Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:740
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
S. ALBER
presentate il 10 dicembre 2002 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]380/01
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] für Justiz
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Austria)]
«Parità di trattamento tra gli uomini e le donne – Promozione professionale – Principio dell’effettivo controllo giurisdizionale»
I –
Introduzione
1. Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale il [OSCURATO:PERSONA] austriaco ha sottoposto alla Corte di giustizia
una questione relativa all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa
all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro,
alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (
2
) (in prosieguo: la «direttiva 76/207»). Con tale questione si chiede se l’obbligo di garantire ad una persona la possibilità
di far valere in giudizio i propri diritti che ritenga lesi sotto il profilo del principio della parità di trattamento sia
sufficientemente soddisfatto quando l’unico giudice competente a pronunciarsi al riguardo sia il [OSCURATO:PERSONA], quale
giudice di cassazione e, quindi, giudice di sola legittimità.
2. Nel caso in esame il ricorrente nella causa principale (in prosieguo: il «ricorrente») – al quale, in occasione di una promozione,
era stata preferita una donna –, oltre ad aver avviato l’azione per il risarcimento del danno, secondo le modalità previste
dal Bundesgleichbehandlungsgesetz (legge federale austriaca sulla parità di trattamento; in prosieguo: il «B-GBG»), dinanzi
alle autorità amministrative ed al [OSCURATO:PERSONA], aveva anche avviato un’azione di responsabilità generale dello
Stato e dell’amministrazione dinanzi ai giudici civili, chiedendo il risarcimento del danno causato dalla trasposizione assertivamente
insufficiente delle disposizioni di diritto comunitario di cui all’art. 2, n. 4, della direttiva 76/207. I giudici civili
affermavano in tre gradi di giudizio la propria competenza, osservando che, in linea di principio, può sussistere il diritto
al risarcimento del danno riconducibile alla responsabilità dello Stato o dell’amministrazione per la mancata applicazione
del principio della parità di trattamento, ma negando, nel caso di specie, il ricorrere dei relativi presupposti.
3. In considerazione dell’esperibilità di questo ulteriore rimedio dinanzi ai giudici civili in più gradi di giudizio, che potrebbe
già rispondere ai requisiti di cui all’art. 6 della menzionata direttiva, ci si chiede se la domanda di pronuncia pregiudiziale
del [OSCURATO:PERSONA], il quale presuppone la propria competenza esclusiva, sia ammissibile.
II –
Contesto normativo
A –
Il diritto comunitario
4. L’art. 3, n. 1, della direttiva 76/207 così recita:
«L’applicazione del principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso
per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia
il settore o ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale».
5. L’art. 6 della direttiva 76/207 dispone che:
«[OSCURATO:PERSONA] membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro
che si ritengano lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, ai sensi degli
articoli 3, 4 e 5, di far valere i propri diritti per via giudiziaria, eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze
competenti».
B –
La normativa nazionale
6. L’art. 3 del B-GBG austriaco (nella versione vigente ratione temporis) dispone che:
«Nessuno può essere discriminato, direttamente o indirettamente, in ragione del sesso nell’ambito di un rapporto di lavoro
subordinato o di formazione ai sensi dell’art. 1, n. 1, in particolare
1.- 4. (...)
5. Nell’ambito della progressione di carriera, in particolare in caso di promozioni e di assegnazione ad impieghi (funzioni)
meglio retribuiti (...)».
7. L’art. 15, n. 1, del B-GBG così recita:
«Se un impiego (funzione) non viene attribuito ad una pubblica dipendente od a un pubblico dipendente a causa di una violazione,
da parte del Bund [Stato federale] , del principio di parità di trattamento sancito dall’art. 3, punto 5, il Bund è tenuto
al risarcimento del danno».
8. L’art. 19, n. 2, del B-GBG dispone che:
«I diritti che le pubbliche dipendenti o i pubblici dipendenti derivano ai sensi dell’art. 15 (...) nei confronti del Bund
devono essere fatti valere (...) presentando un’istanza presso l’amministrazione per essi competente (...)».
III –
Fatti e causa principale
9. Il ricorrente è giudice presso l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale competente in materia previdenziale e del lavoro
di Vienna). In una duplice occasione si candidava per l’assegnazione di un posto in organico presso l’[OSCURATO:PERSONA]
(Corte d’appello di Vienna). Per effetto di un sistema di quote riservate per la promozione della donna gli venivano preferite
in entrambi i casi due concorrenti più giovani, sia per età sia per anzianità di servizio.
10. In esito alle relative decisioni il ricorrente avviava una azione per responsabilità generale dello Stato e dell’amministrazione
dinanzi al Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale civile di Vienna), al fine di ottenere il risarcimento del
presunto danno subito, derivante dal fatto che nella decisione relativa alla promozione non si sarebbe tenuto conto di una
serie di elementi inerenti alla sua persona. Tanto il Landesgericht quanto l’[OSCURATO:PERSONA], in qualità giudice d’appello,
affermavano l’ammissibilità dell’azione civile, respingendo peraltro la domanda perché infondata. Nell’ultimo grado di giudizio
l’[OSCURATO:PERSONA] (Suprema Corte, in prosieguo: l’«OGH»), in qualità di giudice di legittimità, respingeva invero la
domanda perché infondata, osservando peraltro nella propria decisione che spettava sempre al giudice civile pronunciarsi sull’azione
di risarcimento del danno fondata sulla legge sulla responsabilità dell’amministrazione (Amtshaftungsgesetz) ovvero sui principi
della responsabilità dello Stato, azione garantita (per analogia) dall’art. 23 del Bundes-Verfassungsgesetz (Costituzione
federale austriaca). Le disposizioni di cui agli artt. 15 e 19 del B-GBG non potrebbero escludere tali – più estesi – diritti
né interamente né parzialmente.
11. Nella verifica della sussistenza della responsabilità dello Stato l’OGH, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee sul principio di diritto comunitario della parità di trattamento sancito della direttiva
76/207 (
3
), concludeva nel senso che la misura austriaca di sostegno per le donne, in mancanza di una clausola di riserva, fosse in
contrasto con il diritto comunitario. L’OGH negava peraltro il diritto al risarcimento del danno del ricorrente, non sussistendo
il necessario nesso causale tra la violazione del diritto e i presunti danni. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe addotto alcuna
circostanza che, in presenza di una clausola di riserva e di una decisione sulla scelta del candidato trasparente e verificabile
a posteriori, avrebbe dovuto essere considerata a suo favore.
12. Il ricorrente, oltre ad avviare l’azione civile, si rivolgeva anche, con lettera 11 gennaio 1999, all’amministrazione competente,
vale a dire il Ministro federale della giustizia, chiedendo il risarcimento del danno subito per il fatto di non essere stato
nominato giudice dell’[OSCURATO:PERSONA] a seguito di una discriminazione. Il ricorrente impugnava dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]
la decisione del Ministro di rigetto di tale richiesta, sostenendo, a fondamento della presunta illegittimità della decisione,
in particolare che, ai sensi dell’art. 19 del B‑GBG, si troverebbe costretto a richiedere il risarcimento del danno alla stessa
autorità che lo avrebbe danneggiato. Inoltre, il sindacato giurisdizionale effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] su siffatte
decisioni non risponderebbe all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva, poiché al detto giudice, quale giudice di
legittimità, resterebbe precluso «il sindacato sulla valutazione della prova», sicché l’accertamento dei fatti sarebbe lasciato
in via esclusiva all’amministrazione.
IV –
Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
13. [OSCURATO:PERSONA] dubita della compatibilità della propria limitata competenza con la normativa comunitaria e ha posto
pertanto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 6 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra
gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni
di lavoro, debba essere interpretato nel senso che la possibilità, prescritta da tale articolo, di far valere i propri diritti
per via giudiziaria (nel caso in esame un’azione di risarcimento danni), non è sufficientemente attuata per il fatto che è
previsto il solo ricorso al [OSCURATO:PERSONA] austriaco, considerate le sue competenze limitate alle questioni di diritto
(solo quelle di una corte di cassazione senza riesame dei fatti)».
14. Il governo austriaco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.
15. La Corte di giustizia ha posto quesiti scritti ai soggetti partecipanti al procedimento.
Al governo austriaco è stato chiesto di rispondere al seguente quesito:
Quale nesso sussista tra l’azione di responsabilità dello Stato e dell’amministrazione dinanzi al Landesgericht e l’impugnazione
della decisione del Ministro federale della Giustizia dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella
specie.
[OSCURATO:PERSONA] si è chiesto di rispondere ai seguenti quesiti:
1) Se nelle controversie in cui vengano esaminate unicamente questioni di legittimità siano soddisfatti i requisiti fissati dalla
direttiva 97/80 con riguardo all’onere della prova.
2) Se un procedimento di ricorso amministrativo del genere di quello oggetto della causa principale ricada nella sfera di applicazione
della direttiva 97/80. In caso affermativo, se la direttiva sia applicabile al procedimento di cui trattasi in considerazione
del fatto che la decisione del Ministro della Giustizia impugnata nella specie sia stata emanata anteriormente alla scadenza
del termine fissato per la trasposizione della direttiva.
V –
Argomenti delle parti
1. Governo austriaco
16. Il governo austriaco sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte (
4
), in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare
i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali, fermo restando, tuttavia, che gli [OSCURATO:PERSONA]
membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva dei detti diritti spettanti ai singoli in forza delle norme
comunitarie, tenendo conto dei principi dell’equivalenza e di effettività. La difesa di tali principi e la garanzia di una
tutela giurisdizionale potrebbe essere assicurata solo da un procedimento di controllo giurisdizionale che consenta ai giudici
nazionali competenti di sostituire la loro valutazione degli elementi di fatto a quella delle autorità amministrative competenti.
Poiché anche il giudice comunitario – come si evince dalla sentenza Upjohn – si limita ad esaminare l’esattezza sostanziale
dei fatti e le qualificazioni giuridiche che le autorità comunitarie ne hanno desunto e, in particolare, se l’operato di queste
ultime non sia inficiato da errore manifesto o sviamento di potere, il diritto comunitario non imporrebbe in casi analoghi
un ulteriore sindacato giurisdizionale da parte dei giudici nazionali.
17. Dal momento che anche la stessa direttiva 76/207 contemplerebbe la possibilità di adire preventivamente altre autorità competenti,
il sistema prescelto dal legislatore austriaco, che prevede un sindacato giurisdizionale del procedimento amministrativo operato
dal solo [OSCURATO:PERSONA], sarebbe conseguentemente conforme a quanto disposto dal diritto comunitario.
18. Inoltre, i giudici civili competenti a pronunciarsi sulle domande fondate sulla responsabilità dell’amministrazione e dello
Stato godrebbero sempre di un potere di cognizione pieno. Tali giudici non sarebbero vincolati alla decisione dell’autorità
amministrativa, come parimenti insussistente sarebbe un vincolo in senso opposto. Il diritto al risarcimento del danno riconosciuto
nell’ambito del rimedio amministrativo ai sensi dell’art. 15 B-GBG inciderebbe solo in senso limitativo sulla domanda risarcitoria
dedotta dinanzi ai giudici civili, poiché, sotto tal profilo, il danno non sussisterebbe.
19. Il governo austriaco ritiene, in conclusione, che l’art. 6 della direttiva 76/207 sia da interpretare nel senso che il sindacato
esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] sulle decisioni dell’autorità amministrativa costituisca sufficiente attuazione del
principio secondo cui deve essere garantita la possibilità di far valere i propri diritti in sede giurisdizionale.
2. [OSCURATO:PERSONA]
20. Nelle proprie osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA] esprime dubbi in ordine alla necessità del rinvio pregiudiziale sotto un
duplice profilo. In primo luogo, le restrizioni esistenti nel procedimento contenzioso amministrativo resterebbero eventualmente
irrilevanti, se l’azione di responsabilità dell’amministrazione e dello Stato, parallelamente avviata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi
al Landesgericht für [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale civile) di Vienna, offre la possibilità di ottenere un sindacato completo,
in fatto e in diritto, sulla decisione del Ministro federale della Giustizia. In secondo luogo, il caso di specie sembrerebbe
vertere, sostanzialmente, su una questione di diritto, vale a dire se la clausola di riserva, postulata dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia (
5
) in caso di quote riservate alle donne, imponga di prendere in considerazione, oltre ad una migliore idoneità, anche altre
circostanze particolari inerenti alla persona di un candidato di sesso maschile.
21. All’udienza la [OSCURATO:PERSONA], richiamandosi alla risposta del governo austriaco al quesito posto dalla Corte e alla sentenza,
ad essa allegata, pronunciata dall’OGH nel parallelo procedimento civile, ha sostenuto che l’azione di responsabilità dell’amministrazione
e dello Stato risponderebbe a tutti i requisiti processuali che, secondo il diritto comunitario, devono ricorrere in un procedimento
giurisdizionale vertente su discriminazioni in base al sesso. Pertanto, a parere della [OSCURATO:PERSONA], le perplessità espresse
in merito alla ricevibilità del rinvio pregiudiziale si sarebbero trasformate in certezza della sua irricevibilità.
22. Solamente nell’ipotesi in cui la Corte non dovesse accogliere tale tesi, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] si è richiamato
alle ulteriori considerazioni contenute nelle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], che possono essere così sintetizzate:
il principio dell’effetto utile del diritto comunitario imporrebbe, pur in assenza di una specifica disposizione come quella
di cui all’art. 6 della direttiva 76/207, di garantire una tutela giurisdizionale effettiva ai diritti riconosciuti dall’ordinamento
comunitario. La disciplina austriaca in materia di procedimento contenzioso amministrativo non risponderebbe a tali requisiti,
considerato che al [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe consentito accertare e valutare tutti i fatti e correggere i relativi
errori commessi dall’amministrazione. Tale lacuna nella tutela giurisdizionale risulterebbe particolarmente evidente nel fatto
che l’autorità dell’amministrazione cui spetta la decisione sarebbe al tempo stesso competente a pronunciarsi sull’opposizione
proposta avverso la propria decisione.
23. In particolare la lettura congiunta con la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l’onere della prova
nei casi di discriminazione basata sul sesso (
6
), dimostrerebbe che una tutela effettiva dei diritti sarebbe garantita solo qualora il Tribunale potesse apprezzare pienamente
tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione. L’art. 4, n. 1, della direttiva 97/80, nel prevedere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri,
secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza
della violazione del principio della parità di trattamento, presupporrebbe che la parte convenuta non solo debba poter esporre
dinanzi al giudice la corretta applicazione del diritto, bensì che abbia anche dovuto poter dedurre in giudizio tutti i fatti
rilevanti ai fini della decisione e che il giudice abbia potuto averne piena cognizione. Ciò si evincerebbe, in particolare,
dall’art. 4, n. 3, poiché, a termini di detta disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare a quanto disposto al precedente
n.1 solo se l’istruzione dei fatti spetti esclusivamente all’organo giurisdizionale. Il riferimento ai fatti nella detta disposizione
chiarirebbe che il sindacato del giudice non dovrebbe aver luogo solo in diritto, bensì estendersi anche ad una verifica del
corretto accertamento ed apprezzamento dei fatti.
24. Nella risposta ai quesiti posti dalla Corte di Giustizia, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Ministro federale della Giustizia
non potrebbe essere del resto considerato quale altro «organo competente» ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 97/80,
dal momento che egli stesso sarebbe responsabile del procedimento di promozione contestato. Quanto all’applicabilità della
direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene decisiva la circostanza che, alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva,
il caso del ricorrente non fosse stato ancora definitivamente deciso.
25. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che l’art. 6 della direttiva 76/207 e l’art. 4 della direttiva 97/80 vadano interpretati nel
senso che l’obbligo ivi contenuto, di garantire una tutela giurisdizionale effettiva in caso di una presunta discriminazione
basata sul sesso, non solo dovrebbe consentire al giudice adito di verificare se il diritto di cui trattasi sia stato correttamente
interpretato ed applicato dall’autorità legittimata a decidere, ma anche se tutte le circostanze di fatto a tal fine rilevanti
siano state correttamente accertate e adeguatamente valutate.
VI –
Analisi giuridica
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
26. Nel caso in esame si pone anzitutto la questione se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile. Nelle proprie osservazioni
scritte la [OSCURATO:PERSONA] aveva già esposto determinati dubbi in proposito. Nell’ambito del presente procedimento la Corte è
stata resa edotta dei termini del problema ovvero delle circostanze che ne consentono una valutazione solo tramite le risposte
del governo austriaco ai quesiti ad esso posti dalla Corte stessa.
27. Il governo austriaco, in risposta ai relativi quesiti posti dalla Corte da un canto ha sostenuto che, fondamentalmente, le
decisioni in questione delle suddette autorità non spiegano un’efficacia vincolante l’una verso l’altra e, dall’altro, ha
accluso e chiarito la sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA], che doveva statuire in ultimo grado nel procedimento per responsabilità
dello Stato.
28. Da tale sentenza si evince che i giudici civili competenti, nell’esame dell’azione di responsabilità dell’amministrazione
e dello Stato dinanzi ad essi avviata, hanno attentamente analizzato la sussistenza di una violazione del principio di parità
di trattamento ai sensi della direttiva 76/207, sia in punto di fatto, con riguardo ai motivi personali dedotti dal ricorrente,
sia in diritto, in considerazione dell’ampia giurisprudenza della Corte relativa al principio di parità di trattamento. Sotto
il profilo sostanziale, tanto l’azione di responsabilità dell’amministrazione e dello Stato, quanto quella fondata sull’art. 15 B-GBG
mirano, in concreto, ad ottenere il risarcimento del danno subito nell’avanzamento di carriera per effetto della violazione
del principio della parità di trattamento, anche se nell’azione di responsabilità dell’amministrazione e dello Stato la pretesa
violazione di legge debba essere ricercata nell’assetto normativo nazionale, incompatibile con il diritto comunitario, mentre
nel procedimento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] la pretesa illegittimità della decisione del Ministro federale della giustizia
costituisce l’oggetto del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]GBG non si evince alcuna esclusione espressa di altre azioni risarcitorie. Parimenti,
l’[OSCURATO:PERSONA] austriaco, quale supremo giudice civile nazionale, ha dichiarato con decisione definitiva che l’art. 15 B-GBG
non esclude le ulteriori azioni risarcitorie costituzionalmente garantite risultanti dall’Amtshaftungsgesetz (legge sulla
responsabilità della pubblica amministrazione), ovvero fondate sulla responsabilità dello Stato. Sebbene si tratti, sotto
il profilo formale, di due azioni risarcitorie diverse, entrambe sono dirette, in definitiva, ad ottenere una compensazione
economica per il mancato incremento della retribuzione.
29. Si deve quindi ritenere che, quantomeno nel periodo in questione ed in presenza delle circostanze del caso di specie, il ricorrente
disponesse della possibilità di avviare l’azione risarcitoria parallelamente tanto dinanzi al giudice civile quanto dinanzi
a quello amministrativo.
30. In ordine alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte ha affermato con costante giurisprudenza che
il procedimento pregiudiziale di cui all’art. 234 CE è uno strumento di cooperazione tra la Corte ed i giudici nazionali (
7
).
31. È pur vero che, nell’ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte contemplata
dall’art. 234 CE la Corte statuisce in via pregiudiziale senza che, in via di principio, debba chiedersi quali siano le circostanze
in cui i giudici nazionali hanno dovuto sottoporle le questioni e si propongono di applicare le disposizioni di diritto comunitario
che le hanno chiesto di interpretare (
8
). In via di principio, spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria,
valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in
grado di statuire nel merito, sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte (
9
). Qualora tali questioni vertano sull’interpretazione di una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a statuire (
10
).
32. La Corte non può peraltro statuire su una questione pregiudiziale qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del
diritto comunitario, chiesta da un giudice nazionale, non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa,
oppure qualora il problema sia di natura ipotetica (
11
). Nella sentenza Meilicke (
12
) la Corte ha rilevato al riguardo che
«spetta a lei esaminare le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza.
Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice
nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all’amministrazione
della giustizia degli [OSCURATO:PERSONA] membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche».
33. Le disposizioni austriache garantiscono – a prescindere dal tenore della questione pregiudiziale – che colui che si ritenga
leso dalla mancata applicazione alla propria persona del principio di parità di trattamento ai sensi della direttiva 76/207
possa far valere in giudizio i propri diritti, come postulato dall’art. 6 della direttiva medesima. Da tale disposizione non
è dato desumere, in tale contesto, che il giudice possa essere unicamente quello amministrativo. Tanto meno si può dubitare
del fatto che i giudici civili austriaci, dal Landesgericht sino all’[OSCURATO:PERSONA], possiedano carattere giurisdizionale
conformemente ai criteri (
13
) elaborati in relazione all’art. 234 CE.
34. La possibilità, postulata dall’art. 6 della direttiva 76/207, di far valere in giudizio i propri diritti è pertanto garantita
in Austria mediante l’azione di responsabilità dell’amministrazione e dello Stato che deve essere proposta dinanzi al giudice
civile. Sotto il profilo del diritto comunitario, resta irrilevante al riguardo se, accanto a tale azione, sussista un altro
rimedio per poter far valere una violazione del principio di parità di trattamento e se tale rimedio, di per sé considerato,
risponda ai requisiti di un’effettiva tutela giurisdizionale. È sufficiente
una
possibilità di tutela giurisdizionale effettiva.
35. La presente questione pregiudiziale è pertanto ipotetica, in quanto in essa si afferma che la possibilità di proporre azione
giudiziaria di risarcimento del danno derivante dalla mancata applicazione del principio di parità di trattamento sarebbe
garantita
unicamente
dal [OSCURATO:PERSONA] austriaco. Come precedentemente illustrato, l’ordinamento giuridico austriaco offre – mediante
le disposizioni dell’Amtshaftungsgesetz ed i principi di responsabilità dello Stato, la cui applicazione è soggetta, in fatto
e in diritto, a sindacato giurisdizionale di triplice grado dinanzi all’autorità giudiziaria civile – un rimedio giuridico
con il quale il singolo può far valere in giudizio la mancata applicazione nei suoi confronti del principio di parità di trattamento,
così come impone l’art. 6 della direttiva 76/207. [OSCURATO:PERSONA] luce delle circostanze della specie, la questione relativa a quanto
accadrebbe se il sindacato giurisdizionale in merito all’applicazione del principio di parità di trattamento competesse unicamente
al [OSCURATO:PERSONA] è di natura ipotetica.
36. Ne consegue che la Corte di giustizia non è competente a risolvere la questione pregiudiziale. La domanda di pronuncia pregiudiziale
deve essere pertanto considerata irricevibile. Conseguentemente, non occorre passare all’esame di ulteriori questioni di carattere
sostanziale, quali, ad esempio, l’applicabilità della direttiva 97/80
VII –
Conclusione
37. [OSCURATO:PERSONA] luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nei termini seguenti:
La domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU L 39, pag. 40.
3
– [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 1995, causa C‑450/93, Kalanke (Racc. pag. I‑3051); 11 novembre 1997, causa C‑409/95, [OSCURATO:PERSONA] (Racc.
pag. I‑6363); 28 marzo 2000, causa C‑158/97, Badeck e a. (Racc. pag. I‑1875), e 6 luglio 2000, causa C‑407/98, Abrahamsson
(Racc. pag. I‑5539).
4
– [OSCURATO:PERSONA] 17 settembre 1997, causa C‑54/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4961, punto 40), 21 gennaio 1999, causa C‑120/97,
Upjohn (Racc. pag. I‑223, punti 32‑35).
5
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. supra, nota 3), Badeck e a. (cit. supra, nota 3), e Abrahamsson (cit. supra, nota 3).
6
– GU 1998, L 14, pag. 6.
7
– [OSCURATO:PERSONA] 1? dicembre 1965, causa 16/65, Schwarze (Racc. pag. 909); 25 giugno 1992, causa C‑147/91, [OSCURATO:PERSONA] (Racc.
pag. I‑4097, punto 6), e 16 luglio 1992, causa C‑83/91, Meilicke (Racc. pag. I‑4871, punto 22).
8
– Sentenza 8 novembre 1990, causa C‑231/89, Gmurzynska-Bscher (Racc. pag. I‑4003, punto 22).
9
– [OSCURATO:PERSONA] 3 marzo 1994, cause riunite C‑332/92, C‑333/92, C‑335/92, Eurico Italia e a. (Racc. pag. I‑711, punto 17); 26
ottobre 1994, causa C‑143/94, Furlanis (Racc. 1995, pag. I‑3633, punto 12), e 16 luglio 1998, causa C‑264/96, ICI (Racc. pag. I‑4695,
punto 15).
10
– Sentenza 18 giugno 1991, causa C‑369/89, Piageme e a. (Racc. pag. I‑2971, punto 10).
11
– Ordinanza 25 maggio 1998, causa C‑361/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3101).
12
– Cit. supra, nota 7 (punto 25), con richiamo alla sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045, punti
18‑21).
13
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 4 (punto 23).