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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 24085/2026

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l TRIBUNALE di Ivreadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Ivrea con sentenza del 27 ottobre 2025 ha condannatoPezzetti [OSCURATO:PERSONA] per il porto di un coltello, previo riconoscimentodell’ipotesi di lieve entità, alla pena di 750 euro di ammenda.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione dell’art. 4 L. 110/75 e vizio di motivazione.In ragione della provata inconsapevolezza in capo all’imputato circa lapresenza del coltello egli sarebbe dovuto andare assolto dall’addebito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).Il ricorrente propone una valutazione delle emergenze probatorie differenteda quella effettuata nel provvedimento impugnato senza confrontarsi con lamotivazione avversata e sollecitando questa Corte ad effettuare un’operazioneinibita in sede di legittimità.La motivazione del provvedimento impugnato è logica, priva dicontraddizioni e completa e il Tribunale ha fatto corretta applicazione dellanorma incriminatrice, pertanto il provvedimento è scevro dai vizi denunciati.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIBUNALE di Ivreadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Ivrea con sentenza del 27 ottobre 2025 ha condannatoPezzetti [OSCURATO:PERSONA] per il porto di un coltello, previo riconoscimentodell’ipotesi di lieve entità, alla pena di 750 euro di ammenda.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione dell’art. 4 L. 110/75 e vizio di motivazione.In ragione della provata inconsapevolezza in capo all’imputato circa lapresenza del coltello egli sarebbe dovuto andare assolto dall’addebito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).Il ricorrente propone una valutazione delle emergenze probatorie differenteda quella effettuata nel provvedimento impugnato senza confrontarsi con lamotivazione avversata e sollecitando questa Corte ad effettuare un’operazioneinibita in sede di legittimità.La motivazione del provvedimento impugnato è logica, priva dicontraddizioni e completa e il Tribunale ha fatto corretta applicazione dellanorma incriminatrice, pertanto il provvedimento è scevro dai vizi denunciati.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris