CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11849/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] V. Muzio ed elettivamente domiciliato presso la di lui casella pec: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: decadenza potere di accertamento – limiti sul rimborso credito di imposta. 23– 11849 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Piemonte n. 1590/01/18 , pronunciata il 04 settembre 2018 e depositata il 05 ottobre 2018,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La società contribuente acquistava dalla soc. Fedrofin, in amministrazione controllata, i crediti Irpeg maturati nelle dichiarazioni effettuate per gli anni di imposta 1992-1996 e ne presentava istanza di rimborso nel 2014 per la somma complessiva di €.7.229,00, impugnando il silenzio rifiuto, senza trovare apprezzamento nei gradi di merito. In particolare, il collegio d’appello faceva applicazione del principio sancito dalla pronuncia a Sezioni unite di questa Corte n. 5069/2016 (cfr. sentenza impugnata, pag. 4, secondo paragrafo), condensato nel principio per cui temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum, secondo il riferimento all’art. 1442 del codice civile. Più precisamente, si consente all’Amministrazione finanziaria di opporre eccezioni al credito di imposta anche quando sia spirato il termine per esercitare i poteri di accertamento. Ricorre con unico motivo la parte contribuente, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso, ove si aggiunge memoria della parte privata in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO Viene proposto unico motivodi ricorso. Occorre esaminare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte pubblica, affermando che la CTR siasi attenuta a principi nomofilattici univoci, senza che siano stati offerti argomenti nuovi. L’eccezione dev’essere disattesa poiché nelle more del ricorso vi è stato un affinamento in materia da parte delle Sezioni unite di questa Corte, con arresto n. 21765/2021. 23– 11849 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF Con l’unico motivo di ricorso si propone censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione degli articoli 14 disp. prel. c.c., 2697 c.c., 36 bise 43 d.P.R. n. 600/1973, 8 e 10 l. n. 212/2000 e 2220 c.c., nella sostanza criticando la portata generale del principio della imprescrittibilità dell’eccezione, stabilito solo per gli articoli 1442, 1495 e 1667 del codice civile, altrimenti valendo la regola opposta che àncora allo stesso termine azione ed eccezione. Ed infatti, con arresto a Sezioni unite n. 5069/2016, questa Corte aveva affermato come i n tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria potesse contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora fossero scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia sunt ad agendum, perpetua ad excepiendum. Il principio era stato seguito in modo uniforme n ei successivi cinque anni (Cfr. Cass. V, n. 2392/2018; n. 12557/2016; n. 7132/2019; n. 3404/2019). Dal principio era stato desunto altresì il corollario per cui in tema di rimborso d'imposte, qualora l'Amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento di liquidazione del credito esposto nella dichiarazione dei redditi ed, al contempo, siano decorsi i termini per operare la rettifica, il diritto del contribuente non si consolida automaticamente alla data di scadenza dei termini previsti per l'accertamento, restando fermo il potere di contestazione del credito da parte dell'Amministrazione, senza che, peraltro, ciò contrasti con l'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto tale norma garantisce tutela sul piano convenzionale ai soli crediti già accertati, nonché liquidi ed esigibili, ossia a quelli che possano ritenersi parte del patrimonio dell'individuo. (cfr. Cass. V, n. 25464/2018). Tuttavia, di recente sul punto è intervenuta nuovamente a Sezioni unite questa Corte, con la citata pronuncia n. 21765/2021 23– 11849 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF (conformi Cass., sez. U., n. 21766/2021; Cass. N. 9559/2022; Cass.N. 11698/2022) , individuando una distinzione fra crediti derivanti da sottostima del debito tributario, soggetti ad un potere/dovere di rettifica entro un certo termine, oltre il quale alla P.A. è inibita l’adozione di qualsivoglia provvedimento, impositivo o non; ed i crediti derivanti da coacervo di diritti che superano le somme dovute, per la liquidazione dei quali l’inerzia serbata dall’Ufficio non è mera inattività, ma diviene silenzio rifiuto soggetto ad impugnazione. Tale distinzione non ha operato la sentenza in scrutinio, donde la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché accerti in fatto la natura dei crediti vantati dalla parte contribuente e ne verifichi quindi la “cristallizzazione” o meno, alla luce della prefata sentenza di questa Corte n. 21765/2021. Devono essere dunque richiamati e confermati i seguentiprincipi generali dell’azione amministrativa : l'attività di controllo della dichiarazione dei redditi svolta dall’Amministrazione finanziaria è funzionaleall'adempimento degli obblighi tributari, che nascono dal verificarsi dei relativi presupposti, e non già a seguito dell'esercizio di quell'attività amministrativa e dei conseguenti avvisi di accertamento (Cass., S.U., n. 4779/87; n. 9201/90; n. 13275/20; n. 28192/20; n. 8602/21). L'omissione dell'attività di controllo si risolvenell'inadempimento definitivo di quegli obblighi ex art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 e artt. 54, 55 e 56 del d.P.R. n. 633/72 ( Cass. S.U. n. 21765/2021). Gli effetti dell’omesso esercizio del potere di accertamento e rettifica della dichiarazione si producono, quindi, sulla liquidazione che la dichiarazione ha operato: da un lato sull'imponibile e, dall'altro,appunto sull'imposta liquidata «...al lordo e al netto delle detrazioni,delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta» (cfr. art. 42 d.P.R. 600/1973; analogamente per art. 54 e ss. d.P.R. n. 633/1972). 23– 11849 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF Donde vacondiviso l’orientamento espresso da Cass., Sez. U., n. n. 21765/2021, secondo cui il fisco può contestare in ogni tempo il proprio debito, ossia la sussistenza del diritto al rimborso che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta; ma il contribuente può far valere, anche direttamente in sede contenziosa - salvo il limite suindicato-, l'errore di fatto o didiritto che abbia infirmato la propria dichiarazione e dal quale sia scaturita l'indicazion e di un minor credito d'imposta e, quindi, pursempre del proprio maggior debito. Per contro, ove il coacervo di poste detraibili comporti, dopo aver neutralizzato l'obbligo di versamento dell'imposta dovuta, una pretesa ad avere, il rapporto d ebito/credit o resta regolato dalla legge, per cui -secondo le regole ordinarie- il contribuente che intenda far valere la propria pretesa al rimborso deve assumersene l'onere probatorio. Va dunque ribadito che gli effetti preclusivi della decadenza dall'accertamento riguardano le sole imposte dovute (cfr. ancora Cass. S.U. n. 21765/2021, § 8). PQM La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Piemonte, cui demand