Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 37908/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, che ha ritenuto che ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontano nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01; conforme Sez. 1, Sentenza n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173), essendo una questione di fatto, non valutabile in sede di legittimità, che i comportamenti recenti del condannato possano essere considerati un inizio embrionale di revisione critica idonei a ridondare in senso positivo sul giudizio di pericolosità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mffirdr:7: ‘ Così deciso il 13 luglio 2023. t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, che ha ritenuto che ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontano nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01; conforme Sez. 1, Sentenza n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173), essendo una questione di fatto, non valutabile in sede di legittimità, che i comportamenti recenti del condannato possano essere considerati un inizio embrionale di revisione critica idonei a ridondare in senso positivo sul giudizio di pericolosità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mffirdr:7: ‘ Così deciso il 13 luglio 2023. t
Sentenza Cassazione n. 37908/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris