CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 32373/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2368-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], PERROT 1A ANNUNZIATA; - intimate - avverso la sentenza n. 996/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 05/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Benevento ha rigettato l'opposizione proposta dallo stesso al precetto intimatogli da Anna e [OSCURATO:PERSONA], indicata come proposta per mancata enunciazione dell'intimazione di pagamento e del soggetto cui la stessa era rivolta, mancata determinabilità delle ragioni per cui era stata richiesta quella somma, mancata indicazione del termine minimo per adempiere di dieci giorni; nessuno si è difeso per le intimate: Rilevato che con il primo motivo di ricorso si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso che sarebbe rappresentato dalla deduzione di assenza dell'intimazione ad adempiere e dal difetto d'indicazione del soggetto cui la stessa sarebbe stata rivolta, ragioni di nullità insanabile dell'atto in parola; con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso che sarebbe rappresentato dalla cessazione della materia del contendere conseguente alla caducazione del titolo a séguito della sentenza, pacificamente divenuta irrevocabile, della Corte di appello di Napoli n. 294 del 2018, erroneamente ritenuta prodotta tardivamente mentre era giudicato sopravvenuto; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe liquidato spese in eccesso anche con riferimento alla fase istruttoria mai svolta trattandosi di controversia documentale e in diritto; RG n 2368 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] ca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è inammissibile per tardività; la sentenza impugnata è infatti stata pubblicata il 5 giugno2019 e la notifica del ricorso per cassazione è del 3 gennaio 2020; nella fattispecie, però, non si applica la sospensione feriale, trattandosi pur sempre di opposizione esecutiva, così dovendo interpretarsi onnicomprensivamente l'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Cass., 27/04/2010, n. 9998 richiamata da Cass., 22/10/2014, n. 22484, a pag. 3) trattandosi di giudizi che hanno la medesima incidenza sul corso del processo coattivo anche se minacciato e non ancora in corso (arg. ex Cass., 12/06/2020, n. 11290, pag. 3, in ordine alla necessità di una rituale notificazione del precetto prima del pignoramento, che non resta sanata neppure dall'opposizione all'intimazione se non svolta prima di quello); non deve statuirsi sulle spese in mancanza di difese da parte delle intimate; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] oggi, O 8 NOV 2g21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]~