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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25394/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi, ne chiede l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la posizione del [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena, tra l'altro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], computandola, a seguito di concordato in appello, per il primo, in un anno di reclusione (capi I, fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. del 3.7.2014; N, società Andilon s.r.I., fallita il 16.2.2015; BB e DD, società Holding s.rI., fallita il 22.10.2015)) a titolo di aumento per la continuazione con altra sentenza passata in giudicato; per il secondo, in quattro anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e in relazione ai reati di cui ai capi E, limitatamente al punto 1 ed escluse le aggravanti, ed N. La sentenza ha anche confermato la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B (fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), negandogli le circostanze attenuanti generiche, così come aveva fatto anche il primo giudice, e rigettando il motivo di appello in proposito, nonché confermando l'aggravante della continuazione fallimentare; [OSCURATO:PERSONA], condannato per una pluralità di fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, relative al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., denominata BCG nei provvedimenti di merito, è l'unico degli appellanti a non avere richiesto il concordato in appello ex art. 599- bis cod. proc. pen. 2.

Hanno proposto ricorso avverso la sentenza di appello i tre imputati citati, depositando distinti atti di impugnazione, tramite diversi difensori di fiducia.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si snoda attraverso tre motivi.

3.1. Con il primo motivo lamenta il ricorrente nullità della sentenza per violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione all'accoglimento parziale del concordato in appello.

La Corte territoriale ha recepito solo parte dell'accordo sulla pena, respingendo la pattuizione sulla pena pecuniaria sostitutiva, elemento essenziale dell'accordo stesso.

Da ciò deriverebbe l'annullamento della sentenza, di contenuto difforme dall'accordo.

Tale motivo rientra tra quelli che rendono ammissibile l'impugnazione in sede di legittimità avverso la sentenza di concordato in appello.2 m3.2.

Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e dell'art. 20 -bis cod. pen. in relazione alla cosiddetta "fase bifasica" svolta in contraddittorio tra le parti.

La sentenza ha rigettato la pena sostitutiva reputando non congruo il valore economico da assegnare ad ogni giorno di reclusione da convertire, senza considerare un valore alternativo, né sviluppare istruttoria in ordine alle condizioni economiche di adempimento.

3.3. La terza ragione censoria denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione del carattere rieducativo necessario della pena, tenuto conto che l'imputato ha già espiato una pena di quattro anni di reclusione per altre vicende, ha svolto affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, estinguendo la pena, ed ha, quindi, realizzato un percorso trattamentale che ne segnato il reinserimento sociale, sicchè una nuova detenzione sarebbe oltremodo deleteria avuto riguardo alle finalità rieducative che devono ispirare la sanzione.

Si lamenta, altresì, una forte genericità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'asserita inidoneità della pena pecuniaria sostitutiva ad offrire adeguato sostegno alle finalità della sanzione inflitta per il reato.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a un unico motivo con cui si eccepisce violazione di legge e vizio di mancanza della motivazione in relazione alle disposizioni in materia di prescrizione del reato e con riguardo al mancato proscioglimento dal reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La difesa rileva che, al momento della pronuncia di appello, il reato oggetto di bancarotta fraudolenta documentale relativo al fallimento Ambro 1872, dichiarato il 6.12.2012, doveva ritenersi estinto per decorso del tempo, essendo la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello anche se successivamente al deposito della proposta di concordato.

Dovendosi, infatti, ritenere venuta meno l'aggravante dei più fatti di bancarotta a seguito dell'assoluzione per due delle contestazioni originariamente indicate ai punti 2) e 3) del capo E, ed essendo residuata a suo carico la sola bancarotta fraudolenta documentale, la prescrizione doveva considerarsi maturata al 6 giugno 2025 (visto che il reato era contestato come datato 6.12.2012).

Il ricorrente non avrebbe potuto richiedere la pronuncia di prescrizione prima di quella di concordato poiché, alla data della presentazione della proposta, la prescrizione non era ancora spirata e neppure il termine era decorso al momento della prima data fissata inizialmente per il giudizio di appello, vale a dire l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la causa di estinzione del reato, facendo prevalere la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., che ha valenza prioritaria, rispetto all'adesione al concordato tra le parti, senza che, peraltro, la sentenza andasse a confliggere con la volontà negoziale.

Né tantomeno l'espressa volontà negoziale può assumere significato di rinuncia implicita a far valere la prescrizione, visto che al momento della richiesta di concordato la causa estintiva non era ancora maturata.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di cinque diversi motivi.

5.1. La prima critica che la difesa muove alla sentenza di appello denuncia errata applicazione di legge, in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta inerente al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano il 15.6.2012.

Il reato era già prescritto il 15 dicembre 2024, vale a dire prima della decisione di appello (datata 30 giugno 2025) e la causa di estinzione avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio.

5.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta condanna, per travisamento delle risultanze probatorie, nonché vizio di omessa motivazione quanto al contributo concorsuale prestato dal ricorrente nei confronti delle condotte dei coimputati; sarebbero state mal interpretate anche le dichiarazioni rese innanzi al curatore e nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Secondo la difesa, tutti gli elementi probatori concordano nell'escludere un potere di indirizzo e di controllo in capo al ricorrente, che infatti era privo di cariche formali in [OSCURATO:PERSONA] e di capacità gestorie; i reati ritenuti sussistenti nei suoi riguardi costituiscono una vera e propria ipotesi di attribuzione della responsabilità a titolo oggettivo, vale a dire per il solo fatto di avere collaborato con il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Tanto più che neppure si comprende se gli vengono ascritte condotte omissive o attive.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce vizio di motivazione con riferimento al capo Q di imputazione, in assenza di prova in ordine alla partecipazione del ricorrente alle condotte depauperative meglio descritte in tali ipotesi di reato, dichiarata comunque prescritta sin dal primo grado.

5.4. La quarta ragione difensiva lamenta errata applicazione di legge e mancata riqualificazione delle condotte in relazione alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale; alla luce della ricostruzione della Corte territoriale, secondo la quale la condotta sarebbe di carattere omissivo, il reato va riqualificato in bancarotta semplice, con la conseguente prescrizione del reato.

45.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva nella sua dosimetria, irragionevole rispetto a quella del coimputato amministratore di diritto e frutto di un improprio riferimento alla mancata collaborazione da parte del ricorrente, che, invece, non può vedere sminuito il proprio diritto di difendersi negando il reato, né può tollerare che il proprio trattamento sanzionatorio sia piegato a esigenze di resipiscenza dal reato.

Inoltre, la difesa contesta anche la veridicità della stessa mancanza di collaborazione nel processo, lamentata dalla sentenza impugnata: il ricorrente ha fornito ampie risposte al fine di offrire una completa contestualizzazione dei fatti ritenuti reato.

6. Il Procuratore Generale della Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6.1. La difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di risposta alle conclusioni del PG, con cui evidenzia le sue inesatte affermazioni chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Inoltre, sono stati depositati motivi aggiunti con i quali si evoca, in particolare, la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di ammissibilità del ricorso volto a far valere la prescrizione maturata antecedentemente alla sentenza di concordato in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, ciascuno per le ragioni che si chiariranno di seguito Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, privo di pregio e deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e assorbente.

2.1. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello è stato ammesso in data successiva alla modifica del comma 1 dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 19 marzo 2023 n. 31, che ha introdotto espressamente la possibilità di concordare non soltanto la determinazione della pena ma anche la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste per legge.

Come recentemente chiarito da questa Corte regolatrice, con principio che il Collegio intende ribadire, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice 5possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 2, n. 13398 del 05/03/2026, Gernone, Rv. 289734 - 01; Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 - 01).

Inoltre, anche precedentemente a tale novella normativa, la Corte di cassazione riteneva condivisibilmente che, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza però possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (tra le tante, si vedano le massimate Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 - 01 in una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv. 253770; vedi anche Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025, Rv. 288295 - 01).

Tale principio può essere applicato anche all'istituto del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., affine a quello previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. e che condivide con questo la natura pattizia e l'attitudine premiale.

La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena, poi, è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 - 01), secondo un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato a proposito del previgente patteggiamento in appello (Sez. 6, n. 4125 del 02/03/1999, Martino, Rv. 213676 - 01).

Il principio è stato applicato anche in un caso cui il negozio processuale tra le parti si era esteso alle pene accessorie, "evidentemente rientrando anch'esse nel più ampio genus della pena" (Sez. 6, n. 2335 del 16/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289252 - 01).

La medesima conclusione si impone nel caso in cui le parti concordino che la pena detentiva sia sostituita con una di quelle previste dall'art. 20-bis cod. pen. e la disposizione vigente, e applicabile alla fattispecie in esame, dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente detta possibilità.

Nella specie, il ricorrente aveva chiesto la rideterminazione della pena, previa rinuncia agli altri motivi di censura in appello, e la sua sostituzione in sede di 6proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., su cui vi era stato il consenso del pubblico ministero.

La proposta specificatamente includeva nell'accordo anche la misura della pena pecuniaria in sostituzione che, dunque, componeva parte integrante della volontà pattizia e, in particolare, ha guidato la scelta del ricorrente di optare per il rito alternativo, ai sensi anche della vigente disposizione normativa di cui all'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.

La proposta di accordo su cui si è formato il consenso è chiara e precisa anche in punto di sostituzione della pena.

La difformità tra la decisione assunta dalla Corte territoriale — con il recepimento della sola pena detentiva ridotta - e il contenuto dell'accordo impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendo darsi rilievo alla volontà delle parti in sede di concordato sulla pena che attiene al contenuto essenziale del patto.

2.2. In ogni caso, va invece chiarito che al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 — 01, in motivazione, la Corte ha evidenziato che, come nel patteggiamento, anche nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Sebbene nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello sia proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato, per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481), nel caso in esame, la causa di estinzione non era ancora spirata al momento della emissione della sentenza di secondo grado (dovendosi fissare il termine di prescrizione al 19.10.2025, tenuto conto del periodo massimo calcolato ex artt. 157 e 161 cod. proc. pen., a far data dal 6.12.2012 - giorno in cui è stato dichiarato il fallimento e che, dunque, segna il tempus commissi delicti per giurisprudenza costante - nonché di 135 giorni di sospensione).

Il motivo di censura, pertanto, è manifestamente infondato e il ricorso è inammissibile.

3.2. Va aggiunto, peraltro, che la rinuncia alla prescrizione non può essere implicita, né trarsi dall'istanza di concordato sulla pena formulata in appello.7 mIn tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione. (Sez. 1, n. 51169 del 11/06/2018, Porra', Rv. 274384 - 01).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite aveva chiarito già in tema di patteggiamento che la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art. 157, settimo comma, cod. proc. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti (Sez.

U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333 - 01).

L'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. detta la sequenza diacronica che caratterizza il modulo procedimentale del "patteggiamento".

Il paradigma procedimentale assegna priorità alla verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., da compiersi aliunde, ossia indipendentemente dalla piattaforma negoziale, e precisamente sulla base degli atti del fascicolo del pubblico ministero (sulla scansione nelle due fasi della procedura del patteggiamento, vedi Sez.

U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina, Rv. 212438; Sez.

U, n. 5 del 28/05/1997, Lisuzzo, Rv. 207877 ed anche Sez.

U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216431).

Soltanto in caso di negativa delibazione il giudice può, poi, procedere all'esame di legittimità della piattaforma negoziale offertagli dalle parti, al fine di verificare correttezza del nomen iuris attribuito al fatto-reato, legalità e congruità dell'assetto sanzionatorio concordato.

Sicché - proseguono Sez.

U, "Piergotti" — solo sino ad un certo punto può dirsi esatta l'affermazione che il rito speciale si incentra nel potere dispositivo delle parti, posto che un ruolo centrale è pur sempre attribuito al giudice, chiamato, anche in questa speciale procedura, ad un compito attivo e vigile, che lo rende tutt'altro che spettatore (inerme e silente, aggiungono le Sezioni Unite nella sentenza Piergotti) di una vicenda negoziale inter partes, deputata ad una funzione meramente "notarile" - di semplice ratifica di un accordo privatistico — secondo l'efficace espressione della Corte cost., sent. n. 313 del 1990.

Sicché anche in presenza di richiesta condivisa di patteggiamento, che, per qualsiasi ragione, non abbia tenuto conto di maturate cause estintive del reato, il giudice - in nessun modo condizionato dall'esercizio di un potere di rinuncia alla prescrizione, non espresso nelle forme di legge - non è comunque esentato dal dovere funzionale del pertinente rilievo, ai sensi del menzionato art. 129 cod. proc.8 epen., che segna, pertanto, il momento di criticità della tesi che ammette equipollenti alla dichiarazione espressa di rinuncia.

L'esposto percorso argomentativo mantiene — a maggior ragione - la sua validità in relazione all'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. che non costituisce procedimento speciale e non si discosta dal modello ordinario in relazione alla rinuncia ai motivi ed alla valutazione di quelli non rinunciati.

Deve essere ribadito, pertanto, che, in tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione (Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, dep. 2024, Cosignani, Rv. 285974 - 01).

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto al primo, assorbente motivo perché il reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo B, relativo al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è estinto per prescrizione già in data antecedente alla sentenza di secondo grado (del 30.06.2025), dovendo computarsi ai sensi dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 161 cod. pen. il termine massimo di 12 anni e 6 mesi di prescrizione a far data dal 15.6.2012, giungendosi così alla data del 15.12.2024; a questa vanno aggiunti 135 giorni di sospensione del corso della prescrizione sicchè si arriva al 29 aprile 2025 quale termine massimo antecedente al giorno in cui è stata emessa la sentenza di appello.

Ed infatti, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).

Naturalmente, a maggior ragione è ammissibile il ricorso per cassazione che, insieme ad altri motivi, deduca anche, fondatamente, con esplicito motivo, la prescrizione maturata prima della sentenza di appello, come accade nel caso di specie.

4.1. Le risultanze già poste dai giudici di merito a fondamento delle affermazioni di responsabilità non consentono una più favorevole declaratoria di non punibilità per ragioni di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 4.2.

Gli ulteriori vizi di motivazione dedotti dal ricorrente risultano assorbiti, in difetto di una formale dichiarazione di rinunzia alla prescrizione, potendo al più comportare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, statuizione che sarebbe comunque preclusa dalla necessità dell'immediata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.9 (11A5.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni già esposte, e di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato a lui contestato è estinto per prescrizione.

Deve essere invece dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo deve essere, altresì, condannato ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

3.000. P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi, ne chiede l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la posizione del [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena, tra l'altro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], computandola, a seguito di concordato in appello, per il primo, in un anno di reclusione (capi I, fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. del 3.7.2014; N, società Andilon s.r.I., fallita il 16.2.2015; BB e DD, società Holding s.rI., fallita il 22.10.2015)) a titolo di aumento per la continuazione con altra sentenza passata in giudicato; per il secondo, in quattro anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e in relazione ai reati di cui ai capi E, limitatamente al punto 1 ed escluse le aggravanti, ed N. La sentenza ha anche confermato la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B (fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), negandogli le circostanze attenuanti generiche, così come aveva fatto anche il primo giudice, e rigettando il motivo di appello in proposito, nonché confermando l'aggravante della continuazione fallimentare; [OSCURATO:PERSONA], condannato per una pluralità di fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, relative al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., denominata BCG nei provvedimenti di merito, è l'unico degli appellanti a non avere richiesto il concordato in appello ex art. 599- bis cod. proc. pen. 2. Hanno proposto ricorso avverso la sentenza di appello i tre imputati citati, depositando distinti atti di impugnazione, tramite diversi difensori di fiducia. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si snoda attraverso tre motivi. 3.1. Con il primo motivo lamenta il ricorrente nullità della sentenza per violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione all'accoglimento parziale del concordato in appello. La Corte territoriale ha recepito solo parte dell'accordo sulla pena, respingendo la pattuizione sulla pena pecuniaria sostitutiva, elemento essenziale dell'accordo stesso. Da ciò deriverebbe l'annullamento della sentenza, di contenuto difforme dall'accordo. Tale motivo rientra tra quelli che rendono ammissibile l'impugnazione in sede di legittimità avverso la sentenza di concordato in appello.2 m3.2. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e dell'art. 20 -bis cod. pen. in relazione alla cosiddetta "fase bifasica" svolta in contraddittorio tra le parti. La sentenza ha rigettato la pena sostitutiva reputando non congruo il valore economico da assegnare ad ogni giorno di reclusione da convertire, senza considerare un valore alternativo, né sviluppare istruttoria in ordine alle condizioni economiche di adempimento. 3.3. La terza ragione censoria denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione del carattere rieducativo necessario della pena, tenuto conto che l'imputato ha già espiato una pena di quattro anni di reclusione per altre vicende, ha svolto affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, estinguendo la pena, ed ha, quindi, realizzato un percorso trattamentale che ne segnato il reinserimento sociale, sicchè una nuova detenzione sarebbe oltremodo deleteria avuto riguardo alle finalità rieducative che devono ispirare la sanzione. Si lamenta, altresì, una forte genericità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'asserita inidoneità della pena pecuniaria sostitutiva ad offrire adeguato sostegno alle finalità della sanzione inflitta per il reato. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a un unico motivo con cui si eccepisce violazione di legge e vizio di mancanza della motivazione in relazione alle disposizioni in materia di prescrizione del reato e con riguardo al mancato proscioglimento dal reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La difesa rileva che, al momento della pronuncia di appello, il reato oggetto di bancarotta fraudolenta documentale relativo al fallimento Ambro 1872, dichiarato il 6.12.2012, doveva ritenersi estinto per decorso del tempo, essendo la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello anche se successivamente al deposito della proposta di concordato. Dovendosi, infatti, ritenere venuta meno l'aggravante dei più fatti di bancarotta a seguito dell'assoluzione per due delle contestazioni originariamente indicate ai punti 2) e 3) del capo E, ed essendo residuata a suo carico la sola bancarotta fraudolenta documentale, la prescrizione doveva considerarsi maturata al 6 giugno 2025 (visto che il reato era contestato come datato 6.12.2012). Il ricorrente non avrebbe potuto richiedere la pronuncia di prescrizione prima di quella di concordato poiché, alla data della presentazione della proposta, la prescrizione non era ancora spirata e neppure il termine era decorso al momento della prima data fissata inizialmente per il giudizio di appello, vale a dire l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la causa di estinzione del reato, facendo prevalere la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., che ha valenza prioritaria, rispetto all'adesione al concordato tra le parti, senza che, peraltro, la sentenza andasse a confliggere con la volontà negoziale. Né tantomeno l'espressa volontà negoziale può assumere significato di rinuncia implicita a far valere la prescrizione, visto che al momento della richiesta di concordato la causa estintiva non era ancora maturata. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si compone di cinque diversi motivi. 5.1. La prima critica che la difesa muove alla sentenza di appello denuncia errata applicazione di legge, in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta inerente al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano il 15.6.2012. Il reato era già prescritto il 15 dicembre 2024, vale a dire prima della decisione di appello (datata 30 giugno 2025) e la causa di estinzione avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio. 5.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta condanna, per travisamento delle risultanze probatorie, nonché vizio di omessa motivazione quanto al contributo concorsuale prestato dal ricorrente nei confronti delle condotte dei coimputati; sarebbero state mal interpretate anche le dichiarazioni rese innanzi al curatore e nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Secondo la difesa, tutti gli elementi probatori concordano nell'escludere un potere di indirizzo e di controllo in capo al ricorrente, che infatti era privo di cariche formali in [OSCURATO:PERSONA] e di capacità gestorie; i reati ritenuti sussistenti nei suoi riguardi costituiscono una vera e propria ipotesi di attribuzione della responsabilità a titolo oggettivo, vale a dire per il solo fatto di avere collaborato con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Tanto più che neppure si comprende se gli vengono ascritte condotte omissive o attive. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce vizio di motivazione con riferimento al capo Q di imputazione, in assenza di prova in ordine alla partecipazione del ricorrente alle condotte depauperative meglio descritte in tali ipotesi di reato, dichiarata comunque prescritta sin dal primo grado. 5.4. La quarta ragione difensiva lamenta errata applicazione di legge e mancata riqualificazione delle condotte in relazione alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale; alla luce della ricostruzione della Corte territoriale, secondo la quale la condotta sarebbe di carattere omissivo, il reato va riqualificato in bancarotta semplice, con la conseguente prescrizione del reato. 45.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva nella sua dosimetria, irragionevole rispetto a quella del coimputato amministratore di diritto e frutto di un improprio riferimento alla mancata collaborazione da parte del ricorrente, che, invece, non può vedere sminuito il proprio diritto di difendersi negando il reato, né può tollerare che il proprio trattamento sanzionatorio sia piegato a esigenze di resipiscenza dal reato. Inoltre, la difesa contesta anche la veridicità della stessa mancanza di collaborazione nel processo, lamentata dalla sentenza impugnata: il ricorrente ha fornito ampie risposte al fine di offrire una completa contestualizzazione dei fatti ritenuti reato. 6. Il Procuratore Generale della Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. La difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di risposta alle conclusioni del PG, con cui evidenzia le sue inesatte affermazioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. Inoltre, sono stati depositati motivi aggiunti con i quali si evoca, in particolare, la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di ammissibilità del ricorso volto a far valere la prescrizione maturata antecedentemente alla sentenza di concordato in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, ciascuno per le ragioni che si chiariranno di seguito Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, privo di pregio e deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e assorbente. 2.1. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello è stato ammesso in data successiva alla modifica del comma 1 dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 19 marzo 2023 n. 31, che ha introdotto espressamente la possibilità di concordare non soltanto la determinazione della pena ma anche la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste per legge. Come recentemente chiarito da questa Corte regolatrice, con principio che il Collegio intende ribadire, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice 5possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 2, n. 13398 del 05/03/2026, Gernone, Rv. 289734 - 01; Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 - 01). Inoltre, anche precedentemente a tale novella normativa, la Corte di cassazione riteneva condivisibilmente che, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza però possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (tra le tante, si vedano le massimate Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 - 01 in una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv. 253770; vedi anche Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025, Rv. 288295 - 01). Tale principio può essere applicato anche all'istituto del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., affine a quello previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. e che condivide con questo la natura pattizia e l'attitudine premiale. La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena, poi, è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 - 01), secondo un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato a proposito del previgente patteggiamento in appello (Sez. 6, n. 4125 del 02/03/1999, Martino, Rv. 213676 - 01). Il principio è stato applicato anche in un caso cui il negozio processuale tra le parti si era esteso alle pene accessorie, "evidentemente rientrando anch'esse nel più ampio genus della pena" (Sez. 6, n. 2335 del 16/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289252 - 01). La medesima conclusione si impone nel caso in cui le parti concordino che la pena detentiva sia sostituita con una di quelle previste dall'art. 20-bis cod. pen. e la disposizione vigente, e applicabile alla fattispecie in esame, dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente detta possibilità. Nella specie, il ricorrente aveva chiesto la rideterminazione della pena, previa rinuncia agli altri motivi di censura in appello, e la sua sostituzione in sede di 6proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., su cui vi era stato il consenso del pubblico ministero. La proposta specificatamente includeva nell'accordo anche la misura della pena pecuniaria in sostituzione che, dunque, componeva parte integrante della volontà pattizia e, in particolare, ha guidato la scelta del ricorrente di optare per il rito alternativo, ai sensi anche della vigente disposizione normativa di cui all'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. La proposta di accordo su cui si è formato il consenso è chiara e precisa anche in punto di sostituzione della pena. La difformità tra la decisione assunta dalla Corte territoriale — con il recepimento della sola pena detentiva ridotta - e il contenuto dell'accordo impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendo darsi rilievo alla volontà delle parti in sede di concordato sulla pena che attiene al contenuto essenziale del patto. 2.2. In ogni caso, va invece chiarito che al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 — 01, in motivazione, la Corte ha evidenziato che, come nel patteggiamento, anche nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Sebbene nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello sia proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato, per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481), nel caso in esame, la causa di estinzione non era ancora spirata al momento della emissione della sentenza di secondo grado (dovendosi fissare il termine di prescrizione al 19.10.2025, tenuto conto del periodo massimo calcolato ex artt. 157 e 161 cod. proc. pen., a far data dal 6.12.2012 - giorno in cui è stato dichiarato il fallimento e che, dunque, segna il tempus commissi delicti per giurisprudenza costante - nonché di 135 giorni di sospensione). Il motivo di censura, pertanto, è manifestamente infondato e il ricorso è inammissibile. 3.2. Va aggiunto, peraltro, che la rinuncia alla prescrizione non può essere implicita, né trarsi dall'istanza di concordato sulla pena formulata in appello.7 mIn tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione. (Sez. 1, n. 51169 del 11/06/2018, Porra', Rv. 274384 - 01). Del resto, la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite aveva chiarito già in tema di patteggiamento che la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art. 157, settimo comma, cod. proc. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti (Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333 - 01). L'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. detta la sequenza diacronica che caratterizza il modulo procedimentale del "patteggiamento". Il paradigma procedimentale assegna priorità alla verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., da compiersi aliunde, ossia indipendentemente dalla piattaforma negoziale, e precisamente sulla base degli atti del fascicolo del pubblico ministero (sulla scansione nelle due fasi della procedura del patteggiamento, vedi Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina, Rv. 212438; Sez. U, n. 5 del 28/05/1997, Lisuzzo, Rv. 207877 ed anche Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216431). Soltanto in caso di negativa delibazione il giudice può, poi, procedere all'esame di legittimità della piattaforma negoziale offertagli dalle parti, al fine di verificare correttezza del nomen iuris attribuito al fatto-reato, legalità e congruità dell'assetto sanzionatorio concordato. Sicché - proseguono Sez. U, "Piergotti" — solo sino ad un certo punto può dirsi esatta l'affermazione che il rito speciale si incentra nel potere dispositivo delle parti, posto che un ruolo centrale è pur sempre attribuito al giudice, chiamato, anche in questa speciale procedura, ad un compito attivo e vigile, che lo rende tutt'altro che spettatore (inerme e silente, aggiungono le Sezioni Unite nella sentenza Piergotti) di una vicenda negoziale inter partes, deputata ad una funzione meramente "notarile" - di semplice ratifica di un accordo privatistico — secondo l'efficace espressione della Corte cost., sent. n. 313 del 1990. Sicché anche in presenza di richiesta condivisa di patteggiamento, che, per qualsiasi ragione, non abbia tenuto conto di maturate cause estintive del reato, il giudice - in nessun modo condizionato dall'esercizio di un potere di rinuncia alla prescrizione, non espresso nelle forme di legge - non è comunque esentato dal dovere funzionale del pertinente rilievo, ai sensi del menzionato art. 129 cod. proc.8 epen., che segna, pertanto, il momento di criticità della tesi che ammette equipollenti alla dichiarazione espressa di rinuncia. L'esposto percorso argomentativo mantiene — a maggior ragione - la sua validità in relazione all'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. che non costituisce procedimento speciale e non si discosta dal modello ordinario in relazione alla rinuncia ai motivi ed alla valutazione di quelli non rinunciati. Deve essere ribadito, pertanto, che, in tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione (Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, dep. 2024, Cosignani, Rv. 285974 - 01). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto al primo, assorbente motivo perché il reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo B, relativo al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è estinto per prescrizione già in data antecedente alla sentenza di secondo grado (del 30.06.2025), dovendo computarsi ai sensi dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 161 cod. pen. il termine massimo di 12 anni e 6 mesi di prescrizione a far data dal 15.6.2012, giungendosi così alla data del 15.12.2024; a questa vanno aggiunti 135 giorni di sospensione del corso della prescrizione sicchè si arriva al 29 aprile 2025 quale termine massimo antecedente al giorno in cui è stata emessa la sentenza di appello. Ed infatti, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). Naturalmente, a maggior ragione è ammissibile il ricorso per cassazione che, insieme ad altri motivi, deduca anche, fondatamente, con esplicito motivo, la prescrizione maturata prima della sentenza di appello, come accade nel caso di specie. 4.1. Le risultanze già poste dai giudici di merito a fondamento delle affermazioni di responsabilità non consentono una più favorevole declaratoria di non punibilità per ragioni di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 4.2. Gli ulteriori vizi di motivazione dedotti dal ricorrente risultano assorbiti, in difetto di una formale dichiarazione di rinunzia alla prescrizione, potendo al più comportare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, statuizione che sarebbe comunque preclusa dalla necessità dell'immediata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.9 (11A5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni già esposte, e di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato a lui contestato è estinto per prescrizione. Deve essere invece dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo deve essere, altresì, condannato ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25394/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris