CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 07491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il G.i.p. del Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua istanza, volta all'annullamento del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., emesso a suo carico, in data 20 ottobre 2020, dalla locale Procura della Repubblica. 4. 2. Nell'unico motivo di ricorso Vasile deduce violazione di legge. Il provvedimento di esecuzione impugnato sarebbe illegittimo, come già inutilmente dedotto dinanzi al giudice a quo, in quanto la pena, di cui è disposta l'espiazione, sarebbe residualmente riferibile a titolo - rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Pisa 25 settembre 2018, irrevocabile il 24 ottobre 2018 - già sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e rispetto al quale il termine per la presentazione, dalla libertà, di misure alternative alla detenzione non sarebbe mai iniziato a decorrere, in difetto di valida notificazione del relativo ordine di esecuzione con sospensione. 3. Il ricorso è inammissibile, per infondatezza manifesta. Il provvedimento di esecuzione impugnato, risultante dalla posizione giuridica del condannato, include in realtà un secondo titolo (sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pisa 18 giugno 2020, irrevocabile il 22 settembre 2020), al passaggio in giudicato del quale Vasile era sottoposto, per i reati in esso accertati, alla misura cautelare della custodia carcere. Alla data di emissione del provvedimento stesso (20 ottobre 2020), la pena di questo secondo titolo era ancora parzialmente da espiare, sicché l'esecuzione non era sospendibile, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen. (arg., a contrario, ex Sez. 1, n. 23902 del 16/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256139- 01); ciò, indipendentemente dalle vicende esecutive del primo titolo e a prescindere dalle motivazioni esposte dall'ordinanza impugnata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speSe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ,. i' kk, —;, Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estenso