CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 19476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato siccome articolato in mere censure rivalutative dei fatti a fronte di una adeguata e completa motivazione circa la recidiva, a fronte di plurimi precedenti per lo più specifici, e circa il trattamento sanzionatorio anche fondato sulla non minimale qualità e quantità della droga rinvenuta. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il C sigliere estensore/ I Il Presidente