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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2016

Cassazione n. 11510/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36805/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso l’ ordinanza d el Tribunale Salerno r.g. n. 1951/1996 depositata il 09/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

DIVISIONEUdita la [OSCURATO:PERSONA]Erba, la quale ha chiestodi dichiarare l’estinzione del giudizio.

Udito l’avvocatoGianluca Albore. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno, emessa in data 09/12/2016, nel procedimento di divisione (r.g. n. 1951/1996), che ha dichiaro esecutivo ex art. 789, cod. proc. civ., il progetto di divisione ereditariadell’asse della de cuius [OSCURATO:PERSONA] , germana del le parti.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. Ilricorrente, in data 28/02 /2024, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicato al difensore della controparte, che soddisfa i requisiti exart. 390, secondo comma, cod. proc. civ. , sicché, a norma dell’art. 391, cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio.

4. Le spese del giudizio cassazionesono a carico del ricorrente, in difetto di adesione alla rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA].

5. Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36805/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso l’ ordinanza d el Tribunale Salerno r.g. n. 1951/1996 depositata il 09/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. DIVISIONEUdita la [OSCURATO:PERSONA]Erba, la quale ha chiestodi dichiarare l’estinzione del giudizio. Udito l’avvocatoGianluca Albore. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno, emessa in data 09/12/2016, nel procedimento di divisione (r.g. n. 1951/1996), che ha dichiaro esecutivo ex art. 789, cod. proc. civ., il progetto di divisione ereditariadell’asse della de cuius [OSCURATO:PERSONA] , germana del le parti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Ilricorrente, in data 28/02 /2024, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicato al difensore della controparte, che soddisfa i requisiti exart. 390, secondo comma, cod. proc. civ. , sicché, a norma dell’art. 391, cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio. 4. Le spese del giudizio cassazionesono a carico del ricorrente, in difetto di adesione alla rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Così
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