CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 33261/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14372/2021proposto da: Stefano SORICE, domiciliat o in Roma , viale delle Medaglie d’Oro n. 113, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29,presso l’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2306/2020della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2020; Oggetto Pubblico impiego. INPSex INPDAP. Perizie di stima. Remunerazione. R.G.N.14372/2021 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 / 1 1 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con due distinti ricorsi, poi riuniti, il ricorrente si rivolse al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento della illegittimità dell’azione di recupero per € 24.600, effettuata dall’INPS, suo datore di lavoro,sui compensi a suo tempo erogati per lo svolgimento di perizie di stima, nonché per l’accertamento del diritto al pagamento di ulteriori € 7.800, quali compensi dovuti per altre perizie eseguite. Le stime di cui si discute erano state redatte dall’attuale ricorrente nell’ambito dell’istruttoria per l’erogazione,da parte dell’ex INPDAP (Istituto poi confluito nell’INPS) , di mutui per la prima casa in favore di dipendenti pubblici suoi assicurati. Il Tribunale accolse la domanda, ma l’INPSpropose impugnazione e l a Corte d’appello di Roma , in accoglimento del gravame, riform ò la sentenza di primo gradoe rigett ò la domanda del lavoratore. In sintesi, la Corte territoriale rilevò , da un lato, l’illegittimità del conferimento di un incarico libero professionale al proprio dipendente per svolgereun’attività da considerare «di carattere istituzionale»; dall’altro lato, la mancanza, da parte del lavoratore,di precisa allegazione e offerta di prova che il lavoro per la redazione delle perizie fosse stato svolto al di fuori dell’orario di servizio. Contro la sentenza della Corte d’Appello, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. L’INPSsi è difeso con controricorso. Il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo di ricorso si denuncia la «violazione ed erronea interpretazione delle previsioni di cui agli artt. 8, 11 comma 3, 14, commi da 1 a 7, del Regolamento I NPDAP n. 1066 del 1 ° .7.2010 con riferimento al mancato riconoscimento di un rapporto contrattuale di natura libero professionale tra l’utente ed il tecnico indicato dall’INPS, ed alla sussistenza di obbligazioni tra i due soggetti discendenti dalle previsioni del Regolamento». Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non ha considerato che, «sulla base del Regolamento, con la presentazione della domanda [di mutuo] ad opera del richiedente e con l’accettazione del perito individu ato dall’Ente, si crea un rapporto obbligatorio trilaterale , con obbligazioni dirett e fra i due soggetti (perito e richiedente)». 2. Con il secondo motivo si denuncia «violazione e omessa applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt.1362, 1363 e 1366 c.c.,nella interpretazione degli artt. 8, 11 e 14 del [OSCURATO:PERSONA]» ( id est : il già citato RegolamentoINPDAP n. 1066 del 1 ° .7.2010 ). Il ricorrente ribadisce quella che considera la corretta interpretazione del Regolamentoe sostiene che la pubblica amministrazione, anche con il suo comportamento successivo,avrebbe manifestato in modo chiaro l’intenzione di attribuire al suo dipendente il diritto al pagamento del compenso da parte del mutuatario.3. C on il terzo motivo il ricorrente denuncia, «erronea applicazione e violazione delle previsioni di cui agli artt. 1, 7 e 9 del d.m. 463 del 1998 e di cui agli artt. 8, 11 e 14 del [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla riconducibilità dell’attività peritale alla attività istituzionale dell’Ente nonché la appartenenzae la riconducibilità, delle attività svolte dal ricorrente, alle mansioni oggetto del rapporto di lavoro». Il ricorrente imputa alla Corte d’Appello di non avere considerato che, una volta appurato che l’attivitàdi lavoro del dipendente era stata resa «in favore e per conto di terzi soggetti», nessun rilievo avrebbe dovuto essere dato alla circostanza che si trattasse di attività astrattamente rientrante nei compiti istituzionali dell’Istituto, posto che tra questi compiti senz’altro non rientra l’attività resa a favore di terzi. 4. Con il quarto motivo si lamenta la « falsa applicazione delle previsioni di cui ald.lgs. n. 165 d e l 2001, di cui all’art. 2, comma 3, all’ art. 45 , comma 1, e all’art. 53, comm a 2 ; omessa e comunque erronea applicazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs.n. 165/2001, in relazione agli incarichi di redazione perizie conferiti al ricorrente». Il ricorrente lamenta la contraddizione in cui sarebbe caduta la Corte d’Appello affermando, da un lato, che la redazione delle perizie rientrava nei doveri d’ufficio del dipendente e, dall’altro lato, che questo avrebbe potuto rifiutare gli incarichi. La censura è ancora una volta agganciata all’affermazione che non era l’Istituto a pagare il proprio dipendente, a titolo di retribuzione, ma il terzo mutuatario,a titolo di compenso per la prestazione resa in suo favore, sicché sarebbe del tutto fuori luogoil richiamo del giudice d’appello al principio di onnicomprensività della retribuzione, non trovando applicazione gli artt. 2, 45 e 53, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 20 01 , bensì il comma 7 di tale ultimo articolo, il quale consente incarichi di soggetti terzi, purché autorizzati dal datore di lavoro pubblico. 5. Infine, il quinto motivo denuncia «violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 416 c.p.c.: omessa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.». Con questo mezzo il ricorrente censura la valutazione della Corte territoriale secondo cui egli non avrebbe allegato e provato di avere svolto il lavoro per la redazione delle perizie al di fuori dell’orario di servizio; sostiene che, al contrario, a fronte della sua chiara allegazione in proposito , sarebbe stato l’INPS a non contestare in modo specifico la circostanza allegata. 6. Il primo e il terzo motivo sono inammissibili, perché si denuncia direttamente la violazione di un regolamento interno dell’INPDAP che non può essere incluso tra le «norme di diritto » ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Questa Corte ha già più volte affermato che le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo sicché in sede di legittimità sono denunciabili ‒ ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 , c.p.c. ‒ soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass. n n. 27456 / 2017 ; 12202/2020 ; 40408/2021 ; 29620/2023, tutte richiamate da Cass. n. 30682/2023, pronunciata in un caso analogo al presente). Per quanto riguarda, poi, il d.m. n. 463 del 1998, anche ammesso che gli si possa attribuireil rango di norma di diritto, esso non è nemmeno menzionato nella sentenza impugnata, la cui motivazione prescinde dall’ applicazione e dall’interpretazione di quel testo. 7. Il secondo motivo è palesemente infondato , in quanto pretende di ravvisare la fonte di un rapporto contrattuale diretto tra il perito stimatore e i mutuatari nella corretta interpretazione (asseritamente imposta dagli indicati parametri normativi degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.)di un atto –il citato [OSCURATO:PERSONA] – dell’INPDAP. È del tutto evidente che la conclusione di un contratto tra il perito e il mutuatario (tale dovrebbe essere, infatti, la fonte del preteso rapporto obbligatorio tra di loro) non potrà mai discendere «dalle previsioni del Regolamento», né essere desunta dall’interpretazione di un atto e del comportamento tenuto da un soggetto terzo rispetto alle parti di quel contratto. I criteri legali per l’interpretazione del contratto fanno riferimento alla «comune intenzione delle parti», al «loro comportamento complessivo» e alla «interpretazione complessiva delle clausole del contratto», sicché non è possibile che quei criteri siano stati violati dal giudice d’appello male interpretando un atto e il comportamento del datore di lavoro del ricorrente, che non sarebbe parte del preteso contratto. Men che meno si potrebbe ipotizzare che il rapporto tra perito e mutuatario nasca da un atto negozialedisposto dall’Istituto «in favore e per conto di terzi soggetti», perché gli atti negoziali producono effetti solo tra le parti (art.1372 c.c.) el’eccezione consistente nel «contratto a favore di terzi»(art. 1411 c.c.) presuppone che il terzo acquisisca dal contratto solo diritti, mentre in questo caso il privato mutuatario assumerebbe l’obbligo di pagare il compenso al perito(v. Cass. n. 8766/2021). 8. Il quarto motivo è inammissibile, perché muove da una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella affermata nella sentenza impugnata. E si tratta sempre della medesima pretesa del ricorrente di affermare l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra perito stimatore e mutuatario , tale per cui il primo sarebbe creditore nei confronti del secondo di un compenso da questi versato all’Istituto solo quale adiectus solutionis causa(art. 1188 c.c.). La Corte di meritoha invece accertato che l’incarico di redigere la perizia venne conferito al ricorrente dal suo datore di lavoro eche «il contributo risarcitorio forfetario a carico dell’utenza non puòin alcun modo interpretarsi nel senso che tale somma sia da attribuire al perito in busta paga, con una partita di giro, mentre si tratta soltanto di un contributo alle spese per la gestione delle perizie». Il giudice del merito ha quindi rilevato la «evidente illegittimità … del comportamento dell’Ente che affidi un incarico libero professionale ad un dipendente, potendo già pretendere lo svolgimento di tale incarico nell’ambito del rapporto di lavoro».A ciò si aggiunga che, se l’attività fosse invece estranea aicompiti istituzionali del datore di lavoro, opererebbel’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 , il quale, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, vieta di «conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati». L’autorizzazione cui fa riferimento tale disposizione è quella, qui insussistente, rilasciata all’ente da altra fonte sovraordinata e non già l’autorizzazione che l’ente stesso rilascia al proprio dipendente. L’autorizzazione dell’ente datore di lavoro è invece richiesta, dal successivo comma 7 del medesimo art. 53 , perché il dipendente possa legittimamente assumere incarichi professionali da soggetti terzi. Ma questa è appunto l’ipotesi in fatto scartata dal giudice d’appello, con accertamento insindacabile in sede di legittimità. Si aggiunga, ad abundantiam, che, se anche così non fosse, una relazione contrattuale diretta fra il tecnico ed il privato mutuatario finirebbe per collidere con il principio secondo cui in nessun caso possono essere autorizzati incarichi dai quali può sorgere una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi (art. 53, comma 7, secondo periodo); ed è evidente, alriguardo, che l’interesse del privato ad un dato esito della procedura valutativa del bene non è (e non potrebbe mai essere) coincidente con quello del soggetto erogatore del mutuo, che sulla base della valutazione determina il quantum erogabile (conf. Cass. n. 30682/2023, già citata). 9. Infine, il quinto motivo si rivela inammissibile perché attacca una sola delle autonome rationes decidendi poste a sostegno della sentenza impugnata. Esso censura la valutazione della Corte d’Appello sulla mancanza di allegazione e prova dello svolgimento dell’attività per la redazione delle stime al di fuori dell’orario di servizio. Come espressamente riconosciuto nello stesso ricorso per cassazione (pag. 23), la rilevanza di tale valutazione è condizionata al previo accertamento dell’esistenza di un rapporto diretto tra il dipendente dell’Istituto e i privati mutuatari , rapporto del quale si debba poi apprezzare l’esecuzione in modo conforme ai doveri d’ufficio del dipendente. Ma,invece, come si è visto, la sentenza impugnata poggia innanzitutto sulla autonoma ratio decidendi dell’accertata inesistenza di un rapporto obbligatorio tra perito e mutuatario, accertamento insindacabile in questa sede. 10. Respinto il ricorso, le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. la Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi,spese generali al 15% ed accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presu