CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39176/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D3ORDJEVIC JASMINA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato, limitatamente alla dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione di un tablet marca Samsung ascritto all'imputata, la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 18/06/2019, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), deducendo vizi di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. (il tablet ricettato varrebbe poche decine di euro; nell'atto di appello si diceva che valesse 50 euro). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per un motivo infondato, va rigettato. 1. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata o con gli elementi valorizzati pur se in relazione a diversi punti della decisione impugnata (argomenta da Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, in motivazione); devono, pertanto, considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731 - 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187 - 01). 1.1. Secondo altro orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfè, Rv. 249226), che ancora una volta il collegio condivide e ribadisce, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi comprese la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato. 1.2. Ne consegue che, anche in caso di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., la motivazione può indirettamente ricavarsi richiamando le valutazioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento di statuizioni diverse, riguardanti punti diversi della decisione impugnata, se ai fini z 6 di dette valutazioni abbia assunto efficacia determinante il negativo - in termini di meritevolezza - apprezzamento degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. 1.3. Affinché ciò risulti legittimo, appare, peraltro, necessario che la Corte di appello abbia avuto consapevolezza dell'esistenza del motivo di gravame, poiché solo in tal caso può ritenersi che abbia inteso implicitamente, o comunque indirettamente, disattenderlo. 1.4. Ciò premesso, la Corte di appello, pur avendo dato atto dell'esistenza del motivo di gravame riguardante la qualificazione del fatto accertato ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen. (cfr. pag. 3, punto 2.2., della sentenza impugnata), e pur non avendolo esplicitamente esaminato (cfr. pag. 6, punto 4.2, della sentenza impugnata), ha dato atto, in riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della relativa riduzione di pena (cfr. pag. 6, punto 4.2, della sentenza impugnata), del ricorrere di elementi che non avrebbero comunque consentito l'accoglimento della richiesta difensiva (il valore non lieve del tablet ricettato, stimato in circa cento euro, ed i precedenti penali dell'imputata). 2. Il rigetto totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen