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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2021

Cassazione n. 16601/2022

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la seguente SENTENZA O P._ D k.k) &i2101- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che chiesto procedersi alla correzione dell'errore.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha pronunciato sul ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania e sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania. 2.11 dispositivo così recita: «(...) Ripristina, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le pene accessorie applicate con sentenza del 23/09/2016 della Corte di appello di Catania (...)»; 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «(...) Ripristina, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le pene accessorie applicate con sentenza del 23/09/2016 della Corte di appello di Catania (...)». 4.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che subito dopo le seguenti parole: «Ripristina, nei confronti di», devono aggiungersi e leggersi le parole: « [OSCURATO:PERSONA],».

P.Q.M.

Dispone correggersi il ruolo di pubblica udienza del 23/02/2021 relativamente al procedimento R.G. 4196/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri nel senso che dopo le parole: «Ripristina, nei confronti di», sono aggiunte le parole: « [OSCURATO:PERSONA]».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 15/03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA O P._ D k.k) &i2101- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che chiesto procedersi alla correzione dell'errore. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha pronunciato sul ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania e sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania. 2.11 dispositivo così recita: «(...) Ripristina, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le pene accessorie applicate con sentenza del 23/09/2016 della Corte di appello di Catania (...)»; 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «(...) Ripristina, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le pene accessorie applicate con sentenza del 23/09/2016 della Corte di appello di Catania (...)». 4.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che subito dopo le seguenti parole: «Ripristina, nei confronti di», devono aggiungersi e leggersi le parole: « [OSCURATO:PERSONA],». P.Q.M. Dispone correggersi il ruolo di pubblica udienza del 23/02/2021 relativamente al procedimento R.G. 4196/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri nel senso che dopo le parole: «Ripristina, nei confronti di», sono aggiunte le parole: « [OSCURATO:PERSONA]». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, il 15/03
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