CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di accogliereil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 luglio 2024, il Tribunale di Roma aveva condannatoPatassa Maurizio per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarottafraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose, in relazionealla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, fallita il 1° febbraio 2011.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primogrado, l'imputato – amministratore unico della società dal 16 settembre 2005 al23 marzo 2009 – avrebbe effettuato, senza alcuna giustificazione, prelievi dai conticorrenti sociali, per la somma complessiva di euro 1.539.103,55. Avrebbe, inoltre,distratto i corrispettivi delle cessioni di cinque rami d’azienda: a) euro 480.000,00,derivanti dalla cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. del ramo d’azienda sito in Ariccia PianiSanta Maria; b) euro 5.000,00, derivanti dalla cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. del ramod'azienda sito in Celano; c) euro 50.000,00, derivanti dalla cessione, in data 21luglio 2008, alla [OSCURATO:SOCIETA]. del ramo d'azienda sito in Acquasparta; d) euro10.000,00, derivanti dalla cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. del ramo d'azienda sito inPescara; e) euro 82.258,00, derivanti dalla cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. del ramod'azienda sito in Fabrica di Roma. Avrebbe realizzato un’ulteriore operazionedistrattiva, cedendo alla [OSCURATO:SOCIETA]. il ramo d'azienda sito in Celano al prezzo di euro116.262,62, il cui pagamento sarebbe avvenuto per soli euro 5.000,00 conassegno, mentre i restanti euro 111.262,62 sarebbero stati rappresentati comepagati mediante accollo non liberatorio di debiti verso fornitori (non specificati).L’imputato avrebbe anche dissipato i beni della società, cedendo alla Dolcenters.r.l. il ramo d'azienda sito in Pescara, al prezzo di euro 10.000,00, non congruoin relazione alle dimensioni dell'esercizio commerciale e al suo volume d'affari(azienda rivenduta nel 2011 dall'acquirente ad euro 200.000,00).L’imputato, inoltre, avrebbe cagionato, per effetto di operazioni dolose, ilfallimento della società, «provvedendo, con le modalità sopra descritte, a cederea soggetti terzi tutti i supermercati gestiti dalla società» e «omettendo lapresentazione delle dichiarazioni reddituali degli anni 2008 e 2009 e quindi ilversamento delle imposte (debito fiscale ammesso al passivo di euro3.070.375,74) derivanti dall'attività commerciale e dalle cessioni d'azienda, cosìda determinare un aggravio dell’esposizione debitoria verso il fisco anche a titolodi interessi e sanzioni».Avrebbe, infine, tenuto i libri e le altre scritture contabili della società in guisada non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affaridella società.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 maggio 2025, haparzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato«limitatamente alle condotte di distrazione del prezzo della cessione del ramo diazienda alla [OSCURATO:SOCIETA]. e di dissipazione dei beni societari facenti parte delramo d'azienda sito in Pescara», rideterminando conseguentemente la pena.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, ricorre l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 219 legge fall.Sostiene che la Corte di appello avrebbe violato il principio di correlazione traimputazione e sentenza, avendo ritenuto integrata l’aggravante del dannopatrimoniale di rilevante gravità sulla base di elementi diversi da quelli che ilpubblico ministero aveva formalmente contestato e che il Tribunale aveva«recepito» nella sentenza di primo grado. Invero, a fronte di un’imputazione che«ancorava» l’aggravante esclusivamente all’entità del passivo fallimentare, laCorte di appello avrebbe spostato l’oggetto dell’accertamento, facendo discenderela sussistenza della circostanza dall’entità delle somme distratte e dei corrispettividelle cessioni di azienda non contabilizzati. Così operando, la Corte territorialeavrebbe valorizzato circostanze non indicate nel capo di imputazione, che facevariferimento al solo passivo fallimentare.2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello haaffermato la responsabilità dell’imputato per la distrazione dei corrispettivi relativialla cessione di alcuni rami d’azienda. In particolare, la cessione alla VE.GA. delramo d'azienda sito in Acquasparta, la cessione alla IGA del ramo d'azienda sito inCelano e la cessione alla IGA del ramo d'azienda sito in Fabrica di Roma.Quanto alla prima cessione, il ricorrente sostiene che la Corte territorialeavrebbe condannato l’imputato per la cessione del ramo d’azienda sitoAcquasparta, alla [OSCURATO:PERSONA], quando nel capo d’imputazione si facevariferimento a un punto vendita sito in Acquasparta, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11. [OSCURATO:PERSONA] appello, dunque, avrebbe attribuito al ricorrente un comportamento distrattivoriferito a una fattispecie mai contestata. Il ricorrente, inoltre, sostiene che, in ognicaso, con riferimento al ramo d’azienda sito Acquasparta, alla [OSCURATO:PERSONA], la Corteterritoriale avrebbe travisato il contenuto della sentenza del Tribunale civile diSpoleto, che non sarebbe entrato nel merito della vicenda, limitandosi a rilevareche la controversia andava «devoluta» alla cognizione della sezione fallimentaredel Tribunale di Spoleto.Quanto alla cessione alla IGA del ramo d’azienda sito Celano, il ricorrentesostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, il testePerrella non sarebbe stato incerto e impreciso nella ricostruzione dei fatti, avendoriferito che era «stato convenuto praticamente con l'accollo del restante dellaSabatini ... che pagassimo noi come IGA le cambiali».Quanto alla cessione alla IGA del ramo d'azienda sito in Fabrica di Roma, ilricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe «confermato il riconoscimentodella penale responsabilità sulla base di un mero ragionamento», … in difetto dirisultanze probatorie a sostegno, … dando per dimostrato un semplice dubbioposto dalla curatrice».2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa ai presunti prelievi daiconti correnti sociali per la complessiva somma di € 1.539.103,55, sostenendo chela Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulla base di unaricostruzione meramente ipotetica. Il ricorrente contesta l’intera ricostruzioneoperata dai giudici di merito, sia con riferimento alla provenienza delle sommedistratte da vendite o operazioni effettuate in nero, sia con riguardo al successivoeffettivo prelievo di esse da parte dell’imputato. Al riguardo, evidenzia che:«quanto all'errata appostazione degli importi indicati nelle scritture contabili cosìcome, nello specifico, alle operazioni di giroconto ivi annotate e finalizzate acompensare il saldo negativo del conto cassa, era stato solo ipotizzato, dalconsulente del P.M. dott. [OSCURATO:PERSONA], prima, e dal Lgt. Volpi, poi, che potessero essereuna conseguenza di vendite o operazioni effettuate in nero». Sostiene, poi, che itesti escussi in dibattimento avrebbero «posto legittimi dubbi sulla reale naturadelle operazioni annotate come "giroconto cassa" e sulla identità di eventualidelegati ad operare sui conti correnti».Il mancato approfondimento contabile e l’omessa acquisizione degli estratticonto bancari, secondo il ricorrente, non consentirebbero di ritenere provata ladestinazione delle somme, né di accertare chi avesse operato sui conti correntibancari.Il ricorrente, inoltre, solleva il dubbio che «l'anomalia rilevata potrebbe essere… un rimedio scelto per correggere un errore di contabilizzazione degli importi».2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa al giudizio diresponsabilità per la bancarotta impropria da operazioni dolose.Al riguardo, in primo luogo, contesta la rilevanza attribuita dai giudici di meritoall’omesso recupero dei crediti verso le società Ciquattro, GMK e Gesmark,sostenendo che la Corte di appello avrebbe ignorato le spiegazioni fornite, subitodopo la dichiarazione di fallimento, dall’imputato.Il ricorrente, poi, contesta la quantificazione dell’esposizione debitoria versol’erario, sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nel riteneredefinitivamente accertata l’entità delle imposte dovute, solo perché l’attoimpositivo non risultava impugnato dalla curatela.Il ricorrente, infine, contesta il ruolo di mera prestanome riconosciuto daigiudici di merito a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che sarebbe tutt’altro che certo chela persona che aveva interloquito con gli agenti della polizia giudiziaria fosseproprio la [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello, infine, non avrebbe adeguatamente vagliato ledichiarazioni del teste Ambrosini, che «andavano valutate, comunque, sulla scortadella confusione in cui lo stesso è incorso durante l'escussione».2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa al giudizio diresponsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l’imputato risultava in possessodella documentazione, in virtù della delega conferita dall’amministratrice in carica,[OSCURATO:PERSONA]. Avrebbe, inoltre, trascurato le dichiarazioni del teste Volpi, dallequali sarebbe desumibile che la documentazione consegnata, sebbene fosseincompleta, sarebbe stata comunque idonea a consentire la ricostruzione dellacontabilità aziendale.2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall.Lamenta la mancata riqualificazione dei reati di bancarotta fraudolentapatrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice,sostenendo che, dai «dati obiettivi così come emersi dall'analisi dello stato passivodel fallimento», emergerebbe «un’attività posta in essere dal Patassa fortementevotata a limitare le esposizioni debitorie gravanti la società fallita». Ne sarebbe«prova l'esiguo importo della debitoria in essere, al momento del fallimento, neiconfronti di fornitori, istituti di credito e, soprattutto, di dipendenti».Quanto alla bancarotta documentale, non potrebbe «parlarsi di omessa bensì,e al limite, di incompleta tenuta dei libri contabili, tale da ravvisarsi la sussistenza,tutto al più, della più mitigata ipotesi della bancarotta semplice documentale».2.7. Con un settimo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 99 cod. pen.Contesta l’applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale,sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente continuato a«enfatizzare l'intervenuta sentenza nel 2008, ancorché riferibile a fatti commessitra il 1992 e il 1999», «emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA], in applicazione della pena richiesta dalle parti».2.8. Con un ottavo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 62-bis cod. pen.Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendoche la Corte di appello avrebbe disconosciuto «qualsivoglia rilievo al contegnoprocessuale assunto dal prevenuto nonché e, soprattutto, alle risultanze istruttorieacquisite e in particolare … alla pressoché ininfluente incidenza delle condotteasseritamente contestate sul ceto creditorio».2.9. Con un nono motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 133 cod. pen.Contesta il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte di appelloavrebbe applicato una «pena base manifestamente superiore al minimo edittaleprevisto per la fattispecie delittuosa considerata e ciò anche sulla scorta di unaduplicazione nella valutazione degli elementi propri di quelle circostanze,contestate e riconosciute, che hanno imposto un aumento di pena su quella base».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Va premesso che «la circostanza aggravante del "danno patrimoniale dirilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se adun fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottrattiall'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che,complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave» (Sez. 5, n. 48203del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274).Tanto premesso in diritto, va rilevato che, correttamente, la Corte di appello– parzialmente “correggendo” la sentenza di primo grado – ha fatto riferimentoall’entità del danno complessivamente arrecato ai creditori con le distrazioni e nonal passivo fallimentare.Va, d’altronde, rilevato che la Corte di appello, in forza dei suoi poteri di pienacognizione e valutazione del fatto, può correggere e integrare la motivazione diprimo grado (cfr. Sez. 5, n. 23036 del 18/03/2025, Grandi, Rv. 288200; Sez. 6,n. 1270 del 20/11/2024, Diana, Rv. 287505).Quanto al dedotto violazione del principio di correlazione tra imputazione esentenza, va rilevato che la Corte di appello ha fatto riferimento esclusivamenteai dati presenti nell'imputazione, relativi alle operazioni e agli importispecificamente indicati nella contestazione. Al riguardo, deve essere ricordato che,«in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto nonva esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazionee sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione èdel tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l’iter del processo, sia venutoa trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).Ebbene, nel caso in esame, non vi è stata una trasformazione radicale, neisuoi elementi essenziali, dell’aggravante contestata, atteso che, nell’originariaimputazione, erano indicati tutti gli elementi di fatto utili ad integrare lacircostanza, che sono stati poi valorizzati dalla Corte di appello. In ordine a talielementi, l’imputato, pertanto, era stato messo in condizione di difendersi.1.2. Il secondo motivo è infondato.1.2.1. Quanto alla prima cessione, va rilevato che la Corte di appello, nelrispondere alla difesa – che aveva dedotto, con riferimento alla cessione del ramodi azienda sito alla [OSCURATO:PERSONA] (in Acquasparta), che il Tribunale di Spoleto avevadichiarato inammissibili le domande della curatela volte alla declaratoria disimulazione del contratto e all'inadempimento del pagamento del prezzo –, haaffermato che la decisione del Tribunale risultava «in linea con l'ipotesiaccusatoria», che si basava sull’effettiva esistenza del contratto di cessione.A fronte di tale motivazione, il ricorrente sostiene che, dal provvedimento delTribunale di Spoleto, non potrebbe desumersi quanto affermato dalla Corte diappello, poiché si tratterebbe di una pronuncia di rito, che non sarebbe entrata nelmerito della domanda. Va al riguardo rilevato che, anche se fosse fondato quantosostenuto dal ricorrente, in ogni caso, quella pronuncia, non sarebbe affattoincompatibile con l’ipotesi accusatoria, che si fonda sull’esistenza del contratto dicessione, proprio perché, come sostenuto dal ricorrente, si tratterebbe di unasentenza di mero rito, che non è entrata nel merito dell’effettiva esistenza delcontratto di cessione. In altri termini, non era la tesi accusatoria che si fondava suquella pronuncia, ma la deduzione della difesa: il fatto che la sentenza non si siapronunciata nel merito, dunque, non smentisce la tesi accusatoria, ma nonsupporta quella difensiva.Quanto al fatto che la Corte di appello ha specificato che il ramo di aziendaoggetto del contratto si trovava in [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che,nel capo di imputazione, il contratto era indicato con riferimento anche alle parti,alla città dove si trovava il ramo d’azienda, alla data di stipula e all’importo pagato.L’errore in ordine alla precisa individuazione della specifica via del Comune diAcquasparta dove si trovava il ramo d’azienda non sembra avere inciso in manieradeterminante sulla concreta possibilità del Patassa di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione. Anzi, proprio le deduzioni elaborate dalla difesa (giàin appello) con riferimento alla pronuncia del Tribunale di Spoleto dimostrano chel’imputato ha concretamente esercitato le sue difese in ordine al contratto inquestione.Si può dunque ritenere che: il fatto, nei suoi elementi essenziali, era stato giàdelineato nell’imputazione (che aveva individuato il contratto, con riferimento alleparti, alla città dove si trovava il ramo d’azienda, alla data di stipula e all’importopagato) e, rispetto a esso, non vi è stato alcun mutamento radicale nellaricostruzione dei giudici di merito; l’imputato, nel corso del processo, si è trovatonella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione e, inrelazione a esso, ha effettivamente articolato le proprie difese.1.2.2. Nella parte relativa alle altre due cessioni, il motivo è inammissibile inquanto completamente versato in fatto.Il ricorrente, invero, ha articolato alcune censure che non evidenziano alcunaeffettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta illogicitàemergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una nonconsentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sullaricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano).La Corte di appello, in ogni caso, ha fornito motivazione adeguata anche conriferimento alle cessioni in questione.Con riferimento alla seconda cessione, la Corte di appello ha osservato che:«la somma di 5.000,00 euro, versata con assegno tratto dalla filiale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non risultava contabilizzata, mentre nel contratto di cessionenon era neppure indicato il creditore della C.G.S., oggetto dell'accollo nonliberatorio, né le modalità di estinzione di detto debito»; «il teste Perrella è statopiuttosto incerto e impreciso nella ricostruzione dei fatti, non ricordando lemodalità con cui era avvenuto l'accollo … e chi fosse il terzo creditore, e non hafornito elementi utili per verificare l’effettività della operazione indicata nelcontratto di cessione»; «ulteriore elemento che corrobora l'ipotesi dell'inesistenzadi tale operazione di accollo è legato alla circostanza che le mogli di Patassa eVenturi – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – fossero divenute in seguito socie… della IGA».Con riferimento alla terza cessione, la Corte di appello ha rilevato che: vi erastata «la mancata contabilizzazione dell'intero prezzo pattuito, pari a euro82.258,20»; «l'assegno di 45.000,00 euro, consegnato alla fallita e da questaincassato, non era stato contabilizzato».1.3. Il terzo motivo è inammissibile, per plurime convergenti ragioni.In primo luogo, è completamente versato in fatto, avendo il ricorrentearticolato censure che sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazionedelle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fattioperata dai giudici di merito. Al riguardo, va ricordato come «l’indagine dilegittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto,dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – perespressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalsoper sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioneprocessuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nellalettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catenadevolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.»(Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).Il motivo, inoltre, è privo di specificità estrinseca, perché meramentereiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nellasentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completaargomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), conle quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, la Corte diappello ha evidenziato che: «per quel che qui rileva, va osservato che i rilevantiimporti versati nella casse societarie non sono stati rinvenuti dal curatorefallimentare, né è stato accertato che il denaro versato e poi ritirato sia statoutilizzato dall'amministratore o dal suo socio per finalità proprie dell'impresa»;«appare, pertanto, provato che le somme versate siano state effettivamenteprelevate dai conti correnti, …, come annotato nel conto cassa».1.4. Il quarto motivo è inammissibile.Tutte le censure articolate in tale motivo, invero, sono dirette a ottenere unanon consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacatosulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.Quelle relative all’omesso recupero dei crediti verso le società Ciquattro, GMKe Gesmark, sono pure prive di specificità estrinseca, perché meramente reiterativedi identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenzaimpugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completaargomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), conle quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.In particolare, la Corte di appello ha rilevato che: «a prescindere dell'assenzadi prova di quanto affermato dalla Difesa, che trova riscontro nelle soleaffermazioni dell'imputato, rileva che la condotta addebitata al Patassa è quella dinon aver agito per il recupero dei propri crediti verso la Ciquattro e la GMK»; «diciò vi era piena prova in atti»; «anche volendo seguire il ragionamento difensivo,la C.G.S. vantava comunque un credito verso le due citate società, seppur legatoa vicende estranee alla sua attività, credito che poteva e doveva essererecuperato»; era, dunque, «accertata l'inerzia dell'imputato nell'attività direcupero delle cospicue somme di cui era creditrice la fallita».Meramente reiterativa risulta pure la censura relativa alla quantificazionedell’esposizione debitoria verso l’erario.La Corte di appello, al riguardo, ha correttamente rilevato che: «non risultache l'atto impositivo – che ha ripreso le motivazioni contenute nel Pvc – sia statoimpugnato dalla curatela nelle sedi a ciò deputate, per cui l'accertamento tributarioè divenuto definitivo per le violazioni accertate e per gli importi in esso indicati»;«l’accertamento tributario, ormai definitivo, non può essere certamente analizzatoe messo in discussione in questa sede»; non era emerso, poi, «alcuncomportamento del Patassa teso a limitare le passività della C.G.S.»; al contrario,erano state accertate operazioni dolose che certamente avevano «accelerato ildissesto societario – tutte avvenute nell'anno 2008, durante la gestionedell'imputato –, quali il mancato esercizio di azioni volte al recupero dei creditisocietari …».Le censure relative al ruolo di amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA] e alledichiarazioni del teste Ambrosini oltre a essere completamente versate in fatto,risultano anche generiche e meramente assertive.1.5. Il quinto motivo è inammissibile.La censura con la quale il ricorrente sostiene che l’imputato sarebbe stato inpossesso della documentazione in virtù della delega ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] solo è generica, ma è pure manifestamente infondata, atteso il ruolo di meroprestanome riconosciuto dai giudici di merito alla donna.Del tutto generica è la deduzione relativa alle dichiarazioni rese dal teste Volpi.Va, peraltro, rilevato che il giudice di primo grado ha desunto l'inidoneità delladocumentazione a rappresentare la reale situazione economica e finanziaria dellasocietà, proprio dalle dichiarazioni rese dal teste Volpi (cfr. pagina 9 della sentenzadi primo grado).1.6. Il sesto motivo è inammissibile.Le censure formulate dal ricorrente, invero, sono generiche, assertive emeramente reiterative.In particolare, la Corte di appello ha già respinto la richiesta di riqualificazionedei reati in bancarotta semplice, evidenziando che: le condotte tenutedall'imputato erano gravi e volontarie; i debiti societari non erano esigui; nonrisultava assolutamente dimostrato che l'imputato avesse agito per limitare la loroentità; «l’omessa tenuta dei libri contabili obbligatori costituiva parte del disegnocriminoso dell'imputato, il cui evidente scopo era quello di impedire che i creditoripotessero avere contezza del patrimonio societario e delle operazioni illecite postein essere per effettuare il sistematico svuotamento della società».1.7. Il settimo motivo è infondato.La Corte di appello, invero, non ha errato nel dare rilievo alla sentenzadivenuta definitiva il 30 settembre 2008, rilevando che i reati oggetto di quellapronuncia risultavano omogenei rispetto a quelli oggetto del presenteprocedimento e che questi ultimi erano stati commessi circa due anni e mezzodopo quelli oggetto della precedente condanna. Erra, invece, il ricorrente nel darerilievo al momento della commissione dei reati oggetto della precedente condanna,anziché al momento del passaggio in giudicato della sentenza che li ha accertati.Invero, «ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, ilcalcolo dei cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non già la datadi commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva,bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto ilmedesimo reato presupposto» (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv.281860).1.8. L’ottavo motivo è manifestamente infondato.Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, nel motivare il diniegodelle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte delgiudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 13 e 14 dellasentenza impugnata).1.9. Il nono motivo è inammissibile.Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio dilegittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenzaai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che èinammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione dellasua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.238851), come nel caso in esame (cfr. pagina 14 della sentenza impugnata). Va,peraltro, rilevato che la pena base applicata (tre anni e otto mesi di reclusione) èben inferiore alla media edittale. Al riguardo, va ribadito che non è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata unapena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n.46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Va, peraltro, rilevato che laCorte di appello ha motivato ampiamente sul punto, facendo riferimento allagravità delle condotte, alla loro protrazione nel tempo e alla personalitàdell’imputato, come emersa dai fatti e dai precedenti penali.2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 22 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]