CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].A LUCIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione gdel rto Tribunale di IvInza, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto • con strappo, ai sensi dell'art. 624 bis cod. Pen.. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, censurando, con un unico motivo, la perinnetraZione del fatto di reato nella fattispecie del furto con strappo, e sostenendo l'alternativa tesi che si stratti di furto aggravato dalla destrezza. 3. Il motivo è inammissibile. Con l'unico motivo articolato dalla Difesa si ripropongono, in questa Sede, doglianze già adeguatamente vagliate nelle sedi di merito, avendo il giudice a quo dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Non è ammessa, infatti, dinanzi al giudice di legittimità la doglianza di mero fatto, volta ad ottenere una rilettura del materiale probatorio, avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il ricorrente continua a lamentare la erronea qualificazione giuridica del fatto, da sussumere nello schema della truffa, e il travisamento della 'prova dichiarativa dei contratti, senza confrontarsi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata che spiega accuratamente - sulla base delle emergenze istruttorie e del credibile racconto della persona offesa - che l'impossessamento della somma di denaro è avvenuto esercitando violenza sulle cose ( nella specie le banconote), e non per effetto dell'accordo tra le parti, che avrebbe giustificato la qualificazione in termini di truffa. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 202