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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22364/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]. -1891 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 800/2020 della CORTE D'APPELLO Ndumi ero registro generale 15173/2021Numero sezionale 1891/2026LECCE, depositata il 27/11/2020 R.G.N. 139/2019; Numero di raccolta generale 22364/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 30/06/2026del 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Lecce ha accolto l’appello di SCCI -societàdi cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza delTribunale di Brindisi di annullamento dell’avviso di addebitonotificato a [OSCURATO:PERSONA], per ritenuta infondatezzadella pretesa in esso vantata a titolo di contributi agricoli per glianni 2004-2005, non essendo stata la società evocata dallaoriginaria ricorrente nel giudizio di primo grado, in violazionedell’art. 102 c.p.c., quale litisconsorte necessario dell’Istitutoprevidenziale, costituitosi in primo grado senza esseremandatario di SCCI; quindi, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. hadichiarato la nullità della sentenza appellata ed ha rimesso lacausa al primo giudice.In particolare, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione diinammissibilità dell’appello per tardività della sua proposizioneoltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, comesollevata da Tieni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poiché l’appello era statoinvece proposto da [OSCURATO:PERSONA] che non era stata destinataria dellanotifica della sentenza né l’[OSCURATO:PERSONA] si era costituita anche qualemandataria di SCCI; ed ha anche respinto l’eccezione di novitàdella eccezione di inammissibilità, non sollevata in primo grado,perché il rilievo di difetto di integrazione del contraddittorio puòessere compiuto in ogni stato e grado del giudizio.

Ha ritenutodunque fondata la doglianza di violazione dell’art. 102 c.p.c.perché i crediti azionati con avviso di addebito si riferivano adannualità rientranti nell’operazione di cessione del credito conNumero registro generale 15173/2021cartolarizzazione ex art. 13 L. n. 448/1998, di cui al decreto MEFN umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/2026del 30/11/2005.

L’originaria ricorrente, quindi, avrebbe dovutDoat a pubblicazione 30/06/2026evocare in giudizio sia [OSCURATO:PERSONA] che SCCI quale litisconsortenecessario, e tale omissione rientrava nelle ipotesi di rimessioneal primo grado.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Tienie SCCI, come rappresentati e difesi, hanno resistito concontroricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.100, 323, 404 c.p.c. per avere la Corte territoriale accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario pretermessonel giudizio di primo grado, pur non essendo legittimato aproporre appello in quanto, non avendo partecipato al giudiziodi primo grado, ne era rimasto estraneo e avrebbe potutosoltanto proporre opposizione di terzo.

La legittimazione aproporre appello spetta solo a chi abbia assunto la veste di partenel giudizio di merito.

Deduce che occorre distinguere tra lasentenza avente ad oggetto un rapporto sostanziale unico chenon può esistere se non rispetto a tutti i partecipanti, e quellain cui un terzo, rimasto estraneo alla lite, intenda far valere unproprio diritto indipendente (richiama a tal fine Cass. n.11289/2020).

Rileva che perciò sarebbe inammissibile il ricorsoper cassazione proposto da chi, costituito nel giudizio di primogrado, non abbia partecipato al giudizio di appello, salvo che laNumero registro generale 15173/2021pronuncia abbia pregiudicato i suoi diritti (richiama CassN. umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/2026n.16534/2012).

In definitiva, sostiene la ricorrente che Dlaat a pubblicazione 30/06/2026società di cartolarizzazione avrebbe dovuto proporreopposizione di terzo 404 c.p.c. innanzi al primo giudice e che laCorte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile ilgravame e non già annullare la sentenza di primo gradoimpugnata dalla sola S.C.C.I.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.13 L.448/1998, dell’ art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., peravere la Corte d’appello ritenuto che S.C.C.I. fosse cessionariadei crediti contributivi laddove ai sensi dell’art. 13 della leggen.448/1998 era previsto che i crediti che sarebbero maturatifino al 31/12/2005 “saranno ceduti a titolo oneroso, in massa…”con modalità e caratteristiche che saranno determinati conDecreti del Min.

Tesoro e Min.

Lavoro, e “saranno ceduti ad unaSpA”.

Sostiene che quindi non era stato considerato che lacessione dei crediti non opera automaticamente ma richiede chei crediti siano effettivamente ceduti.

In relazione all’art. 2697c.c. la S.C.C.I., pertanto, avrebbe dovuto provare che il creditovantato nei confronti della Tieni rientrava nella categoria diquelli effettivamente ceduti.

In mancanza, l’[OSCURATO:PERSONA] era l’unicolegittimato passivo del giudizio promosso dalla contribuente.3.

Con il suo controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo legalerappresentante, costituitosi anche quale procuratore speciale diS.C.C.I., eccepisce l’ improcedibilità del primo motivo perché laricorrente non avrebbe prodotto atti rilevanti - né la sentenza ditribunale né la memoria difensiva di primo grado del convenuto- e non v’era riscontro di quanto affermato sul soggetto che siera costituito in primo grado.

Ad ogni modo, per il primo motivo,Numero registro generale 15173/2021rileva che il litisconsorte necessario ha un interesse tutelato aN umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/2026contestare la decisione di primo grado che ha ad oggetto Dialt a pubblicazione 30/06/2026diritto sostanziale di cui è contitolare.

Deduce che perciò,correttamente, era stata richiamata in sentenza la pronuncia diCorte Cass. n.5681/2020.

Con riguardo al secondo motivo nerileva l’infondatezza non essendo stata censurata la ratiodecidendi relativa all’ inclusione dei crediti azionatinell’impugnato avviso di addebito nell’ambito dell’operazione dicessione di cui al decreto MEF del 30/11/2005.4.

I due motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente, per ragioni logico-giuridiche, stante la strettainterconnessione della valutazione in diritto della posizioneprocessuale di S.C.C.I. con la verifica della titolarità del rapportosostanziale.5.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilità delprimo motivo non essendo richiesto dall’art. 366 c.p.c. ildeposito della sentenza di primo grado, bensì della decisioneimpugnata.

Peraltro, nel fascicolo telematico risultano presentinelle rispettive produzioni delle parti entrambi gli attimenzionati dal controricorrente.6.

Venendo all’esame delle doglianze avanzate da partericorrente, va rilevato che il quesito centrale postoall’attenzione della Corte inerisce alla legittimazione dellitisconsorte necessario, pretermesso nel giudizio di primogrado, a proporre autonomo giudizio di appello finalizzato aripristinare un contraddittorio leso a seguito della mancataevocazione in giudizio avendo titolarità ed interesse a tutelarela propria posizione sostanziale di cessionario del credito, chel’originario ricorrente ha inteso contestare.

Nel caso in esameviene in rilievo anche la circostanza che - non essendo stataNumero registro generale 15173/2021notificata la sentenza all’odierna società controricorrente - neNi umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/2026suoi confronti, ove sia ammissibile la proposizione di autonomDaat a pubblicazione 30/06/2026impugnazione della sentenza, non decorra il termine breve dicui all’art. 325 c.p.c., bensì il più generale termine di decadenzadall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c..

La società dicartolarizzazione, infatti, in data 13/3/2019 aveva propostoappello della sentenza pubblicata il 17/1/2019 e notificata alsolo [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].7.

Invero, questa Corte, in ipotesi di pretermissione dellitisconsorte necessario nei gradi di merito, ha riconosciuto aquesti la possibilità di proporre opposizione di terzo di cui all’art.404 c.p.c. (cfr. Cass. 23/7/2025 n. 20880).

Si è ritenuto che illitisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, puòproporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello alfine di dedurre esclusivamente la violazione dell’integrità delcontraddittorio, in quanto il pregiudizio concretamente patito dalterzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad ungiudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione ela lesione di tale pregiudizio processuale “essenziale” determinauna nullità insanabile.

E’ stato altresì precisato che èammissibile la “proposizione dell’opposizione di terzo avversouna sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessaripretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbianodedotto esclusivamente la violazione della integrità delcontraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce,infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, pereffetto del rinvio contenuto nell’art. 406 c.p.c., l’art. 354 c.p.c.,che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice disecondo grado di decidere la controversia nel merito,Numero registro generale 15173/2021prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice”N umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/2026(cfr. Cass. n. 1441/2022).

Data pubblicazione 30/06/20268.

È stato, poi, anche affermato che nell’ipotesi in cui illitisconsorte necessario pretermesso intervengavolontariamente in appello, accettando la causa nello stato incui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltàprocessuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice d’appellonon può rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenutoa rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art.354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame peresigenze di economia processuale (cfr. Cass. n. 26631/2018, enello stesso senso Cass. n. 23701/2014 e Cass. n.18356/2013).9.

Orbene, nel caso in esame ciò non è accaduto: la società dicartolarizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] non ha né proposto opposizione diterzo avverso la sentenza che, notificata ad [OSCURATO:PERSONA], eraverosimilmente nei confronti di quest’ultimo già passata ingiudicato una volta decorso il termine breve dalla notifica dellasentenza, né ha attivato, qualora la sentenza di primo gradofosse stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], la facoltà di intervenirevolontariamente nel giudizio di appello ai sensi degli artt. 344c.p.c..10.

Per contro, l’iniziativa processuale di SCCI, volta adimpugnare in appello una sentenza resa inter alios ha inveceinterrotto la predetta sequenza dei rimedi processuali, e non èsorretta da una legittimazione ad impugnare cheprocessualmente appartiene soltanto alle parti fra le quali lasentenza è stata pronunciata e non anche a colui che è rimastoestraneo al relativo giudizio, il quale, “anche se effettivo titolaredel rapporto sostanziale dedotto nel processo, è solo terzoNumero registro generale 15173/2021rispetto alla pronuncia resa inter alios e può, pertanto, fareN umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/2026valere il suo diritto o con l’intervento in appello, ai sensi dell’arDta.t a pubblicazione 30/06/2026344 c.p.c., o con l’opposizione di cui all’art. 404 dello stessocodice“ (principio affermato sin da Cass. sez.2, sent. n.6886/1994; nello stesso senso Cass. sez. 5, sent. n.16177/2016 in cui è stato precisato che, in tali casi,l’impugnazione della sentenza va dichiarata inammissibile).

Sitratta di principi anche da ultimo confermati (cfr. Cass.07/03/2026 n. 5186).11.

Alla luce di quando fin qui argomentato, il primo motivo diricorso è fondato, dovendosi dare continuità al citatoorientamento giurisprudenziale che ha definito il perimetro deglistrumenti processuali riservati al litisconsorte necessariopretermesso.12.

La questione di diritto in tal modo risolta attrae a sé lavalutazione che la ricorrente ha inteso suggerire riguardo alladoglianza sulla carenza probatoria della titolarità dei crediticeduti da [OSCURATO:PERSONA] a S.C.C.I., come delineata nel secondo motivodi ricorso.

La censura non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata nella parte in cui la Corte ha accertatoin fatto che tale cessione dei crediti per gli anni 2004 e 2005 siastata compiuta attraverso l’avvio di un’ulteriore fasedell’operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPSdi cui al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si tratta, quindi, di unaccertamento che si fonda su un atto normativo come previstodalla legge 448/1998, che il giudice può conoscere in virtù delprincipio iura novit curia.

Ne deriva che correttamente vaaffermata l’effettiva titolarità di S.C.C.I. del rapporto sostanzialededotto nel processo, non emersa in primo grado per l’omessaNumero registro generale 15173/2021vocatio in ius, ma neppure ritualmente trasposta in giudizioN umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/202613.

Da tanto consegue che il ricorso va accolto con riferimentoal primo motivo di carattere processuale da ritenersi dirimenteper la soluzione della controversia, con l’adozione dellapronuncia di cui all’ultima parte del terzo comma dell’art. 382c.p.c., atteso che il giudizio di appello non poteva essereproposto.14.

Le spese del processo sono liquidate come da dispositivo, afavore dell’attuale ricorrente, in ragione della soccombenza diS.C.C.I. in grado di appello.Le spese del presente giudizio di legittimità sono poste a caricodei controricorrenti costituiti con un unico atto; nulla perAgenzia Entrate Riscossione, non costituita.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l’impugnatasentenza.Condanna S.C.C.I. al pagamento delle spese del grado diappello liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di rito, conanticipatario.

Condanna la parte controricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 1.800,00 afavore della ricorrente, oltre accessori di rito.Roma, 16 aprile 2026La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. -1891 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 800/2020 della CORTE D'APPELLO Ndumi ero registro generale 15173/2021Numero sezionale 1891/2026LECCE, depositata il 27/11/2020 R.G.N. 139/2019; Numero di raccolta generale 22364/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 30/06/2026del 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Lecce ha accolto l’appello di SCCI -societàdi cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza delTribunale di Brindisi di annullamento dell’avviso di addebitonotificato a [OSCURATO:PERSONA], per ritenuta infondatezzadella pretesa in esso vantata a titolo di contributi agricoli per glianni 2004-2005, non essendo stata la società evocata dallaoriginaria ricorrente nel giudizio di primo grado, in violazionedell’art. 102 c.p.c., quale litisconsorte necessario dell’Istitutoprevidenziale, costituitosi in primo grado senza esseremandatario di SCCI; quindi, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. hadichiarato la nullità della sentenza appellata ed ha rimesso lacausa al primo giudice.In particolare, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione diinammissibilità dell’appello per tardività della sua proposizioneoltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, comesollevata da Tieni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poiché l’appello era statoinvece proposto da [OSCURATO:PERSONA] che non era stata destinataria dellanotifica della sentenza né l’[OSCURATO:PERSONA] si era costituita anche qualemandataria di SCCI; ed ha anche respinto l’eccezione di novitàdella eccezione di inammissibilità, non sollevata in primo grado,perché il rilievo di difetto di integrazione del contraddittorio puòessere compiuto in ogni stato e grado del giudizio. Ha ritenutodunque fondata la doglianza di violazione dell’art. 102 c.p.c.perché i crediti azionati con avviso di addebito si riferivano adannualità rientranti nell’operazione di cessione del credito conNumero registro generale 15173/2021cartolarizzazione ex art. 13 L. n. 448/1998, di cui al decreto MEFN umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/2026del 30/11/2005. L’originaria ricorrente, quindi, avrebbe dovutDoat a pubblicazione 30/06/2026evocare in giudizio sia [OSCURATO:PERSONA] che SCCI quale litisconsortenecessario, e tale omissione rientrava nelle ipotesi di rimessioneal primo grado.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Tienie SCCI, come rappresentati e difesi, hanno resistito concontroricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.100, 323, 404 c.p.c. per avere la Corte territoriale accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario pretermessonel giudizio di primo grado, pur non essendo legittimato aproporre appello in quanto, non avendo partecipato al giudiziodi primo grado, ne era rimasto estraneo e avrebbe potutosoltanto proporre opposizione di terzo. La legittimazione aproporre appello spetta solo a chi abbia assunto la veste di partenel giudizio di merito. Deduce che occorre distinguere tra lasentenza avente ad oggetto un rapporto sostanziale unico chenon può esistere se non rispetto a tutti i partecipanti, e quellain cui un terzo, rimasto estraneo alla lite, intenda far valere unproprio diritto indipendente (richiama a tal fine Cass. n.11289/2020). Rileva che perciò sarebbe inammissibile il ricorsoper cassazione proposto da chi, costituito nel giudizio di primogrado, non abbia partecipato al giudizio di appello, salvo che laNumero registro generale 15173/2021pronuncia abbia pregiudicato i suoi diritti (richiama CassN. umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/2026n.16534/2012). In definitiva, sostiene la ricorrente che Dlaat a pubblicazione 30/06/2026società di cartolarizzazione avrebbe dovuto proporreopposizione di terzo 404 c.p.c. innanzi al primo giudice e che laCorte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile ilgravame e non già annullare la sentenza di primo gradoimpugnata dalla sola S.C.C.I.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.13 L.448/1998, dell’ art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., peravere la Corte d’appello ritenuto che S.C.C.I. fosse cessionariadei crediti contributivi laddove ai sensi dell’art. 13 della leggen.448/1998 era previsto che i crediti che sarebbero maturatifino al 31/12/2005 “saranno ceduti a titolo oneroso, in massa…”con modalità e caratteristiche che saranno determinati conDecreti del Min. Tesoro e Min. Lavoro, e “saranno ceduti ad unaSpA”. Sostiene che quindi non era stato considerato che lacessione dei crediti non opera automaticamente ma richiede chei crediti siano effettivamente ceduti. In relazione all’art. 2697c.c. la S.C.C.I., pertanto, avrebbe dovuto provare che il creditovantato nei confronti della Tieni rientrava nella categoria diquelli effettivamente ceduti. In mancanza, l’[OSCURATO:PERSONA] era l’unicolegittimato passivo del giudizio promosso dalla contribuente.3. Con il suo controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo legalerappresentante, costituitosi anche quale procuratore speciale diS.C.C.I., eccepisce l’ improcedibilità del primo motivo perché laricorrente non avrebbe prodotto atti rilevanti - né la sentenza ditribunale né la memoria difensiva di primo grado del convenuto- e non v’era riscontro di quanto affermato sul soggetto che siera costituito in primo grado. Ad ogni modo, per il primo motivo,Numero registro generale 15173/2021rileva che il litisconsorte necessario ha un interesse tutelato aN umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/2026contestare la decisione di primo grado che ha ad oggetto Dialt a pubblicazione 30/06/2026diritto sostanziale di cui è contitolare. Deduce che perciò,correttamente, era stata richiamata in sentenza la pronuncia diCorte Cass. n.5681/2020. Con riguardo al secondo motivo nerileva l’infondatezza non essendo stata censurata la ratiodecidendi relativa all’ inclusione dei crediti azionatinell’impugnato avviso di addebito nell’ambito dell’operazione dicessione di cui al decreto MEF del 30/11/2005.4. I due motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente, per ragioni logico-giuridiche, stante la strettainterconnessione della valutazione in diritto della posizioneprocessuale di S.C.C.I. con la verifica della titolarità del rapportosostanziale.5. Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilità delprimo motivo non essendo richiesto dall’art. 366 c.p.c. ildeposito della sentenza di primo grado, bensì della decisioneimpugnata. Peraltro, nel fascicolo telematico risultano presentinelle rispettive produzioni delle parti entrambi gli attimenzionati dal controricorrente.6. Venendo all’esame delle doglianze avanzate da partericorrente, va rilevato che il quesito centrale postoall’attenzione della Corte inerisce alla legittimazione dellitisconsorte necessario, pretermesso nel giudizio di primogrado, a proporre autonomo giudizio di appello finalizzato aripristinare un contraddittorio leso a seguito della mancataevocazione in giudizio avendo titolarità ed interesse a tutelarela propria posizione sostanziale di cessionario del credito, chel’originario ricorrente ha inteso contestare. Nel caso in esameviene in rilievo anche la circostanza che - non essendo stataNumero registro generale 15173/2021notificata la sentenza all’odierna società controricorrente - neNi umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/2026suoi confronti, ove sia ammissibile la proposizione di autonomDaat a pubblicazione 30/06/2026impugnazione della sentenza, non decorra il termine breve dicui all’art. 325 c.p.c., bensì il più generale termine di decadenzadall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c.. La società dicartolarizzazione, infatti, in data 13/3/2019 aveva propostoappello della sentenza pubblicata il 17/1/2019 e notificata alsolo [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].7. Invero, questa Corte, in ipotesi di pretermissione dellitisconsorte necessario nei gradi di merito, ha riconosciuto aquesti la possibilità di proporre opposizione di terzo di cui all’art.404 c.p.c. (cfr. Cass. 23/7/2025 n. 20880). Si è ritenuto che illitisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, puòproporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello alfine di dedurre esclusivamente la violazione dell’integrità delcontraddittorio, in quanto il pregiudizio concretamente patito dalterzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad ungiudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione ela lesione di tale pregiudizio processuale “essenziale” determinauna nullità insanabile. E’ stato altresì precisato che èammissibile la “proposizione dell’opposizione di terzo avversouna sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessaripretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbianodedotto esclusivamente la violazione della integrità delcontraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce,infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, pereffetto del rinvio contenuto nell’art. 406 c.p.c., l’art. 354 c.p.c.,che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice disecondo grado di decidere la controversia nel merito,Numero registro generale 15173/2021prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice”N umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/2026(cfr. Cass. n. 1441/2022). Data pubblicazione 30/06/20268. È stato, poi, anche affermato che nell’ipotesi in cui illitisconsorte necessario pretermesso intervengavolontariamente in appello, accettando la causa nello stato incui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltàprocessuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice d’appellonon può rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenutoa rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art.354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame peresigenze di economia processuale (cfr. Cass. n. 26631/2018, enello stesso senso Cass. n. 23701/2014 e Cass. n.18356/2013).9. Orbene, nel caso in esame ciò non è accaduto: la società dicartolarizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] non ha né proposto opposizione diterzo avverso la sentenza che, notificata ad [OSCURATO:PERSONA], eraverosimilmente nei confronti di quest’ultimo già passata ingiudicato una volta decorso il termine breve dalla notifica dellasentenza, né ha attivato, qualora la sentenza di primo gradofosse stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], la facoltà di intervenirevolontariamente nel giudizio di appello ai sensi degli artt. 344c.p.c..10. Per contro, l’iniziativa processuale di SCCI, volta adimpugnare in appello una sentenza resa inter alios ha inveceinterrotto la predetta sequenza dei rimedi processuali, e non èsorretta da una legittimazione ad impugnare cheprocessualmente appartiene soltanto alle parti fra le quali lasentenza è stata pronunciata e non anche a colui che è rimastoestraneo al relativo giudizio, il quale, “anche se effettivo titolaredel rapporto sostanziale dedotto nel processo, è solo terzoNumero registro generale 15173/2021rispetto alla pronuncia resa inter alios e può, pertanto, fareN umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/2026valere il suo diritto o con l’intervento in appello, ai sensi dell’arDta.t a pubblicazione 30/06/2026344 c.p.c., o con l’opposizione di cui all’art. 404 dello stessocodice“ (principio affermato sin da Cass. sez.2, sent. n.6886/1994; nello stesso senso Cass. sez. 5, sent. n.16177/2016 in cui è stato precisato che, in tali casi,l’impugnazione della sentenza va dichiarata inammissibile). Sitratta di principi anche da ultimo confermati (cfr. Cass.07/03/2026 n. 5186).11. Alla luce di quando fin qui argomentato, il primo motivo diricorso è fondato, dovendosi dare continuità al citatoorientamento giurisprudenziale che ha definito il perimetro deglistrumenti processuali riservati al litisconsorte necessariopretermesso.12. La questione di diritto in tal modo risolta attrae a sé lavalutazione che la ricorrente ha inteso suggerire riguardo alladoglianza sulla carenza probatoria della titolarità dei crediticeduti da [OSCURATO:PERSONA] a S.C.C.I., come delineata nel secondo motivodi ricorso. La censura non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata nella parte in cui la Corte ha accertatoin fatto che tale cessione dei crediti per gli anni 2004 e 2005 siastata compiuta attraverso l’avvio di un’ulteriore fasedell’operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPSdi cui al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si tratta, quindi, di unaccertamento che si fonda su un atto normativo come previstodalla legge 448/1998, che il giudice può conoscere in virtù delprincipio iura novit curia. Ne deriva che correttamente vaaffermata l’effettiva titolarità di S.C.C.I. del rapporto sostanzialededotto nel processo, non emersa in primo grado per l’omessaNumero registro generale 15173/2021vocatio in ius, ma neppure ritualmente trasposta in giudizioN umero sezionale 1891/2026Numero di raccolta generale 22364/202613. Da tanto consegue che il ricorso va accolto con riferimentoal primo motivo di carattere processuale da ritenersi dirimenteper la soluzione della controversia, con l’adozione dellapronuncia di cui all’ultima parte del terzo comma dell’art. 382c.p.c., atteso che il giudizio di appello non poteva essereproposto.14. Le spese del processo sono liquidate come da dispositivo, afavore dell’attuale ricorrente, in ragione della soccombenza diS.C.C.I. in grado di appello.Le spese del presente giudizio di legittimità sono poste a caricodei controricorrenti costituiti con un unico atto; nulla perAgenzia Entrate Riscossione, non costituita. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l’impugnatasentenza.Condanna S.C.C.I. al pagamento delle spese del grado diappello liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di rito, conanticipatario. Condanna la parte controricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 1.800,00 afavore della ricorrente, oltre accessori di rito.Roma, 16 aprile 2026La Presidente
Sentenza Cassazione n. 22364/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris