CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17081/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso, tesi a contestare l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633-639- bis cod. pen. - in quanto, ad opinione della difesa, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere lecito il contegno tenuto dall'odierno ricorrente, in virtù della intervenuta regolarizzazione dell'assegnazione dell'alloggio, del diritto all'abitazione ex art. 2 della Cost., e della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. - non sono formulati in termini consentiti in questa sede, essendo riproduttivi di profili di censura già svolti in appello e già motivatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrui argomenti logici e giuridici; che, dunque, le suddette censure non risultano connotate dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dovendosi considerare non specifiche ma soltanto apparenti, perché non caratterizzate da un effettivo confronto con la complessità delle congrue ragioni di fatto e di diritto che i giudici di appello, confermando quanto già compiutamente chiarito dal giudice di primo grado, e facendo corretta applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, hanno posto a base della ritenuta sussistenza del reato ascritto all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 9 e 10 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata l'abusività dell'occupazione, e dunque la non operatività della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., e la non incidenza retroattiva della regolarizzazione dell'assegnazione dell'alloggio intervenuta solo successivamente al perfezionamento del reato); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio sulla pena, in particolare per l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva specifica, infra-quinquennale e reiterata, risulta manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ••nn••"" P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci