CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30861/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 357/2020,depositata il 16/09/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. (ME) - Sez. distaccata di Milazzo, chiedendo che venisse dichiarato che le opere di trasformazione del lastrico solare (innalzamento dei muri perimetrali e costruzione di un tetto a falde) realizzate dall’[OSCURATO:PERSONA] sul fabbricato in proprietà comune rappresentano nuove opere ai sensi dell’art. 1127 cod. civ., con conseguente condanna al pagamento dell’indennità di cui al comma 4. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] avanzando in via riconvenzionale, tra l’altro, l’accertamento e dichiarazione della proprietà pertinenziale, in favore del piano primo da questi acquistato, dell’intero terreno che cinge il fabbricato su tre lati, con accertamento negativo della servitù costituita dal comune dante causa a favore della figlia, [OSCURATO:PERSONA], alla quale il padre aveva donato il piano terreno dello stabile con atto pubblico del 22.09.1994. Il Tribunale adìto, riconoscendo la natura di nuova opera alle trasformazioni oggetto di causa, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della indennità di sopraelevazione, quantificata in €. 11.878,13. Rigettava tutte le domande riconvenzionali, condannando il convenuto al risarcimento dei danni subìti dall’attrice in conseguenza delle difese e delle azioni temerarie proposte nel corso del giudizio, nella misura di €. 7.480,00, oltre alle spese di lite incrementate di 1/3 in applicazione dell’art. 4, comma 8, d.m.10 marzo 2014, n. 55. La pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte di Appello di Messina che,con sentenza 357/2020, depositata il 16/09/2020in parziale accoglimento del gravame, rideterminava le spese di lite del giudizio, escludendo l’incremento del compenso del difensore di controparte. 3. Avverso tale pronuncia promuove ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. E’ pervenuto atto di costituzione di nuovo difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso il rilievo della nullità dell ’atto di costituzione del nuovo difensore del ricorrente nel giudizio di legittimità per mancanza della relativa procura notarile, necessaria per i giudizi promossi ante 2009, come il presente, iniziato con atto 29.10.2008 (cfr. tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 19519 del 2024; Sez. 2, Sentenza n. 7975 del 2022; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20692 del 2018; Cass. n. 12831 del 2014; Cass. n. 7241 del 2010; cass.26046/2024 pag. 3 motivazione): resta dunque ferma la precedente difesa. Osserva il Collegio che con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e precisamente degli artt. 818, 949 e 2697 cod. civ.– artt. 115, 116, 132 e 345 cod. proc. civ. - nullità della sentenza - error in procedendo ed in iudicando . Il ricorrente solleva due diverse censure: innanzitutto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di accesso e di parcheggio, quale veroe proprio diritto di servitù sulla corte in contestazione, trattandosi invero di una mera obbligazione personale costituita con atto di donazione del 22.09.1194. In secondo luogo, il giudice di seconde cure avrebbe, altresì, erroneamente ritenuto che non ci sia alcun vincolo di pertinenzialità tra la corte e il bene acquistato dal ricorrente il10.12.2003. Osserva a tal proposito il ricorrente che le pertinenze di un immobile devono essere comprese nel suo trasferimento anche nel caso di mancata indicazione nell’atto di compravendita, essendo necessaria un’espressa previsione di volontà per escluderli: nel caso in esame, nell’atto di donazione è stata esclusa dal dante causa la corte di pertinenza del proprio fabbricato,mentre la restante parte dell’intero immobile è stata venduta senza alcuna sua esclusione all’[OSCURATO:PERSONA], il quale dunque ne è divenuto proprietario unitamente all’alloggio acquistato. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, art. 360, comma 1, n. 3)е 4) con riferimento a gli art t . 96, 132, 115 е 116 сod.proc. c iv . e all’ art. 1127 cod. civ. – nullità della sentenza. Il ricorrente si duole della errata applicazione da parte della Corte di Appello della disciplina ex art. 96 cod. proc. civ. , per avere la Corte d'Appello ritenuto sussistente la responsabilità aggravata utilizzando per la propria decisione anche la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] termine in appello (sentenza penale di disconoscimento della scrittura privata asseritamente sottoscritta dal fratello, [OSCURATO:PERSONA], nella stessa data di trasferimento dell’immobile dal padre [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], prodotta in giudizio dal ricorrente per dimostrare il trasferimento della corte quale unità pertinenziale dell’alloggio). Inoltre, il giudice di seconde cure avrebbe basato il suo convincimento in merito alla sussistenza della responsabilità aggravata facendo riferimento ad inesistenti deduzioni difensive (invece limitate a sostenere l’assenza di presupposti per l’indennità di sopraelevazione) e al comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] precedente l'inizio del giudizio di primo grado (il posizionamento nel sottotetto di derivazioni idrauliche ed elettriche tali da predisporlo ad una destinazione abitativa). Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc. Il ricorrente attesta che la sentenza impugnata è stata notificata il 26.9.2020 (v. pag. 1 ricorso), ma non ha prodotto la relata di notifica della sentenza impugnata; difetto di produzione certificato dalla Cancelleria di questa Corte in data 14 ottobre 2025. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte,q uesta Corte ha con chiarezza più volte affermato che , ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, nell’ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente, come nel caso che ci occupa, che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione deve ritenersi operante, in forza del disposto dell’art. 326 cod. proc. civ., il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. La mancata osservanza di quest’ultimo termine comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (per tutte: Sez. U, n. 21349 del 2022). Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso di specie, atteso che il termine breve decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (16.09.2020) scadeva il 16.11.2020, mentre il presente ricorso è stato notificato il 25.11.2020, quindi oltre i prescritti 60 giorni; né risulta agli atti – come anticipato - la produzione della relata di notifica , neanche da parte del controricorrente. L’improcedibilità è inevitabile edesaurisce lo scrutinio in questa sede. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso improcedibile; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut