CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 24541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso 31111-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1590 contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 437/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 11/04/2019 R.G.N. 48/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.g. n. 31111/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 437/2019, ha accolto solo in parte, limitatamente alla concreta determinazione dell'importo dovuto, l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione a ruolo ed alla sottesa cartella notificata il 9.12.2010 alla società, ritenendo che quest'ultima non avesse diritto agli sgravi fiscali derivanti dall'assunzione di soggetto disabile ex L. n. 68 del 1999. La Corte territoriale ha affermato che non fosse stata adeguatamente impugnata la decisione del tribunale che aveva negato il diritto a fruire dello sgravio, trattandosi di assunzione di persona disabile intervenuta anteriormente alle condizioni poste dalla L. n. 68 del 1999, artt. 13 ed 11, e quindi estranea ai benefici da essa previsti. In particolare, la Corte ha ritenuto che la disposizione non potesse che riferirsi alle assunzioni avvenute per il tramite delle convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge, e che in esse non potevano essere ricomprese assunzioni in precedenza effettuate. Peraltro, la Corte territoriale ha giudicato non adeguatamente censurato anche il capo della decisione del tribunale relativo alla circostanza che nella richiesta della società del 30.11.2000, formulata ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 11, non fosse stato specificato che la richiesta era riferita ad assunzioni precedentemente effettuate. Avverso detta decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed a successiva memoria. Resiste l'INPS con controricorso. La Sesta sezione di questa Corte di cassazione ha disposto la rimessione della causa alla Sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 7853/2021. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la società deduce la violazione della L. n. 68 del 1999, art. 13, e successive norme di attuazione per aver, la Corte d'appello, erroneamente ritenuto che la disposizione richiamata non potesse applicarsi ad assunzioni collocate temporalmente nel periodo di R.g. n. 31111/2019 transizione tra la entrata in vigore della disciplina ed i provvedimenti attuativi della stessa (Convenzioni). Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). In particolare, la società ricorrente lamenta il mancato esame del disposto della Circolare n. 4/2001. con riguardo al Modello-tipo da utilizzare per la richiesta dei benefici in questione, privo della possibilità di indicare il nominativo del disabile già assunto. L'ordinanza interlocutoria ha sollecitato l'intervento nomofilattico sulla questione, posta dalla controversia in esame, relativa alla interpretazione della L. n. 68 del 1999, art. 13, ed alla possibilità che le agevolazioni ivi considerate possano essere applicate anche ad assunzioni collocate temporalmente nel periodo intercorso tra la entrata in vigore della disciplina e la stipula della Convenzione di cui all'art. 11 predetta Legge. Preliminarmente, va disatteso il rilevo di inammissibilità del ricorso, sollevato dall'INPS, posto che non costituiscono autonome rationes decidendi della sentenza impugnata le affermazioni di non adeguata censura, da parte dell'appellante, di taluni snodi della motivazione della decisione di primo grado. Si tratta, infatti, di affermazioni che non solo non hanno determinato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ma che si limitano ad esprimere una negativa valutazione sulla fondatezza delle argomentazioni svolte dall'appellante al fine di incrinare l'interpretazione adottata dal primo giudice. I motivi del ricorso, che risultano strettamente connessi e per questo da trattare congiuntamente, sono infondati. E' opportuno prendere le mosse dalla considerazione della concreta fattispecie in esame che risulta, in modo incontestato, caratterizzata dal fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. assunse con chiamata nominativa, in data 12 luglio 2000 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un lavoratore disabile, iscritto nelle liste di collocamento di cui alla I. n. 68 del 1999 con percentuale di invalidità del 100%. In punto di fatto, va poi osservato che, né dalla sentenza impugnata né altrove, emerge che l'assunzione del dipendente per cui è causa sia R.g. n. 31111/2019 avvenuta per ottemperare all'obbligo previsto dalla legge n. 68 del 1999. Dunque, l'assunzione è avvenuta per libera scelta delle parti e si è trattato di una assunzione per richiesta nominativa. Ha precisato la ricorrente che in data 30 novembre 2000, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 333/2000, contenente il regolamento di attuazione della legge n. 68 del 1999 e le linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 I. cit. e della legge regionale siciliana n. 54 del 2000, presentò all'U.P.L.M.O. istanza per la stipula della convenzione secondo il modello tipo e sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Circolari del Ministero del lavoro nn. 77/1999 e 4/2000. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione, l'Assessorato regionale del lavoro emanava la circolare n. 4/2001 con la quale dava esecuzione alla legge regionale n. 54 del 2000, individuando con esattezza la procedura da seguire per la stipula delle convenzioni e dettando le norme transitorie. Espletate le necessarie verifiche, l'Assessorato regionale al lavoro con decreto n. 110 del 25 ottobre 2001 approvò e rese esecutiva la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 11 I. n. 68/1999 con la società [OSCURATO:SOCIETA]. A tale rapporto di lavoro, ad avviso della società, andrebbe quindi applicato - sin dalla sua instaurazione - lo sgravio previsto dall'art. 13 della I. n. 68 del 1999 e ciò in quanto la finalità della disposizione sarebbe quella di incentivare l'assunzione di lavoratori difficilmente collocabili sul mercato del lavoro a causa dell'alto grado di disabilità. La centralità di tale finalità, dunque, renderebbe immediatamente applicabile il diritto allo sgravio, mentre l'effettiva adozione del procedimento di stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della stessa legge, altro non sarebbe che uno dei possibili strumenti per il raggiungimento della detta finalità e come tale il suo mancato perfezionamento non potrebbe impedire la fruizione dello sgravio. In questa ottica, poi andrebbe anche adeguatamente valutata la circostanza che la procedura di richiesta di stipula della convenzione, secondo le modalità previste dall'Assessorato regionale competente, non aveva previsto la possibilità di indicare che la richiesta ht- R.g. n. 31111/2019 fosse riferita ad assunzione già avvenuta, quindi tale circostanza non poteva ritorcersi contro la datrice di lavoro. La tesi della ricorrente non può trovare accoglimento. L'art. 13 della I. n. 68 del 1999, nel testo applicabile ratione temporis, prevede, nelle parti ora rilevanti: "1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo: a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate; b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);c) [...] 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili Il richiamato art. 11, in vigore dal 17 gennaio 2000, prevede a sua volta che < 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici R.g. n. 31111/2019 competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. 2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge. 4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 5—[...] 6. [...] 7. [...] Le convenzioni oggetto della riportata disposizione, sia quelle finalizzate a consentire l'inserimento che l'integrazione lavorativa, sono viste dalla legge come il frutto di una complessa procedura a cui concorrono anche competenze delle Regioni a cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità per la realizzazione delle stesse, ed anche delle province, quanto alla stipula delle convenzioni finalizzate all'integrale copertura della quota obbligatoria. Gli obiettivi perseguiti dalla legge n. 68/1999 vengono, dunque, agganciati ad una dinamica di armonizzazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di convenzioni, realizzata dal d.p.r. n. 333/2000, che prevede la definizione nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] delle linee programmatiche per le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12, I. n. 68/1999 R.g. n. 31111/2019 quali modello di riferimento dei contenuti minimi di queste ultime, ai quali conformarsi nell'elaborare le singole fattispecie negoziali, nel rispetto delle competenze ed esigenze territoriali. Dal quadro appena tracciato, avendo riguardo alla specifica questione qui rilevante, può trarsi la conclusione che la disciplina di agevolazione contributiva prevista dall'art. 13 della I. n. 69 del 1988 è riferibile anche alle assunzioni di persone disabili diverse da quelle che la medesima legge impone (art. 13, comma 2,) e che tali agevolazioni devono essere correlate alla stipula delle convenzioni (art. 11, comma :3). Inoltre, il complesso procedimento di formazione dei contenuti delle convenzioni, articolato in più livelli e competenze statali e regionali, è elemento essenziale per il raggiungimento delle finalità di inserimento ed integrazione del disabile. Ciò, proprio nella logica di protezione massima della persona disabile, tanto più grave sia lo svantaggio psicofisico di cui la stessa persona è portatrice. La fissazione dei contenuti della convenzione, in questa ottica di protezione del lavoratore svantaggiato, non può che precedere l'assunzione del medesimo e non si presta a pratiche "in sanatoria" per ottenere il riconoscimento delle agevolazioni correlate alle assunzioni dei soggetti disabili. Infatti, i datori di lavoro non obbligati, che attraverso convenzione assumano a tempo indeterminato lavoratori disabili, si vincolano a porre in essere le misure contenute nella medesima convenzione, ed in caso di mancata esecuzione, essa sarà sanzionata con la revoca dei benefici economici. E', quindi, del tutto priva di fondamento la pretesa della ricorrente di ottenere le agevolazioni contributive addirittura da epoca anteriore al deposito della proposta di convenzione. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della novità della questione trattata. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.R.g. n. 31111/2019 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ul