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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 36307/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione inviata alla cancelleria di questa Corte, il ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso, essendo stato emesso decreto di archiviazione in ordine ai fatti per cui si procede.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 591, comma 1, lett. a) cod.proc.pen..Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consi li del 16.09.2022.

Il Consigliere estensore si dente [OSCURATO:PERSONA] nni otallevi n [OSCURATO:PERSONA] SF7IONE PENALE L 2 6 SE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione inviata alla cancelleria di questa Corte, il ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso, essendo stato emesso decreto di archiviazione in ordine ai fatti per cui si procede. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 591, comma 1, lett. a) cod.proc.pen..Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consi li del 16.09.2022. Il Consigliere estensore si dente [OSCURATO:PERSONA] nni otallevi n [OSCURATO:PERSONA] SF7IONE PENALE L 2 6 SE
Decreto Cassazione n. 36307/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris