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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 35176/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 03/10/2023 della Corte di appello di Salerno, che lha confermato la sentenza in data 21/06/2022 del Tribunale di Salerno, che l'aveva condannata per il reato di riciclaggio.

1. Deduce:

1.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione e alla sussistenza del reato presupposto e alla prescrizione.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si sollevano questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni ha evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta là prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittole.

A tale riguardo va ribadito che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);

2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la prescrizione del reato presupposto non fa venire meno la configurazione del riciclaggio, che per il suo perfezionamento non richiede l'effettiva punizione e/o pinibilità di quello.

3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 03/10/2023 della Corte di appello di Salerno, che lha confermato la sentenza in data 21/06/2022 del Tribunale di Salerno, che l'aveva condannata per il reato di riciclaggio. 1. Deduce: 1.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione e alla sussistenza del reato presupposto e alla prescrizione. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si sollevano questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni ha evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta là prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittole. A tale riguardo va ribadito che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la prescrizione del reato presupposto non fa venire meno la configurazione del riciclaggio, che per il suo perfezionamento non richiede l'effettiva punizione e/o pinibilità di quello. 3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35176/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris