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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 19944/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Livalli 31/Jurgen, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 628 cod. pen. 2.11 ricorso, è inammissibile.

Il ricorrente contestava sia la valutazione in ordine alla conferma della responsabilità sia la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Con riguardo al primo profilo si contestava la motivazione nella parte in cui riteneva sussistente la minaccia: il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove (ex multis Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965), senza incidere sulla tenuta logica della motivazione che, correttamente, riteneva che la minaccia era da individuare nella prospettazione della mancata consegna della carta di identità (pag. 7 della sentenza impugnata).

Quanto alle doglianze relative alla definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, all'utilizzo dei medesimi elementi di prova aì fini della determinazione della pena base e della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche: il ricorrente non si confronta con la condivisa e consolidata giurisprudenza secondo cui ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3 - , Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03; Sez. 2, Sentenza n. 933 del 11/10/2013 Dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258011 - 0).

3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Livalli 31/Jurgen, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 628 cod. pen. 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente contestava sia la valutazione in ordine alla conferma della responsabilità sia la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio. Con riguardo al primo profilo si contestava la motivazione nella parte in cui riteneva sussistente la minaccia: il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove (ex multis Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965), senza incidere sulla tenuta logica della motivazione che, correttamente, riteneva che la minaccia era da individuare nella prospettazione della mancata consegna della carta di identità (pag. 7 della sentenza impugnata). Quanto alle doglianze relative alla definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, all'utilizzo dei medesimi elementi di prova aì fini della determinazione della pena base e della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche: il ricorrente non si confronta con la condivisa e consolidata giurisprudenza secondo cui ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3 - , Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03; Sez. 2, Sentenza n. 933 del 11/10/2013 Dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258011 - 0). 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 L'est
Sentenza Cassazione n. 19944/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris