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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47415/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorretne [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver puntualizzato i motivi salienti del ricorso conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui è stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui al capo 1) - partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di thAl- stupefacenti - e Lir-reato fine di cui al capo di incolpazione 60).

Giova precisare che l'ordinanza genetica aveva invece escluso la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in ordine ai delitti al Boca contestati ai capi 57),58) e 59).

2. La vicenda cautelare di cui si tratta ha ad oggetto l'operatività di un sodalizio criminale dedito al commercio di stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana, avente centro operativo in [OSCURATO:PERSONA].

Il compendio indiziario si fonda su una massiccia attività di intercettazioni ambientali, telefoniche, telematiche, servizi di controllo, osservazioni dirette, perquisizioni, sequestri di sostanza stupefacente ed armi, arresti dei detentori e/o corrieri della droga, riconducibili all'attività di narcotraffico esercitata dall'organizzazione, dichiarazioni rese dagli assuntori di sostanze stupefacenti.

Al vertice organizzativo della compagine, secondo l'ipotesi accusatoria, si pone tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], capo e promotore dell'associazione, che aveva delegato i traffici illeciti in ragione della sua carcerazione per una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3.

Con riguardo al contributo partecipativo eI Boca all'attuazione del programma associativo, il Tribunale del riesame ha anzitutto rilevato come, nel procedere alla valutazione della gravità indiziaria in ordine al reato associativo di cui al capo 1), non possa prescindersi dal considerare il reato fine ascritto all'istante al capo 60).

Ha poi affermato che gli esiti investigativi consentono di inquadrare la condotta criminosa attribuita all'indagato nel contesto associativo e di definirne il ruolo di spacciatore per conto dei capi dell'organizzazione, essendosi il prevenuto principalmente interfacciato coi Galiano e che, comunque, il tenore delle conversazioni, intercettate in un lasso di tempo comunque significativo (circa quattro mesi), documenti la detenzione finalizzata alla cessione di quantitativi non trascurabili di stupefacenti forniti dai Galiano.

4. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre il difensore dell'indagato che solleva tre motivi, entrambi esclusivamente relativi alla ritenuta gravità indiziaria con cui rispettivamente si deducono: 4.1.Manifesta illogicità e mancanza assoluta di motivazione rispetto alla partecipazione dell'indagato all'associazione di cui al capo 1).

La difesa contesta l'assunto dell'ordinanza impugnata secondo cui il Boca era un "acquirente stabile di sostanza stupefacente del tipo cocaina.., sostanza che veniva a lui ceduta dai pushers subordinati ai Galiano ed acquistata per essere rivenduta ai consumatori finali".

Proprio la circostanza che il Boca avesse un rapporto con i pushers denoterebbe il rapporto di terzietà rispetto al sodalizio; la successiva rivendita ai consumatori finali sarebbe, peraltro, soltanto immaginata, non emergendo da alcun atto che il prevenuto fosse dedito alla cessione di stupefacenti, risultando invece pacifico che, a quell'epoca, egli ne fosse assuntore.

Né potrebbe parlarsi di uno stabile rapporto tra il Boca e il Galiano, tenuto conto del limitatissimo lasso temporale in cui sarebbero avvenuti i loro contatti.

L'ordinanza impugnata si dilungherebbe inutilmente su circostanze che non riguardano l'attuale indagato, trascurando di dare risposta alla questione della gravità indiziaria relativa al contestato delitto di partecipazione all'associazione di cui al capo 1), alla luce del fatto che la stabilità dei rapporti è stata smentita dall'ordinanza genetica, la quale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ad un unico episodio, quello di cui al capo 60).

La condotta partecipativa del Boca non può essere ricavata da un singolo episodio di acquisto di stupefacente, mancando l'elemento essenziale rappresentato dalla continuità del rapporto, giacché integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti soltanto la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stesse di cui il sodalizio illecito fa traffico;

4.2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, avendo il Tribunale fondato il proprio convincimento in ordine alla gravità indiziaria su mere congetture.

Mancherebbe, nell'ordinanza impugnata, la prova della partecipazione all'organizzazione criminosa, la quale deve essere fornita con elementi specifici, e della consapevolezza e volontà dell'indagato di realizzare il programma criminoso del sodalizio.

Nel caso di specie, i gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati ricavati da un solo incontro avvenuto tra il Boca e il Galiano; il Tribunale avrebbe trascurato il giudicato endoprocedimentale interno che ha accertato l'insussistenza degli altri tre episodi contestati nei rispettivi capi di imputazione;

4.3. Manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 60).

Il Tribunale ha confermato il relativo giudizio di gravità indiziaria seppur non fosse avvenuto alcuno scambio di stupefacente, per come riscontrato all'esito della perquisizione effettuata dalla p.g. operante nei confronti dei due occupanti del veicolo a bordo del quale viaggiava il Boca.

Occorreva allora valutare se quell'incontro, a cui non fece seguito alcuna consegna di stupefacente, potesse essere ritenuto disvelatore di un accordo finalizzato ad una futura cessione di stupefacente, in ragione di conversazioni intercorse tra il Galiano e altri soggetti, in cui si parla di tremila euro in tasca che, del tutto apoditticamente, si ritiene fossero stati consegnati dal Boca al Galiano.

Si tratta, ancora una volta, di una vera e propria congettura, visto che la assiomatica consegna di quella somma di denaro sarebbe smentita dall'osservazione della p.g. ma, ancor prima, dal contenuto della conversazione intercorsa tra Galiano e Boca.

Nel caso di specie, l'accordo è induttivamente ricavato dal fatto che la disponibilità economica (di tremila euro) di cui parla Galiano si legherebbe al precedente colloquio da questi avuto con Boca, di cui però si ignora il contenuto.

Per r sostenere che l'acquisto vi ght stato, sarebbe stato necessario individuare gli elementi identificativi della condotta di acquisto in termini certi, perché solo al realizzarsi di tale condizione si sarebbe potuto parlare di acquisto perfezionato e non solo tentato.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, sviluppato su argomentazioni che involgono il piano del fatto e reiterativo di doglianze cui il Tribunale di Catanzaro ha offerto compiuta e congrua risposta.

2. Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576).

Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.

I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).

Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché Wi'ribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460).

3. Tanto premesso, il Collegio rileva che l'ordinanza impugnata soddisfa entrambi gli anzidetti requisiti, avendo illustrato, in maniera congrua e non manifestamente illogica, le ragioni giuridicamente significative che 16 hanno determinatéc.

Dopo aver rilevato che la valutazione della gravità indiziaria in ordine al capo associativo non può prescindere dal considerare i reati fine ascritti all'istante al capo sub 60), il Tribunale ha osservato che gli esiti investigativi, puntualmente esaminati dal Giudice per le indagini preliminari, «consentono di inquadrare la condotta criminosa ascritta all'indagato nel contesto associativo e di definirne il ruolo di spacciatore per conto dei capi dell'organizzazione», essendosi il ricorrente interfacciato con i Galiano e che «il tenore delle conversazioni, intercettate in un lasso di tempo comunque significativo (circa quattro mesi), documentano la detenzione finalizzata alla cessione di quantitativi non trascurabili di stupefacenti forniti dai Galiano».

In risposta alle argomentazioni difensive, che vorrebbero rappresentare il Boca come un acquirente sistematico dello stupefacente per uso personale, altresì valorizzando il periodo temporale asseritamente breve in cui lo stesso è stato intercettato, il Tribunale del riesame ha osservato che il «tenore delle conversazioni, la sistematicità dei contatti criptici, l'entità delle somme corrisposte al fornitore Galiano (tremila euro, nel reato fine contestato) per l'acquisto della sostanza lasciano inferire come il ricorrente ricopra il ruolo di acquirente stabile al fine di destinare a terzi il narcotico», affermando come di esse la difesa abbia offerto una lettura avulsa dall'intero contesto investigativo ed «una interpretazione in aperto contrasto con il significato letterale e logico dei dialoghi captati che, alla luce di un apprezzamento unitario, delineano un traffico organizzato di droga...».

E richiamato il principio giurisprudenziale per il quale, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275719), ha ricordato come, nella captata conversazione del 25/10/2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo raccontasse nei dettagli quanto avvenuto il precedente 12 ottobre a [OSCURATO:PERSONA], confessando di essere lui il fornitore ("me li stanni prendendo tutti... anche a quelli che gliela do li stanno prendendo"), riferendo al proprio interlocutore come Boca fosse uno spacciatore molto attivo, su cui quindi poter contare; e come avesse saputo ben attrarre su di sé le Forze dell'ordine, in occasione della perquisizione subita, così evitando di coinvolgere anche Galiano nel controllo di polizia.

Il provvedimento impugnato evince, inoltre, il ruolo dell'indagato come di stabile acquirente di consistenti quantitativi di narcotico, sicuramente destinati alla cessione a terzi, dalla conversazione intercorsa tra i fratelli Galiano, nonché dalla conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] «si riferiva al Boca come un soggetto a cui sistematicamente il "sistema" stava cedendo stupefacente, essendosi il ricorrente interfacciato con una certa regolarità con [OSCURATO:PERSONA]» (p. 13 ord. impugnata).

Si tratta delle vicende relative ai capi di incolpazione per i quali il Gip ha escluso la gravità indiziaria e che, tuttavia, il Tribunale ha legittimamente utilizzato per dar conto del fatto storico dei rapporti intercorrenti tra l'odierno ricorrente e gli appartenenti al sodalizio in questione e della piena consapevolezza in capo al Boca di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

Va poi ricordato che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701 - 06).

Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa all'arco temporale in cui si collocherebbero i contatti tra l'odierno ricorrente e i Galiano.

Sul punto, l'ordinanza impugnata ha correttamente osservato che non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato associativo anche in una partecipazione di breve periodo, atteso che ciò che rileva «è che il legame non sia 1riori e tc 4 programmaticamente circoscritto g consumazione di uno o più delitti predeterminati ma [sia invece] funzionale, come nel caso di specie, alla realizzazione di un numero indefinito di condotte di acquisto, cessione, illecita detenzione di stupefacente, elevato ad obiettivo criminale essenziale del gruppo, ancorché di dimensioni ridotte.» In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, questa Corte ha peraltro affermato che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282122).

I primi due motivi, per quanto sinora detto, sono inammissibili.

Parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso perché investe profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali emerge come il Tribunale di Catanzaro abbia preso in esame tutte le deduzioni difensive, pervenendo alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico o giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il Tribunale ha disatteso (pp. 9 e 10) le doglianze in questa sede riproposte, osservando che il fatto che non si sia proceduto, di volta in volta, durante le intercettazioni, al recupero o al sequestro dello stupefacente, cui si faceva riferimento, non priva di significatività probante il tenore delle conversazioni, come insegna il costante indirizzoit.9. 111 giurisprudenziale in tema di "droga parlata", potendo la consumazione dei reati essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie, quali il contenuto delle intercettazioni; che, nel caso di specie, non vi è dubbio che la serie di contatti tra l'indagato e il capo organizzatore Galiano fosse teleologicamente finalizzata a perfezionare la dazione di narcotico, scambio non avvenuto perché in attesa che Galiano recuperasse lo stupefacente stipato in un luogo sicuro.

Traditio che, tuttavia, non si concludeva a causa dell'intervento della polizia giudiziaria che ha fermato l'auto con a bordo il Boca mentre questi, in base alle conversazioni intercettate successivamente nei confronti del Galiano, stava seguendo quest'ultimo proprio per andare a recuperare la sostanza.

In sostanza, conclude il Tribunale sul punto, la lettura non atomistica degli elementi in contestazione - la serie di contatti telefonici tra i due sodali, avvenuti mediante conversazioni molto brevi e criptiche, il rinvio dell'incontro, verosimilmente per il timore di controlli da parte delle Forze dell'ordine, la consegna della somma di tremila euro, che sarebbe servita, con ogni probabilità, ad acquistare decine di grammi di narcotico, il contenuto univoco delle conversazioni del Galiano che lamentava il controllo subito dal Boca e da altri suoi sodali - ha lasciato congruamente inferire l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo 60).4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorretne [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver puntualizzato i motivi salienti del ricorso conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui è stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui al capo 1) - partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di thAl- stupefacenti - e Lir-reato fine di cui al capo di incolpazione 60). Giova precisare che l'ordinanza genetica aveva invece escluso la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in ordine ai delitti al Boca contestati ai capi 57),58) e 59). 2. La vicenda cautelare di cui si tratta ha ad oggetto l'operatività di un sodalizio criminale dedito al commercio di stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana, avente centro operativo in [OSCURATO:PERSONA]. Il compendio indiziario si fonda su una massiccia attività di intercettazioni ambientali, telefoniche, telematiche, servizi di controllo, osservazioni dirette, perquisizioni, sequestri di sostanza stupefacente ed armi, arresti dei detentori e/o corrieri della droga, riconducibili all'attività di narcotraffico esercitata dall'organizzazione, dichiarazioni rese dagli assuntori di sostanze stupefacenti. Al vertice organizzativo della compagine, secondo l'ipotesi accusatoria, si pone tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], capo e promotore dell'associazione, che aveva delegato i traffici illeciti in ragione della sua carcerazione per una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3. Con riguardo al contributo partecipativo eI Boca all'attuazione del programma associativo, il Tribunale del riesame ha anzitutto rilevato come, nel procedere alla valutazione della gravità indiziaria in ordine al reato associativo di cui al capo 1), non possa prescindersi dal considerare il reato fine ascritto all'istante al capo 60). Ha poi affermato che gli esiti investigativi consentono di inquadrare la condotta criminosa attribuita all'indagato nel contesto associativo e di definirne il ruolo di spacciatore per conto dei capi dell'organizzazione, essendosi il prevenuto principalmente interfacciato coi Galiano e che, comunque, il tenore delle conversazioni, intercettate in un lasso di tempo comunque significativo (circa quattro mesi), documenti la detenzione finalizzata alla cessione di quantitativi non trascurabili di stupefacenti forniti dai Galiano. 4. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre il difensore dell'indagato che solleva tre motivi, entrambi esclusivamente relativi alla ritenuta gravità indiziaria con cui rispettivamente si deducono: 4.1.Manifesta illogicità e mancanza assoluta di motivazione rispetto alla partecipazione dell'indagato all'associazione di cui al capo 1). La difesa contesta l'assunto dell'ordinanza impugnata secondo cui il Boca era un "acquirente stabile di sostanza stupefacente del tipo cocaina.., sostanza che veniva a lui ceduta dai pushers subordinati ai Galiano ed acquistata per essere rivenduta ai consumatori finali". Proprio la circostanza che il Boca avesse un rapporto con i pushers denoterebbe il rapporto di terzietà rispetto al sodalizio; la successiva rivendita ai consumatori finali sarebbe, peraltro, soltanto immaginata, non emergendo da alcun atto che il prevenuto fosse dedito alla cessione di stupefacenti, risultando invece pacifico che, a quell'epoca, egli ne fosse assuntore. Né potrebbe parlarsi di uno stabile rapporto tra il Boca e il Galiano, tenuto conto del limitatissimo lasso temporale in cui sarebbero avvenuti i loro contatti. L'ordinanza impugnata si dilungherebbe inutilmente su circostanze che non riguardano l'attuale indagato, trascurando di dare risposta alla questione della gravità indiziaria relativa al contestato delitto di partecipazione all'associazione di cui al capo 1), alla luce del fatto che la stabilità dei rapporti è stata smentita dall'ordinanza genetica, la quale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ad un unico episodio, quello di cui al capo 60). La condotta partecipativa del Boca non può essere ricavata da un singolo episodio di acquisto di stupefacente, mancando l'elemento essenziale rappresentato dalla continuità del rapporto, giacché integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti soltanto la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stesse di cui il sodalizio illecito fa traffico; 4.2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, avendo il Tribunale fondato il proprio convincimento in ordine alla gravità indiziaria su mere congetture. Mancherebbe, nell'ordinanza impugnata, la prova della partecipazione all'organizzazione criminosa, la quale deve essere fornita con elementi specifici, e della consapevolezza e volontà dell'indagato di realizzare il programma criminoso del sodalizio. Nel caso di specie, i gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati ricavati da un solo incontro avvenuto tra il Boca e il Galiano; il Tribunale avrebbe trascurato il giudicato endoprocedimentale interno che ha accertato l'insussistenza degli altri tre episodi contestati nei rispettivi capi di imputazione; 4.3. Manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 60). Il Tribunale ha confermato il relativo giudizio di gravità indiziaria seppur non fosse avvenuto alcuno scambio di stupefacente, per come riscontrato all'esito della perquisizione effettuata dalla p.g. operante nei confronti dei due occupanti del veicolo a bordo del quale viaggiava il Boca. Occorreva allora valutare se quell'incontro, a cui non fece seguito alcuna consegna di stupefacente, potesse essere ritenuto disvelatore di un accordo finalizzato ad una futura cessione di stupefacente, in ragione di conversazioni intercorse tra il Galiano e altri soggetti, in cui si parla di tremila euro in tasca che, del tutto apoditticamente, si ritiene fossero stati consegnati dal Boca al Galiano. Si tratta, ancora una volta, di una vera e propria congettura, visto che la assiomatica consegna di quella somma di denaro sarebbe smentita dall'osservazione della p.g. ma, ancor prima, dal contenuto della conversazione intercorsa tra Galiano e Boca. Nel caso di specie, l'accordo è induttivamente ricavato dal fatto che la disponibilità economica (di tremila euro) di cui parla Galiano si legherebbe al precedente colloquio da questi avuto con Boca, di cui però si ignora il contenuto. Per r sostenere che l'acquisto vi ght stato, sarebbe stato necessario individuare gli elementi identificativi della condotta di acquisto in termini certi, perché solo al realizzarsi di tale condizione si sarebbe potuto parlare di acquisto perfezionato e non solo tentato. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, sviluppato su argomentazioni che involgono il piano del fatto e reiterativo di doglianze cui il Tribunale di Catanzaro ha offerto compiuta e congrua risposta. 2. Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché Wi'ribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). 3. Tanto premesso, il Collegio rileva che l'ordinanza impugnata soddisfa entrambi gli anzidetti requisiti, avendo illustrato, in maniera congrua e non manifestamente illogica, le ragioni giuridicamente significative che 16 hanno determinatéc. Dopo aver rilevato che la valutazione della gravità indiziaria in ordine al capo associativo non può prescindere dal considerare i reati fine ascritti all'istante al capo sub 60), il Tribunale ha osservato che gli esiti investigativi, puntualmente esaminati dal Giudice per le indagini preliminari, «consentono di inquadrare la condotta criminosa ascritta all'indagato nel contesto associativo e di definirne il ruolo di spacciatore per conto dei capi dell'organizzazione», essendosi il ricorrente interfacciato con i Galiano e che «il tenore delle conversazioni, intercettate in un lasso di tempo comunque significativo (circa quattro mesi), documentano la detenzione finalizzata alla cessione di quantitativi non trascurabili di stupefacenti forniti dai Galiano». In risposta alle argomentazioni difensive, che vorrebbero rappresentare il Boca come un acquirente sistematico dello stupefacente per uso personale, altresì valorizzando il periodo temporale asseritamente breve in cui lo stesso è stato intercettato, il Tribunale del riesame ha osservato che il «tenore delle conversazioni, la sistematicità dei contatti criptici, l'entità delle somme corrisposte al fornitore Galiano (tremila euro, nel reato fine contestato) per l'acquisto della sostanza lasciano inferire come il ricorrente ricopra il ruolo di acquirente stabile al fine di destinare a terzi il narcotico», affermando come di esse la difesa abbia offerto una lettura avulsa dall'intero contesto investigativo ed «una interpretazione in aperto contrasto con il significato letterale e logico dei dialoghi captati che, alla luce di un apprezzamento unitario, delineano un traffico organizzato di droga...». E richiamato il principio giurisprudenziale per il quale, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275719), ha ricordato come, nella captata conversazione del 25/10/2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo raccontasse nei dettagli quanto avvenuto il precedente 12 ottobre a [OSCURATO:PERSONA], confessando di essere lui il fornitore ("me li stanni prendendo tutti... anche a quelli che gliela do li stanno prendendo"), riferendo al proprio interlocutore come Boca fosse uno spacciatore molto attivo, su cui quindi poter contare; e come avesse saputo ben attrarre su di sé le Forze dell'ordine, in occasione della perquisizione subita, così evitando di coinvolgere anche Galiano nel controllo di polizia. Il provvedimento impugnato evince, inoltre, il ruolo dell'indagato come di stabile acquirente di consistenti quantitativi di narcotico, sicuramente destinati alla cessione a terzi, dalla conversazione intercorsa tra i fratelli Galiano, nonché dalla conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] «si riferiva al Boca come un soggetto a cui sistematicamente il "sistema" stava cedendo stupefacente, essendosi il ricorrente interfacciato con una certa regolarità con [OSCURATO:PERSONA]» (p. 13 ord. impugnata). Si tratta delle vicende relative ai capi di incolpazione per i quali il Gip ha escluso la gravità indiziaria e che, tuttavia, il Tribunale ha legittimamente utilizzato per dar conto del fatto storico dei rapporti intercorrenti tra l'odierno ricorrente e gli appartenenti al sodalizio in questione e della piena consapevolezza in capo al Boca di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione. Va poi ricordato che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701 - 06). Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa all'arco temporale in cui si collocherebbero i contatti tra l'odierno ricorrente e i Galiano. Sul punto, l'ordinanza impugnata ha correttamente osservato che non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato associativo anche in una partecipazione di breve periodo, atteso che ciò che rileva «è che il legame non sia 1riori e tc 4 programmaticamente circoscritto g consumazione di uno o più delitti predeterminati ma [sia invece] funzionale, come nel caso di specie, alla realizzazione di un numero indefinito di condotte di acquisto, cessione, illecita detenzione di stupefacente, elevato ad obiettivo criminale essenziale del gruppo, ancorché di dimensioni ridotte.» In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, questa Corte ha peraltro affermato che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282122). I primi due motivi, per quanto sinora detto, sono inammissibili. Parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso perché investe profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali emerge come il Tribunale di Catanzaro abbia preso in esame tutte le deduzioni difensive, pervenendo alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico o giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il Tribunale ha disatteso (pp. 9 e 10) le doglianze in questa sede riproposte, osservando che il fatto che non si sia proceduto, di volta in volta, durante le intercettazioni, al recupero o al sequestro dello stupefacente, cui si faceva riferimento, non priva di significatività probante il tenore delle conversazioni, come insegna il costante indirizzoit.9. 111 giurisprudenziale in tema di "droga parlata", potendo la consumazione dei reati essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie, quali il contenuto delle intercettazioni; che, nel caso di specie, non vi è dubbio che la serie di contatti tra l'indagato e il capo organizzatore Galiano fosse teleologicamente finalizzata a perfezionare la dazione di narcotico, scambio non avvenuto perché in attesa che Galiano recuperasse lo stupefacente stipato in un luogo sicuro. Traditio che, tuttavia, non si concludeva a causa dell'intervento della polizia giudiziaria che ha fermato l'auto con a bordo il Boca mentre questi, in base alle conversazioni intercettate successivamente nei confronti del Galiano, stava seguendo quest'ultimo proprio per andare a recuperare la sostanza. In sostanza, conclude il Tribunale sul punto, la lettura non atomistica degli elementi in contestazione - la serie di contatti telefonici tra i due sodali, avvenuti mediante conversazioni molto brevi e criptiche, il rinvio dell'incontro, verosimilmente per il timore di controlli da parte delle Forze dell'ordine, la consegna della somma di tremila euro, che sarebbe servita, con ogni probabilità, ad acquistare decine di grammi di narcotico, il contenuto univoco delle conversazioni del Galiano che lamentava il controllo subito dal Boca e da altri suoi sodali - ha lasciato congruamente inferire l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo 60).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
Sentenza Cassazione n. 47415/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris