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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25494/2026

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Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esitodel giudizio abbreviato, condannava D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 diarresto ed euro duemila di ammenda per il reato di cui all'art. 116, comma 15,cod.strada, per aver circolato alla guida del veicolo [OSCURATO:PERSONA] senza essere inpossesso della patente di guida, mai conseguita, con la reiterazione nel biennio,essendo già stata accertata analoga violazione il 13 agosto 2022.La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui,ai fini dell'integrazione della recidiva nel biennio idonea a escludere il reatodall'area della depenalizzazione, non basta la mera contestazione dell'illecitodepenalizzato, occorrendo che lo stesso sia stato definitivamente accertato; hatuttavia chiarito che, per la prova della definitività, non si rende necessariaun'attestazione documentale, essendo sufficiente un elemento di provaaccompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di aver propostoimpugnazione o richiesta di oblazione non respinta, fermo restando che l'onereprobatorio grava sull'accusa, la quale può fornirne dimostrazione anche conelementi di sicuro valore indiziario.Con riferimento al caso concreto, ha rilevato che dalla comunicazione dinotizia di reato del 18 gennaio 2023 risultava che, in relazione al verbale n.164569533 elevato il 13 agosto 2022 a carico dell'interessato, questi non avevaprovveduto al pagamento della sanzione, senza proporre ricorso entro i termini dilegge.

La circostanza, unita al silenzio serbato dall'imputato, ha consentito diritenere accertata la definitività del provvedimento amministrativo precedente e,conseguentemente, la sussistenza della recidiva nel biennio quale condizionenecessaria per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 116, comma5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.Ha escluso, infine, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., risultando l'imputato gravato da plurimi precedenti per reati dellastessa indole – ivi compresa una guida in stato di ebbrezza e diverse violazionidella sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – idonei a connotare ilcomportamento come abituale.

Per la medesima ragione ha condiviso il diniegodelle circostanze attenuanti generiche e confermato l'entità della pena inflitta.2.

D'[OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.Lamenta la violazione dell'art. 606, lett. b), cod.proc.pen., in relazioneall'art.20 bis cod.pen., per inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale, nonché la violazione dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., per mancanza dimotivazione in ordine al diniego della conversione della pena detentiva nellacorrispondente sanzione sostitutiva.Premette di aver invocato, con apposito motivo di appello, la conversione dellapena detentiva nella sanzione sostitutiva ex art. 20 bis cod.pen., collegando larichiesta alla modestia della vicenda in contestazione e alla scarsa capacità adelinquere palesata dall'imputato, in assenza di circostanze dalle quali desumereun ipotetico inadempimento delle prescrizioni applicabili.Deduce che la Corte d'appello, nel confermare integralmente la pronuncia diprimo grado, ha di fatto respinto la domanda di conversione senza alcunaargomentazione al riguardo, difettando, nella sentenza gravata, finanche unriferimento meramente grafico al tema difensivo.Osserva che il rigetto della doglianza, sfornito di ogni pur minima motivazione,integra vizio censurabile in sede di legittimità, posto che la riforma Cartabiarafforza l'obbligo del giudice di motivare in modo specifico, concreto eindividualizzato la concessione o il diniego delle misure alternative alla detenzione,imponendo un esame dettagliato dell'idoneità rieducativa, della prevenzione dellarecidiva e dell'affidabilità dell'imputato nell'adempimento delle prescrizioni, anchein presenza di precedenti penali, ed escludendo motivazioni generiche ostereotipate.Sotto altro profilo, evidenzia che, nell'impugnata sentenza, non è datorinvenire alcuna motivazione implicita capace di rivelare, sia pure indirettamente,le ragioni dell'infondatezza del gravame.

L'unico passaggio nel quale è consideratoil tema dell'individuazione della pena è quello dedicato alla doglianzasull'attenuazione del trattamento sanzionatorio, e si esaurisce nel richiamo aiprecedenti penali del prevenuto.Al riguardo, sostiene che il riferimento ai precedenti penali non può, neppurein via meramente astratta, legittimare la mancata concessione della penasostitutiva.

Il giudice di merito non può respingere la richiesta in ragione della solasussistenza di pregresse condanne, dovendo il rinvio all'art. 133 cod.pen.contenuto nell'art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, essere letto in combinato disposto con l'art. 59 dellamedesima legge, che individua quali condizioni ostative soltanto circostanzerelative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.Contesta, in definitiva, che la presenza di precedenti condanne possa, di persé, costituire ragione sufficiente per il rigetto della domanda difensiva.

Il meroriferimento alle emergenze del certificato penale non è idoneo a giustificare lamancata conversione, occorrendo la specificazione dei motivi della loro incidenzanegativa rispetto all'inadempimento delle prescrizioni connesse alla singola penasostitutiva.

L'assoluto silenzio serbato sul punto integra vizio invalidantel'impugnata sentenza, della quale è chiesto l'annullamento.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.Il difensore del ricorrente ha depositato ammissione al gratuito patrocinio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.2.

L'unico motivo dedotto investe la statuizione con cui la Corte d'appello diNapoli ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado, omettendo dipronunciarsi sulla richiesta di conversione della pena detentiva nellacorrispondente sanzione sostitutiva di cui all'art. 20 bis cod.pen., ritualmenteformulata con apposito motivo d'appello.L'imputato, condannato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla penadi mesi 2 di arresto ed euro duemila di ammenda per il reato di cui all'art. 116,comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aveva collegato la richiesta sostitutivaalla modesta gravità del fatto, all'assenza di qualsivoglia conseguenza dannosaper i terzi utenti della strada e alla carenza di indici che lasciassero presagirel'inadempimento delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva.La sentenza impugnata, nel rigettare il gravame, non ha dedicato a quellarichiesta alcun cenno argomentativo, esaurendo l'analisi del trattamentosanzionatorio nel solo passaggio dedicato al diniego delle attenuanti generiche eall'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.3.

Si rende necessario, prima di scrutinare la fondatezza della censura,ricostruire le coordinate normative e gli approdi della giurisprudenza di legittimitàin materia di pene sostitutive.L'art. 20 bis cod.pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, ha rimodulato il sistema delle pene sostitutive delle penedetentive brevi, attribuendo al giudice della cognizione il compito di valutare se,in luogo della pena detentiva fino a quattro anni, possa applicarsi la semilibertàsostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilitàsostitutivo o la pena pecuniaria sostitutiva.

Il quadro normativo si completa congli artt. 53, 58 e 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformati dald.lgs. n. 150/2022 e successivamente novellati dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, econ l'art. 545-bis cod.proc.pen.L'art. 58 della l. n. 689/1981 fonda il giudizio di sostituibilità sui criteridell'art.133 cod.pen. e legittima il ricorso alle pene sostitutive ogniqualvolta esserisultino più idonee alla rieducazione del condannato e, attraverso opportuneprescrizioni, siano in grado di prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati.L'art. 59 individua, invece, un catalogo di condizioni soggettive ostative allasostituzione, riferite tanto a pregresse vicende esecutive o condanne nonadempiute, quanto alla necessaria applicazione di misure di sicurezza personali ealla natura ostativa del reato per cui si procede.3.1.

La giurisprudenza di legittimità ha tratto da tale assetto il principio percui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingerela richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penalidell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica,puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi inordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, delcontenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.(Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210-01)E’ stato osservato che al giudice della cognizione spetta una valutazioneprognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativacostituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità direinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idoneaall'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia lasalvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243del 26/09/2025, Rv. 288705 – 01)Da tale assetto interpretativo discende un duplice criterio di giudizio.Per un verso, il pregresso giudiziario può assumere rilievo nel giudizioprognostico, ove dalla sua valutazione emergano elementi indiscutibilmentenegativi in ordine alla finalità rieducativa della pena sostitutiva, al contenimentodel rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni imposte; per altro verso,occorre che il giudice esponga sul punto una motivazione specifica, puntuale econcreta, capace di correlare l'elemento valutato al contenuto della singola penasostitutiva invocata, fornendo adeguata illustrazione della sua incidenza negativarispetto alle prescrizioni che ne accompagnerebbero l'esecuzione.3.2.

Si tratta di principi che riflettono il favore alla sostituzione sotteso allariforma e ne presidiano la finalità rieducativa, in conformità al canone di cui all'art.27, comma 3, Cost.

Ne discende un obbligo motivazionale a carico del giudice dellacognizione, ogniqualvolta sia chiamato a pronunciarsi sull'applicabilità di una penasostitutiva.È stato altresì chiarito che il giudice d'appello, ritualmente investito dellaquestione, deve procedere all'analisi delle condizioni per la concessione dellasanzione sostitutiva, motivando specificamente l'eventuale insussistenza deipresupposti di cui agli artt. 133 cod.pen. e 58, 59 l. n. 689/1981 (Sez. 2, n. 2341del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285727 - 01).4.

Tanto premesso in linea generale, il Collegio ritiene fondata la doglianzadifensiva.La sentenza impugnata risulta affetta da omessa motivazione sul punto.Investita di specifico motivo di gravame, con il quale il difensore avevadomandato la conversione della pena detentiva in una delle sanzioni sostitutive dicui all'art. 20 bis cod.pen., la Corte d'appello di Napoli ha confermatointegralmente la pronuncia di primo grado senza dedicare al tema alcun passaggioargomentativo, omettendo financo il riferimento grafico alla questione devoluta.Si versa, dunque, nell'ipotesi di motivazione assente, su un punto che — per essereoggetto di apposita censura — esigeva risposta espressa.Il richiamo che la sentenza opera, in altra sede, ai precedenti penali delcondannato, valorizzati ai fini del diniego delle attenuanti generiche edell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., non èidoneo a colmare il deficit argomentativo.Ove anche si volesse ipotizzare una motivazione implicita, il dato normativo el'indirizzo nomofilattico ostano a riconoscerle dignità giustificativa.Come questa Corte ha avuto modo di rilevare nei richiamati precedenti, ilriferimento alle emergenze del certificato penale può divenire elemento di prognosinegativa unicamente quando il giudice, partendo da quel dato, individui il motivospecifico per cui è dato formulare una mirata valutazione di inidoneità della penasostitutiva alla rieducazione del condannato e di concreto pericolo di violazionedelle prescrizioni imposte.Un siffatto giudizio prognostico non può essere desunto implicitamente da unapparato motivazionale costruito su questioni eterogenee — quali la concessionedelle attenuanti generiche o l'invocata particolare tenuità del fatto — cheobbediscono a parametri valutativi differenti.5.

Sotto altro profilo, il difetto di motivazione risulta evidente ove si consideriche la pena base individuata dal primo giudice è collocata nei minimi edittali,al rito.Come affermato da questa Corte, deve esservi continuità e noncontraddittorietà fra il giudizio dosimetrico e quello sostitutivo, sicché tanto più lapena in concreto inflitta si avvicina ai minimi edittali, tanto più rigorosa deveessere la motivazione che neghi l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art.20 bis cod.pen. (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 - 01).Inoltre, va considerato che la doglianza difensiva era articolata, nonlimitandosi al richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ma deducevaspecificamente la modesta entità del fatto, l'assenza di conseguenze dannose perterzi e la carenza di elementi sintomatici dell'inadempimento delle prescrizioni.A fronte di una richiesta così strutturata, l'obbligo motivazionale del giudiced'appello non poteva risolversi nel silenzio.6.

Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenzaimpugnata, limitatamente all’omesso esame dell’istanza di applicazione della penasostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corted'appello di Napoli, la quale dovrà procedere all'analisi delle condizioni per laconcessione della pena sostitutiva richiesta, attenendosi ai principi sopra enunciatie fornendo motivazione specifica, individualizzata e concreta sull'idoneitàrieducativa della sanzione, sul rischio di recidiva e sull'affidabilità del condannatonell'adempimento delle eventuali prescrizioni.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazionedi pena sostitutiva ex art. 20 bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio su tale puntoad altra sezione della Corte di appello di Napoli.Così è deciso, 6/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esitodel giudizio abbreviato, condannava D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 diarresto ed euro duemila di ammenda per il reato di cui all'art. 116, comma 15,cod.strada, per aver circolato alla guida del veicolo [OSCURATO:PERSONA] senza essere inpossesso della patente di guida, mai conseguita, con la reiterazione nel biennio,essendo già stata accertata analoga violazione il 13 agosto 2022.La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui,ai fini dell'integrazione della recidiva nel biennio idonea a escludere il reatodall'area della depenalizzazione, non basta la mera contestazione dell'illecitodepenalizzato, occorrendo che lo stesso sia stato definitivamente accertato; hatuttavia chiarito che, per la prova della definitività, non si rende necessariaun'attestazione documentale, essendo sufficiente un elemento di provaaccompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di aver propostoimpugnazione o richiesta di oblazione non respinta, fermo restando che l'onereprobatorio grava sull'accusa, la quale può fornirne dimostrazione anche conelementi di sicuro valore indiziario.Con riferimento al caso concreto, ha rilevato che dalla comunicazione dinotizia di reato del 18 gennaio 2023 risultava che, in relazione al verbale n.164569533 elevato il 13 agosto 2022 a carico dell'interessato, questi non avevaprovveduto al pagamento della sanzione, senza proporre ricorso entro i termini dilegge. La circostanza, unita al silenzio serbato dall'imputato, ha consentito diritenere accertata la definitività del provvedimento amministrativo precedente e,conseguentemente, la sussistenza della recidiva nel biennio quale condizionenecessaria per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 116, comma5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.Ha escluso, infine, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., risultando l'imputato gravato da plurimi precedenti per reati dellastessa indole – ivi compresa una guida in stato di ebbrezza e diverse violazionidella sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – idonei a connotare ilcomportamento come abituale. Per la medesima ragione ha condiviso il diniegodelle circostanze attenuanti generiche e confermato l'entità della pena inflitta.2. D'[OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.Lamenta la violazione dell'art. 606, lett. b), cod.proc.pen., in relazioneall'art.20 bis cod.pen., per inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale, nonché la violazione dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., per mancanza dimotivazione in ordine al diniego della conversione della pena detentiva nellacorrispondente sanzione sostitutiva.Premette di aver invocato, con apposito motivo di appello, la conversione dellapena detentiva nella sanzione sostitutiva ex art. 20 bis cod.pen., collegando larichiesta alla modestia della vicenda in contestazione e alla scarsa capacità adelinquere palesata dall'imputato, in assenza di circostanze dalle quali desumereun ipotetico inadempimento delle prescrizioni applicabili.Deduce che la Corte d'appello, nel confermare integralmente la pronuncia diprimo grado, ha di fatto respinto la domanda di conversione senza alcunaargomentazione al riguardo, difettando, nella sentenza gravata, finanche unriferimento meramente grafico al tema difensivo.Osserva che il rigetto della doglianza, sfornito di ogni pur minima motivazione,integra vizio censurabile in sede di legittimità, posto che la riforma Cartabiarafforza l'obbligo del giudice di motivare in modo specifico, concreto eindividualizzato la concessione o il diniego delle misure alternative alla detenzione,imponendo un esame dettagliato dell'idoneità rieducativa, della prevenzione dellarecidiva e dell'affidabilità dell'imputato nell'adempimento delle prescrizioni, anchein presenza di precedenti penali, ed escludendo motivazioni generiche ostereotipate.Sotto altro profilo, evidenzia che, nell'impugnata sentenza, non è datorinvenire alcuna motivazione implicita capace di rivelare, sia pure indirettamente,le ragioni dell'infondatezza del gravame. L'unico passaggio nel quale è consideratoil tema dell'individuazione della pena è quello dedicato alla doglianzasull'attenuazione del trattamento sanzionatorio, e si esaurisce nel richiamo aiprecedenti penali del prevenuto.Al riguardo, sostiene che il riferimento ai precedenti penali non può, neppurein via meramente astratta, legittimare la mancata concessione della penasostitutiva. Il giudice di merito non può respingere la richiesta in ragione della solasussistenza di pregresse condanne, dovendo il rinvio all'art. 133 cod.pen.contenuto nell'art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, essere letto in combinato disposto con l'art. 59 dellamedesima legge, che individua quali condizioni ostative soltanto circostanzerelative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.Contesta, in definitiva, che la presenza di precedenti condanne possa, di persé, costituire ragione sufficiente per il rigetto della domanda difensiva. Il meroriferimento alle emergenze del certificato penale non è idoneo a giustificare lamancata conversione, occorrendo la specificazione dei motivi della loro incidenzanegativa rispetto all'inadempimento delle prescrizioni connesse alla singola penasostitutiva. L'assoluto silenzio serbato sul punto integra vizio invalidantel'impugnata sentenza, della quale è chiesto l'annullamento.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.Il difensore del ricorrente ha depositato ammissione al gratuito patrocinio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.2. L'unico motivo dedotto investe la statuizione con cui la Corte d'appello diNapoli ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado, omettendo dipronunciarsi sulla richiesta di conversione della pena detentiva nellacorrispondente sanzione sostitutiva di cui all'art. 20 bis cod.pen., ritualmenteformulata con apposito motivo d'appello.L'imputato, condannato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla penadi mesi 2 di arresto ed euro duemila di ammenda per il reato di cui all'art. 116,comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aveva collegato la richiesta sostitutivaalla modesta gravità del fatto, all'assenza di qualsivoglia conseguenza dannosaper i terzi utenti della strada e alla carenza di indici che lasciassero presagirel'inadempimento delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva.La sentenza impugnata, nel rigettare il gravame, non ha dedicato a quellarichiesta alcun cenno argomentativo, esaurendo l'analisi del trattamentosanzionatorio nel solo passaggio dedicato al diniego delle attenuanti generiche eall'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.3. Si rende necessario, prima di scrutinare la fondatezza della censura,ricostruire le coordinate normative e gli approdi della giurisprudenza di legittimitàin materia di pene sostitutive.L'art. 20 bis cod.pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, ha rimodulato il sistema delle pene sostitutive delle penedetentive brevi, attribuendo al giudice della cognizione il compito di valutare se,in luogo della pena detentiva fino a quattro anni, possa applicarsi la semilibertàsostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilitàsostitutivo o la pena pecuniaria sostitutiva. Il quadro normativo si completa congli artt. 53, 58 e 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformati dald.lgs. n. 150/2022 e successivamente novellati dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, econ l'art. 545-bis cod.proc.pen.L'art. 58 della l. n. 689/1981 fonda il giudizio di sostituibilità sui criteridell'art.133 cod.pen. e legittima il ricorso alle pene sostitutive ogniqualvolta esserisultino più idonee alla rieducazione del condannato e, attraverso opportuneprescrizioni, siano in grado di prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati.L'art. 59 individua, invece, un catalogo di condizioni soggettive ostative allasostituzione, riferite tanto a pregresse vicende esecutive o condanne nonadempiute, quanto alla necessaria applicazione di misure di sicurezza personali ealla natura ostativa del reato per cui si procede.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha tratto da tale assetto il principio percui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingerela richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penalidell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica,puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi inordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, delcontenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.(Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210-01)E’ stato osservato che al giudice della cognizione spetta una valutazioneprognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativacostituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità direinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idoneaall'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia lasalvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243del 26/09/2025, Rv. 288705 – 01)Da tale assetto interpretativo discende un duplice criterio di giudizio.Per un verso, il pregresso giudiziario può assumere rilievo nel giudizioprognostico, ove dalla sua valutazione emergano elementi indiscutibilmentenegativi in ordine alla finalità rieducativa della pena sostitutiva, al contenimentodel rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni imposte; per altro verso,occorre che il giudice esponga sul punto una motivazione specifica, puntuale econcreta, capace di correlare l'elemento valutato al contenuto della singola penasostitutiva invocata, fornendo adeguata illustrazione della sua incidenza negativarispetto alle prescrizioni che ne accompagnerebbero l'esecuzione.3.2. Si tratta di principi che riflettono il favore alla sostituzione sotteso allariforma e ne presidiano la finalità rieducativa, in conformità al canone di cui all'art.27, comma 3, Cost. Ne discende un obbligo motivazionale a carico del giudice dellacognizione, ogniqualvolta sia chiamato a pronunciarsi sull'applicabilità di una penasostitutiva.È stato altresì chiarito che il giudice d'appello, ritualmente investito dellaquestione, deve procedere all'analisi delle condizioni per la concessione dellasanzione sostitutiva, motivando specificamente l'eventuale insussistenza deipresupposti di cui agli artt. 133 cod.pen. e 58, 59 l. n. 689/1981 (Sez. 2, n. 2341del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285727 - 01).4. Tanto premesso in linea generale, il Collegio ritiene fondata la doglianzadifensiva.La sentenza impugnata risulta affetta da omessa motivazione sul punto.Investita di specifico motivo di gravame, con il quale il difensore avevadomandato la conversione della pena detentiva in una delle sanzioni sostitutive dicui all'art. 20 bis cod.pen., la Corte d'appello di Napoli ha confermatointegralmente la pronuncia di primo grado senza dedicare al tema alcun passaggioargomentativo, omettendo financo il riferimento grafico alla questione devoluta.Si versa, dunque, nell'ipotesi di motivazione assente, su un punto che — per essereoggetto di apposita censura — esigeva risposta espressa.Il richiamo che la sentenza opera, in altra sede, ai precedenti penali delcondannato, valorizzati ai fini del diniego delle attenuanti generiche edell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., non èidoneo a colmare il deficit argomentativo.Ove anche si volesse ipotizzare una motivazione implicita, il dato normativo el'indirizzo nomofilattico ostano a riconoscerle dignità giustificativa.Come questa Corte ha avuto modo di rilevare nei richiamati precedenti, ilriferimento alle emergenze del certificato penale può divenire elemento di prognosinegativa unicamente quando il giudice, partendo da quel dato, individui il motivospecifico per cui è dato formulare una mirata valutazione di inidoneità della penasostitutiva alla rieducazione del condannato e di concreto pericolo di violazionedelle prescrizioni imposte.Un siffatto giudizio prognostico non può essere desunto implicitamente da unapparato motivazionale costruito su questioni eterogenee — quali la concessionedelle attenuanti generiche o l'invocata particolare tenuità del fatto — cheobbediscono a parametri valutativi differenti.5. Sotto altro profilo, il difetto di motivazione risulta evidente ove si consideriche la pena base individuata dal primo giudice è collocata nei minimi edittali,al rito.Come affermato da questa Corte, deve esservi continuità e noncontraddittorietà fra il giudizio dosimetrico e quello sostitutivo, sicché tanto più lapena in concreto inflitta si avvicina ai minimi edittali, tanto più rigorosa deveessere la motivazione che neghi l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art.20 bis cod.pen. (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 - 01).Inoltre, va considerato che la doglianza difensiva era articolata, nonlimitandosi al richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ma deducevaspecificamente la modesta entità del fatto, l'assenza di conseguenze dannose perterzi e la carenza di elementi sintomatici dell'inadempimento delle prescrizioni.A fronte di una richiesta così strutturata, l'obbligo motivazionale del giudiced'appello non poteva risolversi nel silenzio.6. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenzaimpugnata, limitatamente all’omesso esame dell’istanza di applicazione della penasostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corted'appello di Napoli, la quale dovrà procedere all'analisi delle condizioni per laconcessione della pena sostitutiva richiesta, attenendosi ai principi sopra enunciatie fornendo motivazione specifica, individualizzata e concreta sull'idoneitàrieducativa della sanzione, sul rischio di recidiva e sull'affidabilità del condannatonell'adempimento delle eventuali prescrizioni. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazionedi pena sostitutiva ex art. 20 bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio su tale puntoad altra sezione della Corte di appello di Napoli.Così è deciso, 6/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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