d.P.R. n. 602 del 1973 che non è dero- gato nel caso di sospensione provvisoria dell'esecutività della cartella stessa (Cass. n.31786/2019).

Coerentemente con questa interpretazior e è stato inoltre recente- mente affermato anche che, in tema di riscossione delle cartelle di pagamento, la sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi nel frattempo maturati sull'importo della imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1, cod. civ., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso lega- le, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27209 del 06/10/2021).

12. Alla luce di quanto sopra ricostruito, dev'essere dunque affermato il seguente principio di diritto: «In tema di impugnazione di car- tella di pagamento per interessi dov,Jti per il periodo di so- spensione cautelare della pretesa fiscale disposta dall'autorità giudiziaria tributaria, l'applicabilità degli interessi maturati durante il periodo di sospensione ca,Jtelare discende dall'in- terpretazione dell'art.47 del d.

Igs. n. 546 del 1992, indipen- dentemente dalla novella del comma 3 bis ad opera del d.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), il quale ha inciso solo sulla misura dell'interesse, in quanto la pretesa di interessi da parte dell'Amministrazione finanziaria si fonda sul principio generale di cui édrart. 1282, primo com- ma, cod. civ. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversa- mente.».

13. In ultima analisi la decisione assunta dal giudice d'appello non è conforme al principio di diritto che precede e, in accoglimento del ri- corso, la sentenza dev'essere cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liqui- dazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la seitenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa compcsizione, in relazione al pro- filo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Roma, Così deciso in data 27 ottobre 2021 Il Relatore I P eidente [OSCURATO:PERSONA] E1anzon Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presi- dente del Collegio e non anche dall'Estensore, ai sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo traeva argomento per la propria determinazione dal fatto che siffatta previsione di legge non aveva valore di interpre- tazione autentica e non era interpretabile analogicamente, e così con- cludeva nel senso che sino al 31 dicembre 2015 era illegittimo appli- care al periodo di sospensione giudiziale gli interessi richiesti dall'A- genzia. 5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente e l'agente della riscossione sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 6. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 cod. civ., 39 comma 2 del d.P.R. n.602 del 1973, 47 com- ma 1, 7 e 8 bis del d.lgs. n.546 del 1992, per aver erroneamente il giudice d'appello negato il diritto all'applicazione degli interessi sulle somme dovute dalla contribuente al caso della sospensione della pre- tesa tributaria disposta giudizialmente. 7. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Il tema, risolto nega- tivamente dalla CTP, riguarda l'applicabilità o meno dell'art.29 comma 2 del d.P.R. n.602 del 1973 - secondo cui sulle somme il cui paga- mento è sospeso e che risultano dovute a ;eguito della sentenza della CTP si applicano gli interessi al tasso del 4,5% annuo - anche al caso della sospensione della pretesa tributaria disposta dall'autorità giudi- ziaria tributaria. Il giudice d'appello ha tratto argomento dall'entrata in vigore il 1 gennaio 2016 del comma 8 bis dell'art. 47 d. Igs. n.546 del 1992 e dal suo valore di interpretazione autentica e non interpre- tabile analogicamente per escludere l'appicazione di interessi al pe- riodo di sospensione cautelare disposta dal giudice tributario. 8. Per risolvere la questione è necessa ,io brevemente ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale rilevante. Innanzitutto, va rammentato che l'art. 47, comma 7, summenzionato dispone che «gli effetti della sospensione cessano dalla c'ata di pubblicazione della sentenza di primo grado» e, nell'interpretare la previsione, questa Corte ha già statuito più volte l'infondatezza della tesi «secondo cui tale cessazione di efficacia non può comunque comportare il recupero degli interessi decorsi durante il periodo di sospensione», in quanto la stessa « muove dall'implicito assunto che tale sospensione abbia co- munque di per sé determinato la sterilizzazione della pretesa, con ri- ferimento ai suoi accessori, e ciò indipendentemente dal successivo esito del giudizio di merito e dunque da ogni definitiva valutazione sulla sua fondatezza» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23548 del 2020). 9. Inoltre, in una fattispecie non identica, ma analoga alla presente, la Sezione ha pure affermato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1312 del 2018) con una decisione cui merita essere. data continuità - mutatis mutandis - che «Non può condurre a diversa conclusione l'introduzio- ne nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 47, ad opera del d.Lgs. 24 settem- bre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), (Misure per la revi- sione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario), di un comma 8-bis a mente del quale "durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa".Tale novella, oltre a non essere applicabile alla fatti- specie ratione temporis (la stessa infatti trwa applicazione a decorre- re dal 1 gennaio 2016, ai sensi di quanto oisposto dall'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo), noi può nemmeno costituire argomento per una ricostruzione della diS:iplina previgente nei sensi proposti dal ricorrente. L'innovazione intr)dotta da tale disposizione non consiste infatti nell'aver essa previsto l'applicazione, durante il periodo di sospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione, andavano esclusi, ma solo nell'aver parificato - per evidenti esigenze di razionalità e parità di trattamento - il tasso di interesse applicabile nel detto periodo a quello che sarebbe stato da applicare laddove, anziché di sospensicne giudiziale, si fosse trat- tato di sospensione amministrativa, ossia disposta, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39.». 10. In altri termini, in caso di impugnazione di cartella di pagamento per interessi dovuti per il periodo di sospensione cautelare della pre- tesa fiscale disposta dall'autorità giudiziaila tributaria, l'applicabilità degli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare discende dall'interpretazione dell'art.47 d,21 d. Igs. n. 546 del 1992 (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20361 dei 28/09/2020), indipenden- temente dalla novella del comma 8 bis, c:he ha inciso solo sulla misu- ra dell'interesse. Si deve ritenere infatti che la pretesa di interessi da parte dell'Ammi- nistrazione finanziaria poggia sul principio generale di cui all'art. 1282, primo comma, cod. civ. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente, come già condivisibilmente affermato Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15970 del 2014, senza che la sospensione giudiziale ne impedisca la maturazione. 11. Questa lettura ha trovato progressivamente consenso all'interno della Sezione, ove è stato anche affermato che la sospensione dell'e- secutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi, i quali comunque decorrono dalla notifica della cartella, come disposto dall'articolo 30 d.P.R. n. 602 del 1973 che non è dero- gato nel caso di sospensione provvisoria dell'esecutività della cartella stessa (Cass. n.31786/2019). Coerentemente con questa interpretazior e è stato inoltre recente- mente affermato anche che, in tema di riscossione delle cartelle di pagamento, la sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi nel frattempo maturati sull'importo della imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1, cod. civ., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso lega- le, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27209 del 06/10/2021). 12. Alla luce di quanto sopra ricostruito, dev'essere dunque affermato il seguente principio di diritto: «In tema di impugnazione di car- tella di pagamento per interessi dov,Jti per il periodo di so- spensione cautelare della pretesa fiscale disposta dall'autorità giudiziaria tributaria, l'applicabilità degli interessi maturati durante il periodo di sospensione ca,Jtelare discende dall'in- terpretazione dell'art.47 del d. Igs. n. 546 del 1992, indipen- dentemente dalla novella del comma 3 bis ad opera del d.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), il quale ha inciso solo sulla misura dell'interesse, in quanto la pretesa di interessi da parte dell'Amministrazione finanziaria si fonda sul principio generale di cui édrart. 1282, primo com- ma, cod. civ. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversa- mente.». 13. In ultima analisi la decisione assunta dal giudice d'appello non è conforme al principio di diritto che precede e, in accoglimento del ri- corso, la sentenza dev'essere cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liqui- dazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la seitenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa compcsizione, in relazione al pro- filo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 27 ottobre 2021 Il Relatore I P eidente [OSCURATO:PERSONA] E1anzon Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presi- dente del Collegio e non anche dall'Estensore, ai sen
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