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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36002/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; urto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c7e ha concluso chiedendo t-e9,124.14-.

J 44VL.' ' o il difensore tia [OSCURATO:PERSONA] iv Zr-1 L% 1.Con sentenza del 7.4.2021 la Corte di Appello di T-wiíge - decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente sentenza di appello disposto da questa Corte - ha confermato la pronuncia emessa dal GUP presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati al medesimo ascritti ai capi H e H1 - rispettivamente di rapina aggravata e di porto abusivo di armi. 1.1.All'esito del giudizio di primo grado, svoltosi con le forme del rito abbreviato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva, in particolare, riconosciuto colpevole dei reati di rapina a mano armata, detenzione e porto di armi e strumenti atti ad offendere, contestatigli in concorso con [OSCURATO:PERSONA], classe '59, [OSCURATO:PERSONA] e con il defunto [OSCURATO:PERSONA], classe '65, e aggravati, secondo l'editto di accusa, dalla circostanza di cui all'art. 7 della legge 203/91, contestata sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo.

Le imputazioni in questione hanno ad oggetto in particolare una rapina perpetrata in data 01/12/2006 ai danni dell'ufficio postale della frazione Foresta di [OSCURATO:PERSONA] da due individui a volto coperto e armati di mazze e pistola, i quali alle 09:00 circa facevano irruzione all'interno dell'immobile in cui il predetto ufficio era ubicato e si impossessavano di una somma di denaro contanti pari ad euro 63.090,00.

Orbene, secondo il Gup gli elementi di prova emergenti dagli atti del fascicolo del PM - argomenta la sentenza impugnata - sono ampiamente sufficienti a dimostrare il ruolo di esecutore materiale della rapina svolto dall'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA].

A provare quanto appena detto secondo il giudice di primo grado è innanzitutto una conversazione intervenuta sei anni dopo i fatti, precisamente in data 1 luglio 2012, tra [OSCURATO:PERSONA] classe 59 e [OSCURATO:PERSONA], alla quale si aggiungono le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], qualificate de relato dal Gup.

A conclusioni diverse giungeva invece il Gup in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e ciò perché riteneva che nei suoi confronti la chiamata in reità del collaboratore di giustizia, pur credibile sotto ogni profilo, fosse sfornita dei necessarie riscontri estrinseci individualizzanti.

Avverso la sentenza in esame proponeva appello il difensore del [OSCURATO:PERSONA] contestando l'idoneità degli elementi sopra indicati a dimostrare la colpevolezza del predetto; in particolare, il difensore nel sollecitare la pronuncia di una sentenza di assoluzione con la più ampia formula terminativa, evidenziava che la chiamata in reità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], per come precisato dal Gup non è diretta ma de relato e pertanto non rappresenta il fondamento adeguato di una sentenza di condanna, avuto riguardo anche alla equivocità dei dati intercettivi nei quali si fa riferimento a un soggetto chiamato genericamente Ronnaneddu la cui identificazione nell'odierno imputato è solo il frutto di una congettura.Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non sono comunque chiare e precise; infatti mentre nel verbale riassuntivo dell'interrogatorio in data 22 settembre 2014 il collaboratore indica quali organizzatori della rapina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella trascrizione integrale del medesimo interrogatorio al posto di quest'ultimo indica [OSCURATO:PERSONA] il quale all'epoca dei fatti era detenuto a Parma; in ogni caso dall'esame degli atti si evince che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in realtà ha appreso i fatti che qui interessano a seguito non delle confidenze del [OSCURATO:PERSONA] ma dall'esecuzione di un'ordinanza cautelare relativa al presente procedimento; è ciò in quanto in tale provvedimento, nel quale è riportato integralmente il contenuto della conversazione n. 2082 del 1° luglio 2012 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si parla già della rapina che qui occupa ascritta in particolare al citato [OSCURATO:PERSONA]; il Gip nella fase cautelare ha ritenuto non suffragata da indizi di colpevolezza la contestazione provvisoria che in merito ai fatti che qui interessano era stata elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto dal difensore dell'odierno imputato precisando che in realtà diversamente da quanto ritenuto dal Gup le conoscenze del [OSCURATO:PERSONA] in merito ai fatti che qui occupano non sono indirette, non derivando dalle confidenze fattegli da [OSCURATO:PERSONA] nel 2013 ma sono personali, dirette e coeve alla data di consumazione della rapina dei cui proventi, per sua stessa ammissione, il collaboratore ha beneficiato, avendo ricevuto la somma di 2.000 €.

Dopo aver precisato ciò, i giudici di secondo grado ribadivano la sufficiente chiarezza ed univocità delle risultanze intercettive, ricavandosi dalle medesime la precisa reiterata indicazione del diminutivo vezzeggiativo del nome di battesimo dell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], oltre che del soprannome con il quale comunemente era chiamato il correo [OSCURATO:PERSONA]; entrambi infatti venivano con chiarezza additati quali esecutori materiali della rapina.

Infine la Corte rimarcava l'idoneità dei dati intercettivi appena indicati a fungere da elementi di riscontro individualizzante del narrato del [OSCURATO:PERSONA], del quale evidenziavano sotto ogni profilo la costanza, la puntualità e la chiarezza; a tal proposito precisavano altresì che l'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] quale organizzatore dei fatti contenuta soltanto nella trascrizione integrale dell'interrogatorio è chiaramente il frutto di un mero errore materiale.

A seguito del ricorso per Cassazione presentato dal difensore, questa Corte annullava la sentenza di secondo grado evidenziando che i giudici d'appello non avevano esposto in maniera chiara le ragioni per le quali avevano ritenuto che la chiamata in reità del [OSCURATO:PERSONA] fosse diretta e non de relato, non potendo tale assunto essere fondato solo sul fatto che il propalante ha riferito di avere partecipato alla divisione dei proventi della rapina ricevendo 2.000 €; in relazione a tale ultimo profilo i giudici di legittimità evidenziavano anche la necessità di stabilire con esattezza a quale data risalissero le conoscenze del [OSCURATO:PERSONA] e cioè se le stesse fossero state acquisite nel 2013 o, invece, già al tempo di perpetuazione della rapina.

Rilevavano ancora i giudici di legittimità che nonostante le puntuali doglianze difensive i giudici di appello non si erano in alcun modo soffermati sulla questione della identificazione nell'odierno imputato del soggetto indicato nelle conversazioni intercettate con l'appellativo di Romaneddu; sul punto in particolare non hanno illustrato le ragioni per le quali hanno ritenuto la suddetta identificazione oltremodo certa e quindi idonea a riscontrare in maniera individualizzante la chiamata in reità del [OSCURATO:PERSONA].

2. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello, come in premessa indicato, ha confermato la sentenza di primo grado, che è stata nuovamente impugnata per cassazione dall'imputato, tramite il difensore di fiducia, col ricorso in scrutinio, che deduce due motivi.

2.1. Col primo motivo deduce vizio argomentativo sotto il profilo dell'illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in ordine alle questioni sottoposte alla Corte territoriale con l'atto di gravame, nonché con riferimento ai rilievi posti dalla Corte Di Cassazione in sede di annullamento con rinvio; deduce altresì la violazione dell'art. 192, commi 1, 2, 3 e 4, e dell'art. 533 del codice di di rito.

Si rappresenta innanzitutto che le trascrizioni delle intercettazioni lasciano ampio spazio alla fantasia del Comberiati, che impedisce una valutazione serena e chiara essendo connotata da forti elementi di rancore e di mera millanteria nei confronti del defunto [OSCURATO:PERSONA]; sicché a fronte di una dichiarazione trascritta anche apparentemente di natura confessoria, emerge l'assoluta necessità di ulteriori elementi di prova e di riscontro che difettano nel caso di specie, non essendo emerso che il nomignolo Romaneddu fosse da attribuire, al dì là di ogni ragionevole dubbio, a [OSCURATO:PERSONA]; e ciò peraltro a fronte di una dichiarazione de relato del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], semplicisticamente ritenuto attendibile.

La sentenza impugnata è viziata per carenza di motivazione poiché riproduce pedissequamente l'informativa dei carabinieri del 24 Marzo 2013, siccome apoditticamente recepita nella sentenza di primo grado senza dare conto degli specifici motivi della difesa o dei rilievi mossi dalla Corte di Cassazione in sede di giudizio di annullamento con rinvio; indi il ricorrente riporta la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], di cui al verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentando che il tenore della stessa conduce a ben altre conclusioni rispetto a quelle raggiunte nella sentenza impugnata, dovendosi da essa piuttosto evincere che il [OSCURATO:PERSONA] apprende la notizia dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare relativa al presente procedimento penale in cui peraltro si riporta integralmente il contenuto della conversazione 2082 (in occasione della visita del difensore di fiducia al proprio assistito [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale si informava delle contestazioni elevate a suo carico, compresa la rapina all'istituto postale di Foresta).

L'autonomia e la spontaneità della dichiarazione accusatoria proprio perché messa in dubbio dalla circolarità giudiziaria della notizia avrebbe dovuto indurre il giudice, prima ancora della frettolosa ricerca del riscontro esterno e individualizzante, ad un giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca particolarmente severo e scrupoloso in modo da allontanare ogni ragionevole dubbio o sospetto di reciproche influenze. 2.2.Col secondo motivo deduce il vizio argomentativo sotto il profilo della illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in ordine ai rilievi mossi nella sentenza di annullamento con rinvio; ed invero è sostanzialmente il carattere coevo alla rapina dell'acquisizione della conoscenza del fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA] che annette, secondo la sentenza impugnata, credibilità al racconto del collaboratore; si è ribadito in buona sostanza l'assunto della natura diretta della sua chiamata in reità e ciò nonostante non sia affatto certo il momento di acquisizione della notizia da parte del collaboratore, tant'è che il giudice di primo grado aveva qualificato totale chiamata de relato.

La motivazione resa nella sentenza impugnata al riguardo è del tutto carente.

Ne discende che la Corte di appello, decidendo in sede di rinvio, non si è adeguata ai principi precisati da questa Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento.

La Corte territoriale, pur tentando di precisare che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] è da considerare riferita a fatti di diretta percezione, evita di affrontare la questione del tempo in cui tali informazioni sarebbero state apprese direttamente dal collaboratore di giustizia; inoltre le obiezioni della difesa in ordine alla conoscenza delle imputazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] al momento delle dichiarazioni non sono state minimamente vagliate e confutate dalla Corte di appello, che ha finito per confermare la sentenza di condanna emessa dal Gup senza apportare elementi idonee a superare i rilievi mossi dal giudice di legittimità con la sentenza di annullamento.

Indi si insta per l'annullamento della pronuncia impugnata per evidente violazione di legge, con o senza rinvio al giudice territoriale.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per aspecificità, non confrontandosi i motivi dedotti con l'esaustivo e completo apparato argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata in conformità a quanto richiesto da questa corte in sede di annullamento.

1.1. Occorre, dunque, partire dal contenuto della pronuncia impugnata, essendosi nel 'ritenuto in fatto' già indicati i parametri valutativi della sentenza di annullamento, oltre che quelli - solo parzialmente divergenti tra loro in punto di qualificazione della chiamata in reità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado, annullata.

Ebbene, la sentenza impugnata, allineandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ha innanzitutto rivalutato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], qualificandole come chiamata diretta, per avere il [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricostruito la fase ideativa e organizzativa della rapina, illustrando tutto ciò di cui, grazie alla sua posizione di sodale di fiducia della cosca, era a personale e diretta conoscenza; per poi motivare adeguatamente sulla credibilità dell'apporto dichiarativo del propalante ai fini dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per tal via colmando il deficit argomentativo censurato dalla sentenza di annullamento anche con riferimento al momento acquisitivo della conoscenza del fatto da parte del collaboratore; momento temporale che, evidentemente, non poteva che collocarsi, avendo egli ricevuto la somma di euro 2000,00 come quota parte della rapina a cui aveva preso parte anche [OSCURATO:PERSONA] - indicato come esecutore materiale unitamente a [OSCURATO:PERSONA], detto ‘Famazza' - in epoca coincidente con quella dell'esecuzione della rapina stessa.

In ogni caso - precisa la corte territoriale - è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire di avere, in seguito, nel 2013, della rapina "pure" parlato con [OSCURATO:PERSONA], quando si trovavano insieme al carcere di Rossano; in quell'occasione, il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva raccontato di avere saputo dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si era recato a trovarlo, che negli atti dell'ultima operazione si parlava della rapina e della sua partecipazione - la circostanza della fonte riveniente per il tramite del difensore dall'ordinanza cautelare, a differenza di quanto si assume in ricorso, è stata dunque considerata dalla corte territoriale e non ritenuta idonea ad inficiare la ricostruzione alla luce delle complessive emergenze indicative di una conoscenza a monte, personale e diretta, del fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA]; e, sempre secondo il dichiarato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si soffermava poi a rievocare i fatti, raccontandogli anche che la rapina era stata perpetrata anche grazie alla complicità di un impiegato dell'ufficio postale - tale Luciano di Carnellino - il quale, essendo al corrente di tutto, aveva aperto la porta ai rapinatori.

Alla luce di quanto detto la Corte di Appello conclude che è di manifesta evidenza come il propalato del [OSCURATO:PERSONA] in merito ai fatti che occupano non sia de relato come ritenuto dal Gup ma frutto di una conoscenza diretta e personale del collaboratore (che, si ricorda nella sentenza impugnata, è stato - come riconosciuto nella pronuncia che in via definitiva ha acclarato la sua penale responsabilità in relazione all'imputazione associativa elevata a suo carico - "un fedele affiliato, esecutore diretto delle direttive provenienti dal vertice della locale, con il compito di assistere e adiuvare i componenti...".).

Nel convergere sulla qualifica di chiamata diretta della propalazione del [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, non tralascia di evidenziare, la Corte di merito, le ragioni su cui fonda il giudizio di credibilità oggettiva e soggettiva del collaboratore, tra le quali la precisione del suo narrato, escludendo tra l'altro una volontà calunniatoria in capo allo stesso.Tale impostazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha più volte avuto modo di affermare che in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (cfr. tra tante, Sez. 1, Sentenza n. 28239 del 20/02/2018, Rv. 273344 - 01), laddove nel caso di specie non è contestato che egli abbia fatto parte della medesima associazione - locale di Petilia - al cui ambito operativo era originariamente ricondotta, attraverso la contestazione dell'art. 7 L.203/91, la rapina in argomento (è lo stesso collaboratore d'altronde ad ammettere di aver partecipato alla spartizione del bottino in qualità di sodale dell'associazione, non avendo egli rivestito alcun ruolo specifico in relazione ad essa).

La Corte territoriale sottolinea, poi, che la risalenza al tempo della rapina della conoscenza diretta della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] è desumibile dalle stesse ulteriori precisazioni svolte dal collaboratore al riguardo, che non solo ha riferito - e trattasi di affermazione, precisa la Corte di merito, che logicamente presuppone una conoscenza dei fatti coeva alla data in cui gli stessi sono avvenuti - di avere direttamente e nell'immediatezza dei fatti partecipato alla spartizione dei proventi della rapina ricevendo la somma di 2.000 €, ma ancor più chiaramente nel successivo passaggio dell'interrogatorio ha precisato che del fatto che qui interessa egli nel 2013 ne ha "pure" parlato con [OSCURATO:PERSONA], uno degli ideatori del piano, dal quale ha appreso durante un periodo di comune detenzione, un preciso particolare della fase esecutiva del delitto di cui invece non era stato al tempo informato e cioè che il piano è stato attuato grazie alla complicità di un dipendente dell'ufficio postale che aveva aperto la porta ai rapinatori.

Indi, si conclude nella sentenza impugnata che è del tutto, palesemente, destituito di fondamento il rilievo difensivo relativo alla circolarità delle accuse mosse dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato sul presupposto che le stesse sarebbero fondate non su un'autonoma e personale conoscenza della vicenda ma esclusivamente sulla conoscenza dell'ordinanza cautelare emessa nel 2013 nell'ambito del presente procedimento anche nei confronti dello stesso collaboratore; l'attenta disamina delle dichiarazioni del propalante sconfessa infatti tale assunto, chiarendo che il collaboratore sin da quando è stato interrogato (a seguito della sua scelta di collaborare con la giustizia) ha parlato della rapina che qui occupa rivelando tutto ciò di cui, sin dalla fase ideativa e attuativa, ha avuto conoscenza e indicando - per quanto qui interessa - i nominativi degli esecutori materiali, nominativi che ha prontamente disvelato agli inquirenti.

Quanto poi, al riscontro riveniente dalla conversazione intercettata, intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia nella sentenza impugnata come essa in realtà a ben vedere costituisca un'autonoma ed autosufficiente fonte di prova; nel riportarsi il contenuto si dà atto che nel corso di essa, il primo, parlando della rapina che qui occupa e della quale si dimostra a perfetta conoscenza, racconta che anche lui vi avrebbe dovuto partecipare insieme a ‘Maruzzo', [OSCURATO:PERSONA], e a 'Famazza', [OSCURATO:PERSONA], anche se poi a commettere materialmente il fatto a seguito dell'improvvisa defezione di [OSCURATO:PERSONA] (che abitando a pochi metri dall'ufficio postale si era defilato temendo di essere il primo sospettato) erano stati solo il citato Famazza, appellativo di [OSCURATO:PERSONA] e Romaneddu (diminutivo di [OSCURATO:PERSONA]), entrambi reiteratamente indicati come autori del fatto ("Lo sai chi è andato là? Famazza e Romaneddu"...."Famazza è andato e Romaneddo").

Orbene è indubbio che con l'appellativo Romaneddu il Comberiati si riferisca ad una persona di sesso maschile, il cui nome è Romano, ma osserva ulteriormente la sentenza impugnata - in tal modo dando pieno conto anche delle ragioni per le quali l'ulteriore rilievo difensivo svolto al riguardo fosse manifestamente infondato - che l'identificazione di tale soggetto nell'odierno imputato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si fonda solo su tale verosimile e logico collegamento, che già sarebbe idoneo, a parere della Corte di Appello, a fungere, stante la natura diretta della chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA], da riscontro individualizzante, avendo nel prosieguo del dialogo il Comberiati, inconsapevolmente, offerto ulteriori elementi di chiara identificazione.

Egli infatti aggiunge che il soggetto da lui additato quale esecutore della rapina e chiamato con l'appellativo di Romaneddu era stato malmenato da [OSCURATO:PERSONA], che pure gli aveva preso la fidanzata ("che poi a Romaneddu gli ha fregato pure la femmina...lo ha picchiato"), trattasi di quello stesso Manfreda che, sempre secondo quanto detto dal Comberiati nel corso della conversazione, si era vantato anche di avere eseguito lui la rapina mentre erano stati Famazza e Romaneddu.

Orbene, tali plurimi elementi riconducono - conclude la sentenza impugnata - con certezza alla persona del [OSCURATO:PERSONA] posto che secondo gli esiti non contestati delle investigazioni - cristallizzati negli atti del fascicolo e la cui valenza è indiscutibile stante la scelta dei rito abbreviato - [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti aveva intrecciato una relazione con tale [OSCURATO:PERSONA] legata sentimentalmente a [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tale esaustiva ricostruzione risulta evidente la inammissibilità del ricorso che, in definitiva, attraverso i vizi formalmente denunciati, finisce, piuttosto, col mirare ad una inammissibile - in questa sede di legittimità - rivalutazione probatoria, segnatamente delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e della conversazione intercettata individuata quale riscontro, laddove la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - della quale si sono riportati integralmente i tratti salienti - aveva già esaurientemente proceduto al vaglio, proprio del giudice di merito, delle emergenze processuali, valutate, sia singolarmente che nel loro complesso, come univocamente indicative della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], oltre ogni ragionevole dubbio.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; urto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c7e ha concluso chiedendo t-e9,124.14-. J 44VL.' ' o il difensore tia [OSCURATO:PERSONA] iv Zr-1 L% 1.Con sentenza del 7.4.2021 la Corte di Appello di T-wiíge - decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente sentenza di appello disposto da questa Corte - ha confermato la pronuncia emessa dal GUP presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati al medesimo ascritti ai capi H e H1 - rispettivamente di rapina aggravata e di porto abusivo di armi. 1.1.All'esito del giudizio di primo grado, svoltosi con le forme del rito abbreviato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva, in particolare, riconosciuto colpevole dei reati di rapina a mano armata, detenzione e porto di armi e strumenti atti ad offendere, contestatigli in concorso con [OSCURATO:PERSONA], classe '59, [OSCURATO:PERSONA] e con il defunto [OSCURATO:PERSONA], classe '65, e aggravati, secondo l'editto di accusa, dalla circostanza di cui all'art. 7 della legge 203/91, contestata sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo. Le imputazioni in questione hanno ad oggetto in particolare una rapina perpetrata in data 01/12/2006 ai danni dell'ufficio postale della frazione Foresta di [OSCURATO:PERSONA] da due individui a volto coperto e armati di mazze e pistola, i quali alle 09:00 circa facevano irruzione all'interno dell'immobile in cui il predetto ufficio era ubicato e si impossessavano di una somma di denaro contanti pari ad euro 63.090,00. Orbene, secondo il Gup gli elementi di prova emergenti dagli atti del fascicolo del PM - argomenta la sentenza impugnata - sono ampiamente sufficienti a dimostrare il ruolo di esecutore materiale della rapina svolto dall'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA]. A provare quanto appena detto secondo il giudice di primo grado è innanzitutto una conversazione intervenuta sei anni dopo i fatti, precisamente in data 1 luglio 2012, tra [OSCURATO:PERSONA] classe 59 e [OSCURATO:PERSONA], alla quale si aggiungono le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], qualificate de relato dal Gup. A conclusioni diverse giungeva invece il Gup in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e ciò perché riteneva che nei suoi confronti la chiamata in reità del collaboratore di giustizia, pur credibile sotto ogni profilo, fosse sfornita dei necessarie riscontri estrinseci individualizzanti. Avverso la sentenza in esame proponeva appello il difensore del [OSCURATO:PERSONA] contestando l'idoneità degli elementi sopra indicati a dimostrare la colpevolezza del predetto; in particolare, il difensore nel sollecitare la pronuncia di una sentenza di assoluzione con la più ampia formula terminativa, evidenziava che la chiamata in reità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], per come precisato dal Gup non è diretta ma de relato e pertanto non rappresenta il fondamento adeguato di una sentenza di condanna, avuto riguardo anche alla equivocità dei dati intercettivi nei quali si fa riferimento a un soggetto chiamato genericamente Ronnaneddu la cui identificazione nell'odierno imputato è solo il frutto di una congettura.Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non sono comunque chiare e precise; infatti mentre nel verbale riassuntivo dell'interrogatorio in data 22 settembre 2014 il collaboratore indica quali organizzatori della rapina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella trascrizione integrale del medesimo interrogatorio al posto di quest'ultimo indica [OSCURATO:PERSONA] il quale all'epoca dei fatti era detenuto a Parma; in ogni caso dall'esame degli atti si evince che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in realtà ha appreso i fatti che qui interessano a seguito non delle confidenze del [OSCURATO:PERSONA] ma dall'esecuzione di un'ordinanza cautelare relativa al presente procedimento; è ciò in quanto in tale provvedimento, nel quale è riportato integralmente il contenuto della conversazione n. 2082 del 1° luglio 2012 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si parla già della rapina che qui occupa ascritta in particolare al citato [OSCURATO:PERSONA]; il Gip nella fase cautelare ha ritenuto non suffragata da indizi di colpevolezza la contestazione provvisoria che in merito ai fatti che qui interessano era stata elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto dal difensore dell'odierno imputato precisando che in realtà diversamente da quanto ritenuto dal Gup le conoscenze del [OSCURATO:PERSONA] in merito ai fatti che qui occupano non sono indirette, non derivando dalle confidenze fattegli da [OSCURATO:PERSONA] nel 2013 ma sono personali, dirette e coeve alla data di consumazione della rapina dei cui proventi, per sua stessa ammissione, il collaboratore ha beneficiato, avendo ricevuto la somma di 2.000 €. Dopo aver precisato ciò, i giudici di secondo grado ribadivano la sufficiente chiarezza ed univocità delle risultanze intercettive, ricavandosi dalle medesime la precisa reiterata indicazione del diminutivo vezzeggiativo del nome di battesimo dell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], oltre che del soprannome con il quale comunemente era chiamato il correo [OSCURATO:PERSONA]; entrambi infatti venivano con chiarezza additati quali esecutori materiali della rapina. Infine la Corte rimarcava l'idoneità dei dati intercettivi appena indicati a fungere da elementi di riscontro individualizzante del narrato del [OSCURATO:PERSONA], del quale evidenziavano sotto ogni profilo la costanza, la puntualità e la chiarezza; a tal proposito precisavano altresì che l'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] quale organizzatore dei fatti contenuta soltanto nella trascrizione integrale dell'interrogatorio è chiaramente il frutto di un mero errore materiale. A seguito del ricorso per Cassazione presentato dal difensore, questa Corte annullava la sentenza di secondo grado evidenziando che i giudici d'appello non avevano esposto in maniera chiara le ragioni per le quali avevano ritenuto che la chiamata in reità del [OSCURATO:PERSONA] fosse diretta e non de relato, non potendo tale assunto essere fondato solo sul fatto che il propalante ha riferito di avere partecipato alla divisione dei proventi della rapina ricevendo 2.000 €; in relazione a tale ultimo profilo i giudici di legittimità evidenziavano anche la necessità di stabilire con esattezza a quale data risalissero le conoscenze del [OSCURATO:PERSONA] e cioè se le stesse fossero state acquisite nel 2013 o, invece, già al tempo di perpetuazione della rapina. Rilevavano ancora i giudici di legittimità che nonostante le puntuali doglianze difensive i giudici di appello non si erano in alcun modo soffermati sulla questione della identificazione nell'odierno imputato del soggetto indicato nelle conversazioni intercettate con l'appellativo di Romaneddu; sul punto in particolare non hanno illustrato le ragioni per le quali hanno ritenuto la suddetta identificazione oltremodo certa e quindi idonea a riscontrare in maniera individualizzante la chiamata in reità del [OSCURATO:PERSONA]. 2. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello, come in premessa indicato, ha confermato la sentenza di primo grado, che è stata nuovamente impugnata per cassazione dall'imputato, tramite il difensore di fiducia, col ricorso in scrutinio, che deduce due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce vizio argomentativo sotto il profilo dell'illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in ordine alle questioni sottoposte alla Corte territoriale con l'atto di gravame, nonché con riferimento ai rilievi posti dalla Corte Di Cassazione in sede di annullamento con rinvio; deduce altresì la violazione dell'art. 192, commi 1, 2, 3 e 4, e dell'art. 533 del codice di di rito. Si rappresenta innanzitutto che le trascrizioni delle intercettazioni lasciano ampio spazio alla fantasia del Comberiati, che impedisce una valutazione serena e chiara essendo connotata da forti elementi di rancore e di mera millanteria nei confronti del defunto [OSCURATO:PERSONA]; sicché a fronte di una dichiarazione trascritta anche apparentemente di natura confessoria, emerge l'assoluta necessità di ulteriori elementi di prova e di riscontro che difettano nel caso di specie, non essendo emerso che il nomignolo Romaneddu fosse da attribuire, al dì là di ogni ragionevole dubbio, a [OSCURATO:PERSONA]; e ciò peraltro a fronte di una dichiarazione de relato del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], semplicisticamente ritenuto attendibile. La sentenza impugnata è viziata per carenza di motivazione poiché riproduce pedissequamente l'informativa dei carabinieri del 24 Marzo 2013, siccome apoditticamente recepita nella sentenza di primo grado senza dare conto degli specifici motivi della difesa o dei rilievi mossi dalla Corte di Cassazione in sede di giudizio di annullamento con rinvio; indi il ricorrente riporta la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], di cui al verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentando che il tenore della stessa conduce a ben altre conclusioni rispetto a quelle raggiunte nella sentenza impugnata, dovendosi da essa piuttosto evincere che il [OSCURATO:PERSONA] apprende la notizia dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare relativa al presente procedimento penale in cui peraltro si riporta integralmente il contenuto della conversazione 2082 (in occasione della visita del difensore di fiducia al proprio assistito [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale si informava delle contestazioni elevate a suo carico, compresa la rapina all'istituto postale di Foresta). L'autonomia e la spontaneità della dichiarazione accusatoria proprio perché messa in dubbio dalla circolarità giudiziaria della notizia avrebbe dovuto indurre il giudice, prima ancora della frettolosa ricerca del riscontro esterno e individualizzante, ad un giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca particolarmente severo e scrupoloso in modo da allontanare ogni ragionevole dubbio o sospetto di reciproche influenze. 2.2.Col secondo motivo deduce il vizio argomentativo sotto il profilo della illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in ordine ai rilievi mossi nella sentenza di annullamento con rinvio; ed invero è sostanzialmente il carattere coevo alla rapina dell'acquisizione della conoscenza del fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA] che annette, secondo la sentenza impugnata, credibilità al racconto del collaboratore; si è ribadito in buona sostanza l'assunto della natura diretta della sua chiamata in reità e ciò nonostante non sia affatto certo il momento di acquisizione della notizia da parte del collaboratore, tant'è che il giudice di primo grado aveva qualificato totale chiamata de relato. La motivazione resa nella sentenza impugnata al riguardo è del tutto carente. Ne discende che la Corte di appello, decidendo in sede di rinvio, non si è adeguata ai principi precisati da questa Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento. La Corte territoriale, pur tentando di precisare che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] è da considerare riferita a fatti di diretta percezione, evita di affrontare la questione del tempo in cui tali informazioni sarebbero state apprese direttamente dal collaboratore di giustizia; inoltre le obiezioni della difesa in ordine alla conoscenza delle imputazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] al momento delle dichiarazioni non sono state minimamente vagliate e confutate dalla Corte di appello, che ha finito per confermare la sentenza di condanna emessa dal Gup senza apportare elementi idonee a superare i rilievi mossi dal giudice di legittimità con la sentenza di annullamento. Indi si insta per l'annullamento della pronuncia impugnata per evidente violazione di legge, con o senza rinvio al giudice territoriale. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per aspecificità, non confrontandosi i motivi dedotti con l'esaustivo e completo apparato argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata in conformità a quanto richiesto da questa corte in sede di annullamento. 1.1. Occorre, dunque, partire dal contenuto della pronuncia impugnata, essendosi nel 'ritenuto in fatto' già indicati i parametri valutativi della sentenza di annullamento, oltre che quelli - solo parzialmente divergenti tra loro in punto di qualificazione della chiamata in reità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado, annullata. Ebbene, la sentenza impugnata, allineandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ha innanzitutto rivalutato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], qualificandole come chiamata diretta, per avere il [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricostruito la fase ideativa e organizzativa della rapina, illustrando tutto ciò di cui, grazie alla sua posizione di sodale di fiducia della cosca, era a personale e diretta conoscenza; per poi motivare adeguatamente sulla credibilità dell'apporto dichiarativo del propalante ai fini dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per tal via colmando il deficit argomentativo censurato dalla sentenza di annullamento anche con riferimento al momento acquisitivo della conoscenza del fatto da parte del collaboratore; momento temporale che, evidentemente, non poteva che collocarsi, avendo egli ricevuto la somma di euro 2000,00 come quota parte della rapina a cui aveva preso parte anche [OSCURATO:PERSONA] - indicato come esecutore materiale unitamente a [OSCURATO:PERSONA], detto ‘Famazza' - in epoca coincidente con quella dell'esecuzione della rapina stessa. In ogni caso - precisa la corte territoriale - è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire di avere, in seguito, nel 2013, della rapina "pure" parlato con [OSCURATO:PERSONA], quando si trovavano insieme al carcere di Rossano; in quell'occasione, il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva raccontato di avere saputo dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si era recato a trovarlo, che negli atti dell'ultima operazione si parlava della rapina e della sua partecipazione - la circostanza della fonte riveniente per il tramite del difensore dall'ordinanza cautelare, a differenza di quanto si assume in ricorso, è stata dunque considerata dalla corte territoriale e non ritenuta idonea ad inficiare la ricostruzione alla luce delle complessive emergenze indicative di una conoscenza a monte, personale e diretta, del fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA]; e, sempre secondo il dichiarato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si soffermava poi a rievocare i fatti, raccontandogli anche che la rapina era stata perpetrata anche grazie alla complicità di un impiegato dell'ufficio postale - tale Luciano di Carnellino - il quale, essendo al corrente di tutto, aveva aperto la porta ai rapinatori. Alla luce di quanto detto la Corte di Appello conclude che è di manifesta evidenza come il propalato del [OSCURATO:PERSONA] in merito ai fatti che occupano non sia de relato come ritenuto dal Gup ma frutto di una conoscenza diretta e personale del collaboratore (che, si ricorda nella sentenza impugnata, è stato - come riconosciuto nella pronuncia che in via definitiva ha acclarato la sua penale responsabilità in relazione all'imputazione associativa elevata a suo carico - "un fedele affiliato, esecutore diretto delle direttive provenienti dal vertice della locale, con il compito di assistere e adiuvare i componenti...".). Nel convergere sulla qualifica di chiamata diretta della propalazione del [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, non tralascia di evidenziare, la Corte di merito, le ragioni su cui fonda il giudizio di credibilità oggettiva e soggettiva del collaboratore, tra le quali la precisione del suo narrato, escludendo tra l'altro una volontà calunniatoria in capo allo stesso.Tale impostazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha più volte avuto modo di affermare che in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (cfr. tra tante, Sez. 1, Sentenza n. 28239 del 20/02/2018, Rv. 273344 - 01), laddove nel caso di specie non è contestato che egli abbia fatto parte della medesima associazione - locale di Petilia - al cui ambito operativo era originariamente ricondotta, attraverso la contestazione dell'art. 7 L.203/91, la rapina in argomento (è lo stesso collaboratore d'altronde ad ammettere di aver partecipato alla spartizione del bottino in qualità di sodale dell'associazione, non avendo egli rivestito alcun ruolo specifico in relazione ad essa). La Corte territoriale sottolinea, poi, che la risalenza al tempo della rapina della conoscenza diretta della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] è desumibile dalle stesse ulteriori precisazioni svolte dal collaboratore al riguardo, che non solo ha riferito - e trattasi di affermazione, precisa la Corte di merito, che logicamente presuppone una conoscenza dei fatti coeva alla data in cui gli stessi sono avvenuti - di avere direttamente e nell'immediatezza dei fatti partecipato alla spartizione dei proventi della rapina ricevendo la somma di 2.000 €, ma ancor più chiaramente nel successivo passaggio dell'interrogatorio ha precisato che del fatto che qui interessa egli nel 2013 ne ha "pure" parlato con [OSCURATO:PERSONA], uno degli ideatori del piano, dal quale ha appreso durante un periodo di comune detenzione, un preciso particolare della fase esecutiva del delitto di cui invece non era stato al tempo informato e cioè che il piano è stato attuato grazie alla complicità di un dipendente dell'ufficio postale che aveva aperto la porta ai rapinatori. Indi, si conclude nella sentenza impugnata che è del tutto, palesemente, destituito di fondamento il rilievo difensivo relativo alla circolarità delle accuse mosse dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato sul presupposto che le stesse sarebbero fondate non su un'autonoma e personale conoscenza della vicenda ma esclusivamente sulla conoscenza dell'ordinanza cautelare emessa nel 2013 nell'ambito del presente procedimento anche nei confronti dello stesso collaboratore; l'attenta disamina delle dichiarazioni del propalante sconfessa infatti tale assunto, chiarendo che il collaboratore sin da quando è stato interrogato (a seguito della sua scelta di collaborare con la giustizia) ha parlato della rapina che qui occupa rivelando tutto ciò di cui, sin dalla fase ideativa e attuativa, ha avuto conoscenza e indicando - per quanto qui interessa - i nominativi degli esecutori materiali, nominativi che ha prontamente disvelato agli inquirenti. Quanto poi, al riscontro riveniente dalla conversazione intercettata, intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia nella sentenza impugnata come essa in realtà a ben vedere costituisca un'autonoma ed autosufficiente fonte di prova; nel riportarsi il contenuto si dà atto che nel corso di essa, il primo, parlando della rapina che qui occupa e della quale si dimostra a perfetta conoscenza, racconta che anche lui vi avrebbe dovuto partecipare insieme a ‘Maruzzo', [OSCURATO:PERSONA], e a 'Famazza', [OSCURATO:PERSONA], anche se poi a commettere materialmente il fatto a seguito dell'improvvisa defezione di [OSCURATO:PERSONA] (che abitando a pochi metri dall'ufficio postale si era defilato temendo di essere il primo sospettato) erano stati solo il citato Famazza, appellativo di [OSCURATO:PERSONA] e Romaneddu (diminutivo di [OSCURATO:PERSONA]), entrambi reiteratamente indicati come autori del fatto ("Lo sai chi è andato là? Famazza e Romaneddu"...."Famazza è andato e Romaneddo"). Orbene è indubbio che con l'appellativo Romaneddu il Comberiati si riferisca ad una persona di sesso maschile, il cui nome è Romano, ma osserva ulteriormente la sentenza impugnata - in tal modo dando pieno conto anche delle ragioni per le quali l'ulteriore rilievo difensivo svolto al riguardo fosse manifestamente infondato - che l'identificazione di tale soggetto nell'odierno imputato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si fonda solo su tale verosimile e logico collegamento, che già sarebbe idoneo, a parere della Corte di Appello, a fungere, stante la natura diretta della chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA], da riscontro individualizzante, avendo nel prosieguo del dialogo il Comberiati, inconsapevolmente, offerto ulteriori elementi di chiara identificazione. Egli infatti aggiunge che il soggetto da lui additato quale esecutore della rapina e chiamato con l'appellativo di Romaneddu era stato malmenato da [OSCURATO:PERSONA], che pure gli aveva preso la fidanzata ("che poi a Romaneddu gli ha fregato pure la femmina...lo ha picchiato"), trattasi di quello stesso Manfreda che, sempre secondo quanto detto dal Comberiati nel corso della conversazione, si era vantato anche di avere eseguito lui la rapina mentre erano stati Famazza e Romaneddu. Orbene, tali plurimi elementi riconducono - conclude la sentenza impugnata - con certezza alla persona del [OSCURATO:PERSONA] posto che secondo gli esiti non contestati delle investigazioni - cristallizzati negli atti del fascicolo e la cui valenza è indiscutibile stante la scelta dei rito abbreviato - [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti aveva intrecciato una relazione con tale [OSCURATO:PERSONA] legata sentimentalmente a [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale esaustiva ricostruzione risulta evidente la inammissibilità del ricorso che, in definitiva, attraverso i vizi formalmente denunciati, finisce, piuttosto, col mirare ad una inammissibile - in questa sede di legittimità - rivalutazione probatoria, segnatamente delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e della conversazione intercettata individuata quale riscontro, laddove la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - della quale si sono riportati integralmente i tratti salienti - aveva già esaurientemente proceduto al vaglio, proprio del giudice di merito, delle emergenze processuali, valutate, sia singolarmente che nel loro complesso, come univocamente indicative della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], oltre ogni ragionevole dubbio.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione al
Sentenza Cassazione n. 36002/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris