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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024

Cassazione n. 00223/2025

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce omessa motivazione e violazione di legge, è formulato in termini del tutto generici (oltre che, a ben guardare, riferito ad una sentenza di applicazione concordata della pena che, all'evidenza, non è quella impugnata) per indeterminatezza ed in palese violazione del dettato e dei criteri prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non sono esplicitati gli elementi che sono alla base della censura formulata e l'impugnazione non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., in particolare, le pagg. 3-5 della impugnata sentenza), che viene totalmente pretermessa e con cui, invece, l'impugnante avrebbe dovuto rapportarsi criticamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 03/12/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce omessa motivazione e violazione di legge, è formulato in termini del tutto generici (oltre che, a ben guardare, riferito ad una sentenza di applicazione concordata della pena che, all'evidenza, non è quella impugnata) per indeterminatezza ed in palese violazione del dettato e dei criteri prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non sono esplicitati gli elementi che sono alla base della censura formulata e l'impugnazione non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., in particolare, le pagg. 3-5 della impugnata sentenza), che viene totalmente pretermessa e con cui, invece, l'impugnante avrebbe dovuto rapportarsi criticamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00223/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris