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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35508/2022

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l ricorso n. 29845 -2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già s.p.a.) – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla via Sardegna, n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, alla via Nizza, n. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso ildecreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , udita la relazione nella camera di consiglio del4 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 93 l.fall. la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s. p . a . (ora s. r . l .) domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Esponeva che era socia, per una quota pari al 60% del capitale, della fallita.

Esponeva che era creditrice dei seguenti importi: --per euro 36.000,00 a titolo di finanziamento soci eseguito a mezzo bonifico del 29.12.2011 in favore della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., poi incorporata dalla fallita; --per euro 250.000,00 a titolo di finanziamento soci eseguito a mezzo bonifico del 15.1.2012 in favore della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., poi incorporata dalla fallita; --per euro 14.930,67 a titolo di finanziamento soci eseguito in data 25.3.2014 in favore della fallita in virtù di pagamento, su delegazione, di fatture emesse da “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. nei confronti della medesima fallita; --per euro 3.766,00 a titolo di finanziamento soci eseguito in data 28.5.2014 in favore della fallita in virtù di pagamento, su delegazione, di fatture emesse da “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. nei confronti della medesima fallita; --per euro 1.160.000,00, in quanto cessionaria di parte del credito vantato dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. nei confronti della fallita.

Chiedeva l’ammissione al passivo per la somma di euro 1.464.696,67, oltre interessi.

2. Il giudice delegato ammetteva l’istante al passivo per l’importo di euro 52.576,62 con postergazione, ex art. 2467 cod. civ., rispetto alle ragioni degli altri creditori; denegava l’ammissione per ogni ulteriore vocedi credito. 3.La “ [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo.

Resisteva il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 4.Con decreto del 21.10.2021 il Tribunale di Nocera rigettava l’oppo sizione econdannava l’opponente alle spese.

Evidenziava il tribunale, in ordine al thema controverso, concernente la “qualificazione delle elargizioni effettuate dal socio alla società poi dichiarata fallita” (così decreto impugnato, pag. 4), che dai documenti allegati era “possibile desumere la natura di apporti al capitale sociale della società poi fallita piuttosto che di finanziamenti”(così decreto impugnato, pag. 5).

Evidenziava segnatamente che tanto si desu meva dall’art. 2 del contratto di capitalizzazione in data 30.5.2012, dal libro-giornale della s.r.l. fallita e dal riscontro, fuor di contestazione, per cui nel bilancio degli esercizi 2012 e 2013 le somme de quibuserano state appostate come versamenti in conto capitale (cfr. decreto impugnato, pag. 6).

Evidenziava, al contempo, che rivestivano rilievo la mancanza di un patto di remunerazionedelle erogazioni p e cuniari e , la mancata previsione di un termine per la restituzionee la mancata pattuizione di garanzie per la restituzione (cfr. decreto impugnato, pag. 6).

Evidenziava infine, il tribunale, che erano inidonei a superare le risultanze anzidette i documenti allegati dall’opponente (cfr.decreto impugnato, pag. 6) e, quanto alla somma di euro 1.160.000,00, genericamente indicata come conferimento in funzione del futuro aumento di capitale, che non risultava né dedotto né provato che il conferimento fosse risolutivamente condizionato alla delibera di aumento del capitale (cfr.decreto impugnato, pag. 7).

5. Avverso tale decreto ha propost o ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (già s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di due motiv i la cassazione con ogni susseguente statuizione.Il curatore del fallimento della“[OSCURATO:PERSONA] e Finanza” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.È stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. l’adunanza in camera di consiglio. 7.La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente. 8.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 1 15, 1° co., cod. proc. civ.

Deduce che,alla stregua dei documenti n. 2), n. 3), n. 4), n. 5), n. 6) e n. 7) ritualmente allegati, ha fornito inequivoca dimostrazione della volontà di attendere all’erogazione delle somme di volta in volta versate alla società poi fallita “a titolo di finanziamento soci, con pieno diritto, pertanto, di richiederne la restituzione” (così ricorso, pag. 6).

Deduce segnatamente, in rapporto al finanziamento dell’importo di euro 1.160.000,00, che l’omesso esame di quanto richiamato nel documento n. 7 si è tradotto nell’omesso esame del fatto decisivo. 9.Con il secondo motivo la ricorrente den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1° co., 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e dell’art. 115, 1° co., cod. proc. civ.

Deduce che il tribunale ha altresì erroneamente interpretato la documentazione ex adversoallegata.

Deduce segnatamente, con riferimento al contratto di capitalizzazione del 30.5.2012, che il tribunale ha tenuto conto esclusivamente della previsione dell’art. 2 e non ha considerato né l’intero testo contrattuale né quanto emerge dalla missiva in pari data sottoscritta da essa ricorrente e dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.,entrambe socie della s.r.l. poi fallita.

Deduce che dall’esame congiunto del testo contrattuale e della missiva del 30.5.2012 si desume che la natura dei versamenti “era proprio quella di un finanziamento soci riconducibile, come tale, al contratto di mutuo” (così ricorso, pag. 8).

Deduce infine che l’erronea interpretazione degli atti di parte si è tradotta nella violazione del principio per cui le parti possono liberamente determinare il contenuto dei loroatti. 10.Il ricorso è inammissibile propriamente ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 11.Innegabilmente con il primo m otivo la ricorrente si duole per l’asserito omesso –erroneo esame delle risultanze istruttorie documentali.

E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 12.Per nulla il tribunale ha omesso l’esame della natura dell’erogazione della somma di euro 1.160.000,00; invero,ha dato esaustivamente e congruamente conto della sua opzione ricostruttiva.

Non viè ragione, per ciò, ché la ricorrente si dolga dell’asserito omesso esame di quanto richiamato nel documento n. 7. 13.Con il primo motivo la ricorrente ha altresì addotto che la motivazione dell’impugnato dictumrisulta superficiale, incompleta e finanche incoerente.

Nondimeno, al cospetto del (novello)disposto del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. e dunque della rilevanza esclusivamente dell’ “omesso esame circa fatto decisivo e controverso”, tra le forme di “anomalia motivazionale” rilevanti giusta la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nondimeno, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. –al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 14.Si tenga conto, con riferimento a quanto la ricorrente ha prospettato in memoria (“In altre parole, non si è trattato –in questo caso - di una semplice (consapevole?) omissione di determinati elementi probatori - nella specie costituiti da numerose evidenze documentali(doc. da 2 a 10) - ma piuttosto, a ben vedere, di una inspiegabile (ed inspiegata) obliterazione di gran parte di quegli elementi”), che già nelvigore dell’abrogato n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. si reputava che al giudice del merito spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass.7.6.2005, n. 11789;cfr.

Cass. 10.5.2000, n. 6023)

15. Ovviamente, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie] di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie]sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)). 16.Con il secondo motivo la ricorrente sostanzialmente prospetta “ question i ermeneutiche”(cfr. ricorso, pag. 8).

Cosicché soccorrono gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355)applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Ovverol’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito -alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 17.Nel solco di tali indicazioni giurisprudenziali si rimarca quanto segue.

L’interpretazione patrocinata dal tribunale è immune da vizi e “anomalie” suscettibili di assumere rilievo in relazione alla previsione del (novello)n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. ed alla luce della già citata pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8053/2014.

L’interpretazione patrocinata dal tribunale è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcuncriterio legale di ermeneutica contrattuale. 18.In toto ingiustificata è infine la dedotta violazione dell’art. 1322 c od . c iv .19.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al curatore controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 20.Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna – sollecita ta dal controricorrente in memoria - della ricorrente ai sensi de ll’art. 96, 3° co., cod. proc. civ.

Non sussiste invero il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un.20.4.2018, n.9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anchea prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione).

Al contempo è da escludere che l’esperito ricorso per cassazione si sia risolto in una iniziativa pretestuosa(cfr. Cass. (ord.) 24.9.2020, n. 20018). 21.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; c ondanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1°co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 29845 -2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già s.p.a.) – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla via Sardegna, n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, alla via Nizza, n. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso ildecreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , udita la relazione nella camera di consiglio del4 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 93 l.fall. la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s. p . a . (ora s. r . l .) domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che era socia, per una quota pari al 60% del capitale, della fallita. Esponeva che era creditrice dei seguenti importi: --per euro 36.000,00 a titolo di finanziamento soci eseguito a mezzo bonifico del 29.12.2011 in favore della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., poi incorporata dalla fallita; --per euro 250.000,00 a titolo di finanziamento soci eseguito a mezzo bonifico del 15.1.2012 in favore della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., poi incorporata dalla fallita; --per euro 14.930,67 a titolo di finanziamento soci eseguito in data 25.3.2014 in favore della fallita in virtù di pagamento, su delegazione, di fatture emesse da “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. nei confronti della medesima fallita; --per euro 3.766,00 a titolo di finanziamento soci eseguito in data 28.5.2014 in favore della fallita in virtù di pagamento, su delegazione, di fatture emesse da “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. nei confronti della medesima fallita; --per euro 1.160.000,00, in quanto cessionaria di parte del credito vantato dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. nei confronti della fallita. Chiedeva l’ammissione al passivo per la somma di euro 1.464.696,67, oltre interessi. 2. Il giudice delegato ammetteva l’istante al passivo per l’importo di euro 52.576,62 con postergazione, ex art. 2467 cod. civ., rispetto alle ragioni degli altri creditori; denegava l’ammissione per ogni ulteriore vocedi credito. 3.La “ [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 4.Con decreto del 21.10.2021 il Tribunale di Nocera rigettava l’oppo sizione econdannava l’opponente alle spese. Evidenziava il tribunale, in ordine al thema controverso, concernente la “qualificazione delle elargizioni effettuate dal socio alla società poi dichiarata fallita” (così decreto impugnato, pag. 4), che dai documenti allegati era “possibile desumere la natura di apporti al capitale sociale della società poi fallita piuttosto che di finanziamenti”(così decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava segnatamente che tanto si desu meva dall’art. 2 del contratto di capitalizzazione in data 30.5.2012, dal libro-giornale della s.r.l. fallita e dal riscontro, fuor di contestazione, per cui nel bilancio degli esercizi 2012 e 2013 le somme de quibuserano state appostate come versamenti in conto capitale (cfr. decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava, al contempo, che rivestivano rilievo la mancanza di un patto di remunerazionedelle erogazioni p e cuniari e , la mancata previsione di un termine per la restituzionee la mancata pattuizione di garanzie per la restituzione (cfr. decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava infine, il tribunale, che erano inidonei a superare le risultanze anzidette i documenti allegati dall’opponente (cfr.decreto impugnato, pag. 6) e, quanto alla somma di euro 1.160.000,00, genericamente indicata come conferimento in funzione del futuro aumento di capitale, che non risultava né dedotto né provato che il conferimento fosse risolutivamente condizionato alla delibera di aumento del capitale (cfr.decreto impugnato, pag. 7). 5. Avverso tale decreto ha propost o ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (già s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di due motiv i la cassazione con ogni susseguente statuizione.Il curatore del fallimento della“[OSCURATO:PERSONA] e Finanza” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.È stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. l’adunanza in camera di consiglio. 7.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. 8.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 1 15, 1° co., cod. proc. civ. Deduce che,alla stregua dei documenti n. 2), n. 3), n. 4), n. 5), n. 6) e n. 7) ritualmente allegati, ha fornito inequivoca dimostrazione della volontà di attendere all’erogazione delle somme di volta in volta versate alla società poi fallita “a titolo di finanziamento soci, con pieno diritto, pertanto, di richiederne la restituzione” (così ricorso, pag. 6). Deduce segnatamente, in rapporto al finanziamento dell’importo di euro 1.160.000,00, che l’omesso esame di quanto richiamato nel documento n. 7 si è tradotto nell’omesso esame del fatto decisivo. 9.Con il secondo motivo la ricorrente den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1° co., 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e dell’art. 115, 1° co., cod. proc. civ. Deduce che il tribunale ha altresì erroneamente interpretato la documentazione ex adversoallegata. Deduce segnatamente, con riferimento al contratto di capitalizzazione del 30.5.2012, che il tribunale ha tenuto conto esclusivamente della previsione dell’art. 2 e non ha considerato né l’intero testo contrattuale né quanto emerge dalla missiva in pari data sottoscritta da essa ricorrente e dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.,entrambe socie della s.r.l. poi fallita. Deduce che dall’esame congiunto del testo contrattuale e della missiva del 30.5.2012 si desume che la natura dei versamenti “era proprio quella di un finanziamento soci riconducibile, come tale, al contratto di mutuo” (così ricorso, pag. 8). Deduce infine che l’erronea interpretazione degli atti di parte si è tradotta nella violazione del principio per cui le parti possono liberamente determinare il contenuto dei loroatti. 10.Il ricorso è inammissibile propriamente ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 11.Innegabilmente con il primo m otivo la ricorrente si duole per l’asserito omesso –erroneo esame delle risultanze istruttorie documentali. E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 12.Per nulla il tribunale ha omesso l’esame della natura dell’erogazione della somma di euro 1.160.000,00; invero,ha dato esaustivamente e congruamente conto della sua opzione ricostruttiva. Non viè ragione, per ciò, ché la ricorrente si dolga dell’asserito omesso esame di quanto richiamato nel documento n. 7. 13.Con il primo motivo la ricorrente ha altresì addotto che la motivazione dell’impugnato dictumrisulta superficiale, incompleta e finanche incoerente. Nondimeno, al cospetto del (novello)disposto del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. e dunque della rilevanza esclusivamente dell’ “omesso esame circa fatto decisivo e controverso”, tra le forme di “anomalia motivazionale” rilevanti giusta la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Nondimeno, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. –al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 14.Si tenga conto, con riferimento a quanto la ricorrente ha prospettato in memoria (“In altre parole, non si è trattato –in questo caso - di una semplice (consapevole?) omissione di determinati elementi probatori - nella specie costituiti da numerose evidenze documentali(doc. da 2 a 10) - ma piuttosto, a ben vedere, di una inspiegabile (ed inspiegata) obliterazione di gran parte di quegli elementi”), che già nelvigore dell’abrogato n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. si reputava che al giudice del merito spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass.7.6.2005, n. 11789;cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023) 15. Ovviamente, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie] di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie]sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)). 16.Con il secondo motivo la ricorrente sostanzialmente prospetta “ question i ermeneutiche”(cfr. ricorso, pag. 8). Cosicché soccorrono gli insegnamenti di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355)applicabile alla fattispecie ratione temporis. Ovverol’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito -alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 17.Nel solco di tali indicazioni giurisprudenziali si rimarca quanto segue. L’interpretazione patrocinata dal tribunale è immune da vizi e “anomalie” suscettibili di assumere rilievo in relazione alla previsione del (novello)n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. ed alla luce della già citata pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8053/2014. L’interpretazione patrocinata dal tribunale è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcuncriterio legale di ermeneutica contrattuale. 18.In toto ingiustificata è infine la dedotta violazione dell’art. 1322 c od . c iv .19.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al curatore controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 20.Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna – sollecita ta dal controricorrente in memoria - della ricorrente ai sensi de ll’art. 96, 3° co., cod. proc. civ. Non sussiste invero il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un.20.4.2018, n.9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anchea prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione). Al contempo è da escludere che l’esperito ricorso per cassazione si sia risolto in una iniziativa pretestuosa(cfr. Cass. (ord.) 24.9.2020, n. 20018). 21.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; c ondanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1°co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs
Sentenza Cassazione n. 35508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris