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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 19259/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaciliatt e disattes4„ con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati; ritenuto che, quanto al primo motivo, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art.337 cod. pen., per essere la condotta del ricorrente consistita in una mera resistenza passiva, la Corte d'appello, con congrua, corretl:a ed esaustiva motivazione ha dato conto di come - alla luce delle risultanze probatorie - il ricorrente avesse posto in essere una condotta violenta e minacciosa durante il compimento di un atto d'ufficio degli operanti, che l'avevano tratto in arresto e fatto salire sull'auto di servizio (cfr. pag. 6 sentenza impugnata); ritenuto che, quanto al motivo con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello - nel corretto esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità - ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado e il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce delle gravi modalità della condotta, dei plurimi precedenti a carico del ricorrente nonché dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere e ensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaciliatt e disattes4„ con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati; ritenuto che, quanto al primo motivo, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art.337 cod. pen., per essere la condotta del ricorrente consistita in una mera resistenza passiva, la Corte d'appello, con congrua, corretl:a ed esaustiva motivazione ha dato conto di come - alla luce delle risultanze probatorie - il ricorrente avesse posto in essere una condotta violenta e minacciosa durante il compimento di un atto d'ufficio degli operanti, che l'avevano tratto in arresto e fatto salire sull'auto di servizio (cfr. pag. 6 sentenza impugnata); ritenuto che, quanto al motivo con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello - nel corretto esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità - ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado e il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce delle gravi modalità della condotta, dei plurimi precedenti a carico del ricorrente nonché dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere e ensore Il
Sentenza Cassazione n. 19259/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris