Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 1987

Cassazione n. 42807/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6 e 7 cod. strada, accertato Foggia il 18/9/2014.

Il ricorrente deduce: I) Violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. per mancato accoglimento della richiesta di termine a difesa.

Il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe rigettato l'istanza di rinvio della trattazione del giudizio all'udienza dell'1/7/201 con motivazione incongrua, ledendo il diritto di difesa.

Come documentato in atti, soltanto in data 21/6/2021 il difensore era stato nominato dall'imputato: la brevità del tempo a disposizione non consentiva la predisposizione di un'adeguata difesa.

II) Illogicità della motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada Con motivi aggiunti tempestivamente depositati la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso, insisteva nel loro accoglimento.

Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione alla data del 18/3/2022, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato, non essendo intervenute cause di sospensione della prescrizione.

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva").

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in data 20 ottobre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6 e 7 cod. strada, accertato Foggia il 18/9/2014. Il ricorrente deduce: I) Violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. per mancato accoglimento della richiesta di termine a difesa. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe rigettato l'istanza di rinvio della trattazione del giudizio all'udienza dell'1/7/201 con motivazione incongrua, ledendo il diritto di difesa. Come documentato in atti, soltanto in data 21/6/2021 il difensore era stato nominato dall'imputato: la brevità del tempo a disposizione non consentiva la predisposizione di un'adeguata difesa. II) Illogicità della motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada Con motivi aggiunti tempestivamente depositati la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso, insisteva nel loro accoglimento. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione alla data del 18/3/2022, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato, non essendo intervenute cause di sospensione della prescrizione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in data 20 ottobre 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 42807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris