CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI2. v udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/2/2021 della Corte di appello di Napoli, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla determinazione della pena, non è consentito a fronte dell'intervenuto concordato, in assenza di profili attestanti l'illegalità del trattamento sanzionatorio. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]