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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02864/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 marzo 1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 giugno 1981 avverso la sentenza resa il 27 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 5 luglio 2018, che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di frode in danno della assicurazione per avere simulato un sinistro stradale tra due veicoli di loro proprietà, al fine di conseguire l'indennizzo della assicurazione. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due imputati, con unico atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo: 2.1violazione di legge in ordine alla mancata notifica al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione del giudizio di appello, notificato al difensore d'ufficio sebbene fosse stato conferito mandato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

L'omessa notifica al difensore di fiducia integra un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile che comporta la nullità del giudizio di appello. 2.2 Violazione degli articoli 642 codice penale e 124 codice di rito poiché la querela è stata proposta tardivamente dalla persona offesa poi costituitasi parte civile, che era decaduta dal relativo diritto.

In ordine alla tempestività della querela la corte territoriale ha ritenuto di confermare il giudizio di primo grado travisando la prova, poiché ha ritenuto incerta la prova della tardività della querela presentata il 24 novembre 2016 rispetto a fatti avvenuti nel luglio 2015.

Nel corso dell'istruzione dibattimentale è emerso che già ad agosto 2015 il perito fiduciario della parte civile esponeva i suoi dubbi in merito alla denunzia del sinistro e lo stesso funzionario dell'Ufficio antifrode della compagnia assicurativa ha riferito di avere immediatamente inviato una lettera di contestazione del sinistro, a riprova del fatto che all'epoca già la compagnia assicuratrice aveva maturato la piena consapevolezza della pretesa falsità del sinistro. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, con conversione della libertà controllata in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con memoria trasmessa il 26 ottobre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi aggiunti e con nota trasmessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 La prima censura processuale sollevata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata.

Al ricorso è stata allegata la dichiarazione di nomina dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 dicembre 2019, trasmessa alla corte di appello il 10 gennaio 2020.

Il decreto di citazione a giudizio in grado di appello è stato emesso il 29 novembre 2019 e trasmesso al difensore di ufficio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nominato in seguito alla rinunzia al mandato difensivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia del ricorrente.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nominato il 10 gennaio non era presente in udienza, ma non aveva diritto ad ottenere la notifica dell'atto di citazione poichè era stato trasmesso prima della sua nomina quale nuovo difensore di fiducia; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto l'onere di verificare in cancelleria la vocatio in iudicium e non poteva certamente dolersi della notifica eseguita correttamente quando non era ancora stato nominato. 1.2 La seconda censura è generica poiché non si confronta con la motivazione della corte d'appello la quale facendo applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema ha affermato che la compagnia assicuratrice ha acquisito piena cognizione del fatto illecito solo al momento in cui è stata depositata la relazione investigativa della società Sheridan delegata al compimento degli accertamenti tecnici sul sinistro.

Lo stesso ricorrente osserva che erano già insorti motivati dubbi sulla dinamica dell'incidente, ma così facendo implicitamente ammette che non erano tali da consentire la piena 2 (i f consapevolezza della frode.

La detta relazione risulta depositata il 21 settembre 2016, sicchè la querela è stata presentata in tempo utile. 1.3 II terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte aderendo alle considerazioni già formulate dal tribunale ha affermato che le attenuanti generiche non possono essere riconosciute, in assenza di elementi positivi di giudizio in favore degli imputati e ha ribadito che il trattamento sanzionatorio è congruo e proporzionato alla obiettiva gravità della condotta, che ha comportato l'utilizzo di documentazione non autentica e ha determinato un danno patrimoniale non di minima entità. 2.Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 25 novembre 2021 il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 marzo 1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 giugno 1981 avverso la sentenza resa il 27 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 5 luglio 2018, che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di frode in danno della assicurazione per avere simulato un sinistro stradale tra due veicoli di loro proprietà, al fine di conseguire l'indennizzo della assicurazione. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due imputati, con unico atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo: 2.1violazione di legge in ordine alla mancata notifica al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione del giudizio di appello, notificato al difensore d'ufficio sebbene fosse stato conferito mandato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. L'omessa notifica al difensore di fiducia integra un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile che comporta la nullità del giudizio di appello. 2.2 Violazione degli articoli 642 codice penale e 124 codice di rito poiché la querela è stata proposta tardivamente dalla persona offesa poi costituitasi parte civile, che era decaduta dal relativo diritto. In ordine alla tempestività della querela la corte territoriale ha ritenuto di confermare il giudizio di primo grado travisando la prova, poiché ha ritenuto incerta la prova della tardività della querela presentata il 24 novembre 2016 rispetto a fatti avvenuti nel luglio 2015. Nel corso dell'istruzione dibattimentale è emerso che già ad agosto 2015 il perito fiduciario della parte civile esponeva i suoi dubbi in merito alla denunzia del sinistro e lo stesso funzionario dell'Ufficio antifrode della compagnia assicurativa ha riferito di avere immediatamente inviato una lettera di contestazione del sinistro, a riprova del fatto che all'epoca già la compagnia assicuratrice aveva maturato la piena consapevolezza della pretesa falsità del sinistro. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, con conversione della libertà controllata in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con memoria trasmessa il 26 ottobre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi aggiunti e con nota trasmessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 La prima censura processuale sollevata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata. Al ricorso è stata allegata la dichiarazione di nomina dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 dicembre 2019, trasmessa alla corte di appello il 10 gennaio 2020. Il decreto di citazione a giudizio in grado di appello è stato emesso il 29 novembre 2019 e trasmesso al difensore di ufficio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nominato in seguito alla rinunzia al mandato difensivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia del ricorrente. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nominato il 10 gennaio non era presente in udienza, ma non aveva diritto ad ottenere la notifica dell'atto di citazione poichè era stato trasmesso prima della sua nomina quale nuovo difensore di fiducia; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto l'onere di verificare in cancelleria la vocatio in iudicium e non poteva certamente dolersi della notifica eseguita correttamente quando non era ancora stato nominato. 1.2 La seconda censura è generica poiché non si confronta con la motivazione della corte d'appello la quale facendo applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema ha affermato che la compagnia assicuratrice ha acquisito piena cognizione del fatto illecito solo al momento in cui è stata depositata la relazione investigativa della società Sheridan delegata al compimento degli accertamenti tecnici sul sinistro. Lo stesso ricorrente osserva che erano già insorti motivati dubbi sulla dinamica dell'incidente, ma così facendo implicitamente ammette che non erano tali da consentire la piena 2 (i f consapevolezza della frode. La detta relazione risulta depositata il 21 settembre 2016, sicchè la querela è stata presentata in tempo utile. 1.3 II terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte aderendo alle considerazioni già formulate dal tribunale ha affermato che le attenuanti generiche non possono essere riconosciute, in assenza di elementi positivi di giudizio in favore degli imputati e ha ribadito che il trattamento sanzionatorio è congruo e proporzionato alla obiettiva gravità della condotta, che ha comportato l'utilizzo di documentazione non autentica e ha determinato un danno patrimoniale non di minima entità. 2.Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 25 novembre 2021 il consigliere estensor
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