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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12619/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 22 settembre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta individuazione del ricorrente quale responsabile del delitto continuato ascrittogli; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il titolare dei profili facebook e della linea telefonica che li aveva alimentati era proprio quella riconducibile al prevenuto.

Considerato che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perchè: - il motivo che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; - era stata congruamente motivata, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., la non occasionalità della condotta; - la misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione;Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini SteiN no Pall DEPOS:74T.0 IthC5A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 22 settembre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta individuazione del ricorrente quale responsabile del delitto continuato ascrittogli; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il titolare dei profili facebook e della linea telefonica che li aveva alimentati era proprio quella riconducibile al prevenuto. Considerato che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perchè: - il motivo che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; - era stata congruamente motivata, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., la non occasionalità della condotta; - la misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione;Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini SteiN no Pall DEPOS:74T.0 IthC5A
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