CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza della Corte di appello di Messina dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del ricorso, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Messina per sanare la violazione del contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], imputati nel procedimento n. 5634/11 R.G.N.R., già pendente innanzi al Tribunale di Messina, nei confronti del Presidente del collegio, [OSCURATO:PERSONA], assumendo che lo stesso, nell'ambito di pregresso procedimento pure dallo stesso presieduto (n. 7188/2011 RGNR ), avesse ritenuto di fatto l'esistenza di un'organizzazione criminale operante nel rione Giostra di Messina, a cui risultavano legati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la quale è oggetto del giudizio nel procedimento a carico dei ricorrenti. La dichiarazione di ricusazione è stata formulata ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a, in relazione all'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 371 del 1996, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque valutata. Dopo due annullamenti con rinvio disposti da questa Corte di legittimità per motivi processuali, la Corte di appello di Messina ha pronunciato il provvedimento reiettivo oggetto di impugnazione. 2. Propongono ricorso gli imputati ricusanti con atto unico a firma dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui articolano due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 41, 127, 178 lett. c) cod. proc. pen. e 111 Cost., derivante dalla nullità del procedimento incidentale di ricusazione, conseguente al mancato avviso della fissazione dell'udienza camerale a tutti gli imputati del proc. pen. n. 871/17 RG., celebrato innanzi al Tribunale di Messina. In particolare, non è stato dato avviso ai coimputati, ancorché non proponenti l'istanza di ricusazione, [OSCURATO:PERSONA] (nato il 21 agosto 1981), [OSCURATO:PERSONA] (nato il 17 agosto 1981), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in violazione di quanto stabilito da questa Corte con sentenza di annullamento n. 22988 del 25 gennaio 2021, che aveva rilevato, al riguardo, il difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti dei nonp ricusanti. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla sent. Corte cost. n. 371 del 1996, e dell'art. 111 Cost., nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Deducono i difensori: -che l'incompatibilità dedotta con la richiesta di ricusazione, come evidenziato dalla Consulta nelle sentenze n. 371 del 1996 e n. 283 del 2000, fonda sul diritto al giusto processo, il quale può essere pregiudicato dall'avere il giudicante operato una valutazione della responsabilità, nel processo a carico di altri imputati, che può consistere tanto in un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte, quanto in una valutazione di merito superficiale e sommaria, apparendo anzi, in questa seconda ipotesi, ancor più evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice verrebbe a trovarsi; - che tale forma di pregiudizio ricorre nella specie posto che, nella precedente pronuncia, il Collegio presieduto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto incidentalmente l'esistenza di un'organizzazione criminale operante nel rione Giostra di Messina, a cui risultavano "asseritamente" legati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -che la valutazione compiuta nell'altro processo riguarda il medesimo fatto storico del procedimento pendente, posto che l'esistenza, le caratteristiche e la composizione di tale compagine associativa costituiscono "il principale oggetto di giudizio" nel processo a carico dei ricorrenti, ai quali viene contestata la partecipazione associativa, ovvero il concorso esterno, nel sodalizio denominato clan Giostra - in cui Tibia avrebbe ricoperto ruolo apicale - e la commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991; - che la rilevanza della precedente decisione sarebbe confermata dall'avere il Tribunale, nel procedimento cui l'istanza di ricusazione si riferisce, ritenuto assolutamente necessaria l'escussione - disposta ex art. 507 cod. proc. pen. - dei testi Napoli e [OSCURATO:PERSONA], persone offese del procedimento già deciso dal giudice ricusato. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati per i motivi di seguito illustrati. 2. La Seconda Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 22988 del 25 gennaio 2021, ha disposto l'annullamento della decisione reiettiva della istanza di ricusazione avanzata dagli attuali ricorrenti per la mancata citazione dei coimputati non ricusanti all'udienza camerale fissata per la discussione dell'istanza.Richiamando precedenti arresti (Sez. 1, n. 8212 del 20/01/2010, Giambra, Rv. 246625; Sez. 1, n. 38590 del 17/09/2003, Biallo, Rv. 227124; Sez. 4, n. 49785 del 2019, Ricco), la Corte ha rilevato l'anomalia, oltre che la contraddittorietà con il sistema, di una impostazione che precluda l'interlocuzione alle altre parti del processo che pur non abbiano dato impulso alla procedura, perché queste hanno comunque un concreto interesse alla verifica dell'imparzialità del giudice, quale valore di rango primario. Il quadro sistematico, come delineato nella pronuncia rescindente, trova conferma nel rinvio operato dall'art. 41, comma 3, cod. proc. pen. alla procedura camerale ex art. 127 cod. proc. pen., che impone avviso e consente la partecipazione a tutte le parti del processo, senza specificazioni limitative al riguardo, non potendo considerarsi tale quella di cui all'art. 41, comma 4, cod. proc. pen., che impone la notificazione del provvedimento "alle parti private", posto che si tratta di opportuna chiarificazione di un obbligo generale, in aggiunta alla previsione della comunicazione al giudice interessato ed al pubblico ministero. L'argomento contrario, fondato sul carattere personalissimo della ricusazione - espresso tra le altre, dalla sentenza Sez. 6, n. 36340 del 08/07/2003, Previti, Rv. 227123 - risulta superato dalla prospettiva accolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito come le questioni sollevate da una parte, inerenti all'incompatibilità del giudice per . precedenti funzioni . svolte, hanno natura oggettiva e sono estensibili a tutti i coimputati, poiché le relative norme attuano i principi costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice, garanzie del giusto processo (Sez. U n. 13626 del 16/12/2010, dep. 2011, Diagiacomantonio, Rv. 249300). In senso analogo questa Corte ha deciso con riguardo alla procedura incidentale della rimessione (Sez. 1, n. 5723 del 29/11/1994, Cerciello, Rv. 199383), facendo egualmente leva sul richiamo all'art. 127 cod. proc. pen. e risultando identica la dizione normativa tra le fattispecie parallele (art. 41, comma 3, cod. proc. pen, e art, 48, comma 1, cod. proc. pen.), per la necessità che ogni parte del processo, comunque interessata a che sia garantita l'imparzialità del giudice, sia posta nelle condizioni di far valere le proprie ragioni in un giudizio che, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di rimessione, verrebbe ad incidere sul diritto costituzionalmente garantito per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 3. Tanto premesso, il primo motivo è infondato. Dal raffronto comparativo tra il decreto che dispone il giudizio nel processo pendente e l'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la decisione sulla ricusazione - atti accessibili a questo Collegio, in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - si evince che effettivamente tale avviso non è stato dato a [OSCURATO:PERSONA] (nato il 21 agosto 1981), [OSCURATO:PERSONA] (nato il 17 agosto 1981), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rito. Nondimeno, ritiene il Collegio che non risulti violato il principio di diritto enunciato in sede rescindente, giacché i predetti, originari coimputati dei ricusanti, sono stati prosciolti dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte, perché il fatto non sussiste, con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 16 aprile 2020. La necessità che, all'udienza di discussione della ricusazione il contraddittorio sia integrato nei confronti di tutte le parti processuali - affermata dalla Seconda Sezione di questa Corte - non poteva riguardare soggetti che non rivestivano più, alla data della udienza di discussione della ricusazione dell'Il luglio 2022, la qualità di parti del processo, e dunque non erano portatori di alcun residuo interesse ad interloquire nel procedimento incidentale preordinato alla verifica di imparzialità del giudice, quale presidio di equità processuale, e a controdedurre su una iniziativa il cui accoglimento era, nei loro confronti, oramai insuscettivo di incidere sulla garanzia del giudice naturale. Dunque, non si configura la dedotta inosservanza della procedura di cui all'art. 127 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 41 cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo è inammissibile perché reiterativo e comunque manifestamente infondato. L'ordinanza della Corte di appello ricostruisce l'istituto della incompatibilità e ne individua la ratio complessiva, precisando come gli istituti posti a tutela della imparzialità/neutralità del giudice - tra cui quello oggetto della pronuncia additiva della Corte cost. n. 371 del 1996, supra richiamata - riguardano situazioni pregiudicanti che si collocano prima e fuori dal procedimento ed implicano una pregressa valutazione di merito sulla responsabilità del soggetto (Sez. 1 n. 45448 del 17/11/2021). Una tale valutazione - ha chiarito la Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici - nella specie non vi è stata, atteso che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai esaminato nel procedimento che si assume essere pregiudicante, neppure in termini sommari, l'esistenza della compagine associativa clan Giostra, né la posizione degli odierni ricusanti in relazione ad essa. In tale giudizio, intentato per il reato di estorsione tentata a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'estensore ha ricostruito i fatti estorsivi evidenziando come - secondo il narrato delle persone offese - Napoli e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito al secondo della contrarietà dei componenti del clan Giostra a che egli rilevasse lo stabilimento balneare in zona Faro, sottoposto a sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], soggetti "asseritamente" legati alle predette organizzazioni criminali di tipo mafioso "operanti nella zona del quartiere Giostra". Ora, al di là della vaghezza delle espressioni adoperate, lì dove è fatto riferimento a consorterie operanti "nella zona del quartiere Giostra" e a legami con tali gruppi criminali di cui non è indicata la natura, l'attribuzione di tali emergenze al narrato di una delle persone offese e l'uso dell'avverbio "asseritamente" valgono effettivamente a significare - come argomentato dalla Corte territoriale - che si tratta di un contributo dichiarativo acquisito in giudizio su cui non vi è stata, in quel processo, alcuna attività di accertamento e, dunque, nessuna valutazione - neppure sommaria - di responsabilità dei ricusanti. Men che mai può ritenersi significativa di pregiudizio l'ammissione dell'esame delle persone offese del pregresso procedimento nel nuovo giudizio, trattandosi di mera attività istruttoria. Palese è dunque l'insussistenza della dedotta incompatibilità e l'infondatezza del motivo di ricusazione addotto. 5. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ri