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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20105/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché aventita oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità della ricorrente, che, dal canto suo, non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, là dove è stato rilevato che non risultavano elementi a sostegno della tesi difensiva, stante l'assenza di documentazione medica che attestava la sua presenza presso il nosocomio, né emergeva alcuna comunicazione diretta ai Carabinieri per avvisare dell'uscita dall'abitazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché aventita oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a fondamento della penale responsabilità della ricorrente, che, dal canto suo, non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, là dove è stato rilevato che non risultavano elementi a sostegno della tesi difensiva, stante l'assenza di documentazione medica che attestava la sua presenza presso il nosocomio, né emergeva alcuna comunicazione diretta ai Carabinieri per avvisare dell'uscita dall'abitazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 20105/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris