CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 24499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11349/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 49; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], e per essa, quale mandataria , [OSCURATO:PERSONA], in persona del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza n. 1270/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. Nel 2008, la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto con cui i coniugi Monti-Muscardin, in comunione legale dei beni, vendevano, con condizione sospensiva, alla [OSCURATO:PERSONA] l’immobile sito in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] 124. A sostegno della domanda la banca attrice deduceva di essere creditrice nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di 308.698,45 € quale saldo debitore al 17 aprile 2008, e della somma di 1.558.926,68,quale saldo debitore al 17 aprile 2008, del conto anticipi su fatture n. 60020001, e che i predetti crediti erano garantiti da fideiussioni rilasciate dai signori Piero e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di euro 2.340.000. [OSCURATO:PERSONA] esponeva di avere comunicato nell’aprile 2008 al debitore principale e ai garanti la revoca degli affidamenti concessi con relativa intimazione all’estinzione del debito. Il Tribunale di Milano ingiungeva al debitore principale ed ai garanti il pagamento della somma di euro 308.698 e della somma di euro 1.558.926. A seguito di ricerche era emerso che la debitrice principale PA Trading non era intestataria di nessun immobile e che i coniugi Monti-Muscardin avevano venduto i propri beni immobili alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17622/2014 accoglieva l’azione revocatoria esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] accertando che il credito era preesistente all’atto dispositivo dovendosi far riferimento a tal fine al sorgere del credito e non al suo accertamento giudiziale. L’anteriorità era stata desunta dall’estratto conto al 31 dicembre 2007 relativo all’ingente esposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la banca attrice e valevole anche per i fideiussori, contrattualmente tenuti ad informarsi delle condizioni patrimoniali del debitore principale ai sensi dell’art. 4 della fideiussione prestata. Il giudice riteneva, quindi, sussistente la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla Barclays da parte dei coniugi Monti-Muscardin e che i fideiussori avevano posto in essere nei primi mesi del 2008 una serie di atti dispositivi con cui si erano disfatti di tutti gli immobili di loro proprietà. Il Tribunale accertava anche la partecipatio fraudis della Bibliotè immobiliare desumendola dal fatto che il titolare di tale società, [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti di parentela con la socia della debitrice principale PA Trading. 2.La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1270/2022 del 24 febbraio 2022, ha confermato la sentenza impugnata. 3. Propone ricorso in cassazione la [OSCURATO:PERSONA] srl. , sulla base di due motiviillustrati da memoria. 3.1. Resiste, con controricors o , l a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., quale titolare di un portafoglio di crediti ceduti da [OSCURATO:PERSONA] PLC; la Muscardin propone controricorso adesivo al ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, perché la Corte d’Appello non avrebbe individuato con precisione le circostanze di fatto dalle quali avrebbe desunto la conoscenza in capo al legale rappresentante della società acquirente del pregiudizio arrecato dall’atto di compravendita alle ragioni del creditore e non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di concordanza delle circostanze dalla stessa utilizzate ai fini del raggiungimento della prova. Parte ricorrente sostiene che siano irrilevanti le tre circostanze evocate dalla sentenza della Corte d’appello a fondamento della prova presuntiva: a) concentrazione cronologica degli alienazioni di tutti i cespiti immobiliari dei coniugi Monti e Muscardin; b) parentela tra il titolare dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e la sorella, [OSCURATO:PERSONA]; c) intensa attività negoziale tra le medesime parti. A tal proposito sostiene che la dismissione del patrimonio immobiliare da parte di Monti e Muscardin avrebbe ad oggetto beni diversi e distinti tra loro, neppure individuati nel presente giudizio; che il legame di parentela tra Rubcich e la ex socia di minoranza della PA Trading ‘interseca’ l’altrettanto unico rapporto oggettivamente riscontrabile tra [OSCURATO:PERSONA] e una dei danti causa dell’odierno ricorrente (la Muscardin) in un momento in cui non erano ancora fideiussori della PA Trading; i negozi conclusi tra le parti coinvolti nel presente giudizio si collocano in momenti cronologici diversi ed hanno oggetti e parti diverse. Il motivo è infondato. Il giudice dell’appello ha fatto buon governo delle presunzioni in relazione al requisito della partecipatio fraudis. La prova della "partecipatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; si deve peraltro rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass.22366/2021). Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto notoe quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. 21403/2021; Cass. 1163/2020). Peraltro, la decisione impugnata si è attenuta al principio secondo il quale "La prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (Cass. civ., Sez. III, 18/01/2019, n. 1286; Cass. n. 5359 del 2009, Cass. n. 1286 del 2013). Nel caso di specie la Corte d’Appello ha analizzato dettagliatamente (cfr. pag. 11 sentenza impugnata) tutti gli elementi presuntivi che hanno condotto alla prova della partecipatio fraudis delle parti coinvolte. Per il resto, le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. 4.2.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di documenti relativi alla data di cessione delle quote di minoranza della PA Trading e alla consistenza del credito della banca creditrice prima della vendita asseritamente lesiva delle sue ragioni. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter. Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass.7724/2022). 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellaPhoenix [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale mandatari a della [OSCURATO:SOCIETA],che liquida in complessivi 5.600 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi ed oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu