CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 25525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18563/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con diritto a ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del Ministro pro tempore, M INISTERO DELL’ ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , Contrammiraglio [OSCURATO:PERSONA], già Commissario liquidatore dell’Autorità portuale di Trapani; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1047/2018 depositata il05/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1047/2018 pubblicata il 05/12/2018, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con il Ministero dell’economia e della finanze (MEF), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) nonché con [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di commissario liquidatore della Autorità portuale di Trapani (Autorità). 2. La controversia, all’esito del procedimento di appello e della impugnazione spiegata, ha per oggetto il diritto al risarcimento del danno per mancato percepimento delle retribuzioni dalla messa in liquidazione dell’Autorità sino alla naturale scadenza dell’incarico quadriennale; l’applicazione dell’aliquota per ritenuta fiscale sui redditi soggetti a tassazione separata, sulle competenze versate a titolo di arretrati, in luogo dell’aliquota ordinaria del 43%; 3. Il Tribunale di Trapani rigettava tali domande, accogliendone altre non impugnate dai soccombenti. 4. La Corte d’appello di Palermo ha confermato le statuizioni rese dal giudice di prime cure. Per quanto concerne il risarcimento del danno, la Corte territoriale ha ritenuto che la soppressione dell’Autorità fosse stata disposta con d.P.R. del 05/10/2007 in conformità dell’art.6 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.84, sul presupposto delle condizioni negative di traffico rilevate tra il 2004 ed il 2006; soppressione non qualificabile quale atto unilaterale di recesso, ma come atto dovuto per una circostanza estrinseca. Sul punto la Corte territoriale ha ritenuto che la scelta del commissario liquidatore, in persona diversa dall’appellante, rientrasse nelle prerogative discrezionali dell’autorità amministrativa. 5. Per quanto concerne la pretesa di assoggettare gli arretrati alla tassazione separata, la Corte territoriale ha ritenuto la insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 17 lett. B) del d.P.R. 22/12/1986, n. 917, ed in particolare la insussistenza di una causa giuridica straordinaria del ritardo. 6. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il Baroncini, con ricorso affidato a due motivi ed illustrato da memorie . Il MIT, il MEF e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2227 cod. civ. e dell’art. 9 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.143, in relazione all’art. 360 comma primo num. 3) cod. proc. civ. Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che il recesso ante tempus dal contratto di lavoro autonomo non ha determinato il suo diritto al pagamento delle retribuzioni sino alla scadenza del contratto. 2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 17 comma 1 d.P.R. n.917/1986, in relazione all’art. 360 comma primo num. 3) c.p.c. Lamenta che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere applicabile la tassazione separata agli emolumenti arretrati. Deduce che il pagamento degli emolumenti è avvenuto in ritardo a causa del ritardo nella comunicazione della correttezza della quantificazione del compenso da parte del Ministero. 3. Il primo motivo è infondato. L’art. 6 comma 10 legge 84/1994 prevede che: «Le autorità portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma.». 4. Il d.P.R. 05/10/2007, recante «Soppressione dell’Autorità portuale di Trapani», nelle sue premesse ha preso atto della «istruttoria effettuata dal Ministero dei trasporti finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di traffico previsti dall'art. 6 della legge n. 84 del 1994 relativamente al porto di Trapani»; ed ha verificato «sulla base dei dati relativi al triennio 2004, 2005 e 2006 forniti dall'Autorità marittima di Trapani con note prot. n. 7266 in data 16 giugno 2007 e prot. n. 8774 in data 16 luglio 2007, l'assenza dei requisiti suddetti». 5. Sulla base di queste premesse in fatto, il d.P.R. cit. ha decretato la messa in liquidazione dell’Autorità, «fino al termine che sarà stabilito con decreto del Ministro dei trasporti» (art. 1 comma 1), e la sua soppressione «al termine della procedura di liquidazione» (art.1 comma 2). Il d.P.R. ha inoltre disposto la nomina di un commissario liquidatore, con lo stesso decreto di cui all’art.1 comma 1 (art. 2 comma 1). 6. Il ricorrente sostiene che il d.P.R. cit. in nessun punto ha disposto la cessazione del suo incarico; e che pertanto deve ritenersi che il rapporto contrattuale sia cessato per recesso del committente. 7. Come già ritenuto dalla Corte territoriale, a seguito del d.P.R. 05/10/2007 la prestazione di Presidente dell’Autorità - commessa con D.m. MIT 02/02/2006- è divenuta definitivamente impossibile per fatto non imputabile al debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1256 cod. civ. 8. A far tempo dalla pubblicazione del d.P.R. 05/10/2007 l’Autorità è stata messa in liquidazione, in vista della successiva soppressione, e pertanto è definitivamente venuta meno la fase della gestione ordinaria dell’Autorità, affidata ad un Presidente, atteso il passaggio alla fase liquidatoria, affidata ad un Commissario liquidatore. 9. Ciò è stato bene apprezzato dal MIT: a) nel D.m. 15/10/2007, n.153/T, laddove ha proceduto alla nomina del commissario liquidatore dell’Autorità, giusta l’art. 2 comma 1 del d.P.R. 05/10/2007, sul presupposto che con l’entrata in vigore del d.P.R. cit. «il Presidente ed il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Trapani cessano dalle rispettive funzioni»; b) nel successivo D.m. 17/10/2017. 10. La fattispecie non può pertanto qualificarsi quale recesso, ma come impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile al MIT, integrata dal venir meno dei requisiti di traffico previsti dall'art. 6 della legge n. 84 del 1994. In questa prospettiva è del tutto irrilevante che la liquidazione sia ancora in corso, e che la soppressione non sia ancora stata disposta, in quanto il fatto giuridico che ha determinato la impossibilità della prestazione è la messa in liquidazione della Autorità al fine della sua soppressione. Ne consegue la infondatezza del motivo. 11. Il secondo motivo è inammissibile. 12. Deve incidentalmente rilevarsi che la questione rientrava nell’ambito della giurisdizione tributaria, come prevista dall’art. 2 del d.lgs. 546/1992. Poiché il difetto di giurisdizione non è mai stato eccepito nel corso del giudizio di merito deve ritenersi che sulla giurisdizione della A.G.O. si sia formato il giudicato implicito, con la conseguente preclusione della questione. Sul punto si condivide e si richiama il costante orientamento di questa Corte: « il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione» (Cass. S.U. 09/10/2008, n.24883). 13. Ciò posto, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non sono qualificabili come «arretrati» - soggetti a tassazione separata - gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell'espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione (Cass. Sez. V 13/02/2020, n.3581). Più in particolare, si è ritenuto che «secondo il dettato letterale della disposizione normativa affinchè un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano "arretrati", e cioè, come chiarito dalla medesima norma, riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono maturati. Si consente, poi, l'applicazione della tassazione separata, soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto "di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti", idonee a fare ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti volto a fare beneficiare il percettore della più favorevole tassazione separata sui proventi in oggetto;.....sicchè ove la liquidazione e la corresponsione di un certo emolumento, in quanto soggette a determinate procedure, implichino necessariamente un disallineamento cronologico rispetto al periodo di maturazione del compenso, tale iato assume rilevanza, come presupposto della tassazione separata, soltanto quando il ritardo non sia fisiologico, ma esorbiti dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, cui l'emolumento accede» (Cass. Sez. V 25/01/2023, n.2310). 14. La Corte territoriale ha ritenuto ─ con accertamento in fatto insindacabile in questa sede ─ che il ritardato pagamento degli emolumenti fosse dovuto alla «incertezza interpretativa sul parametro retributivo da applicare»; incertezza poi risolta all’esito della nota del MIT del 13/06/2006. E che tale nota con costituiva un «atto provvedimentale propriamente inteso», quanto una «tardiva presa d’atto emessa all’esito di in pur complesso iter burocratico da parte della amministrazione debitrice la quale avrebbe dovuto, fin da principio, all’atto dell’instaurazione del rapporto, definire, al pari degli altri elementi essenziali del contratto, il corrispettivo dovuto per la prestazione». 15. Del resto è lo stesso ricorrente a prospettare che «in attesa di tale verifica» non aveva richiesto gli emolumenti dovuti per l’anno 2005 (cfr. la pag. 15 del ricorso). 16. Il ricorrente non ha però prospettato la data di effettivo pagamento degli emolumenti dovuti per l’anno 2005. Prospettazione che appare indispensabile al fine di apprezzare la natura fisiologica del ritardo, nei termini di cui al principio di diritto sopra citato. 17. Nel ricorso non sono riportati gli stralci degli atti depositati nel giudizio di merito, né è stata depositata la documentazione relativa al pagamento. Deve pertanto ritenersi la inammissibilità del motivo di ricorso, exart. 366 comma primo n. 6 cod. proc. civ. 18. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. 19. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. 20. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenzadelle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, de