CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha argomentato sulle ragioni che portavano a ritenere che il ricorrente, unitamente ad altro complice, detenesse la sostanza stupefacente rinvenuta indosso ai fini di spaccio (in tal senso, sia l'osservato tentativo di scambio confortato dalle dichiarazioni del destinatario della sostanza stupefacente, sia il sequestro di altra sostanza suddivisa in dosi, sia il rinvenimento di banconote di piccolo taglio nell'abitacolo dell'autovettura su cui veniva controllato), rilevando come nulla deponesse (in assenza di allegazioni in merito), alla luce delle segnalate emergenze, per la destinazione ad esclusivo uso personale dello stupefacente rinvenuto; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la decisione posto in risalto la presenza dei precedenti penali, uno dei quali specifico, neppure troppo remoto, e l'assenza di elementi favorevoli condividendo la scelta del primo giudice di non concedere le attenuanti generiche, al contempo osservando che le modalità della condotta posta in essere con altra persona e la qualità e quantità della sostanza stupefacente ceduta e sequestrata facessero ritenere congrua la pena determinata appena al di sopra del minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci