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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28876/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15749/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via de’ [OSCURATO:PERSONA] n. 58/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – nonché contro R.O.I. –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 6007/202 0 del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 1°dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 luglio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato nel settembre 2012, la R.O.I. –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (in appresso, per brevità: R.O.I.) sottopose a pignoramento ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ. il credito vantato dall’esecutato Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Taranto (in appresso, perbrevità: Consorzio ASI) nei confronti del terzo pignorato Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti (in corso di giudizio, divenuto Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e della mobilità sostenibili; in appresso, per brevità: Ministero), sull’assunto che quest’ultimo fosse debitor debitoris « a titolo di manleva » come riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Lecce n. 772 del 19 aprile 2011.

A seguito della contestazione formulata dal creditore procedente avverso la dichiarazione di quantità negativa resa dal terzo pignorato, il giudice dell’esecuzione dichiarò sospesa la procedura di espropriazione presso terzi, fissando termine per la introduzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

2. Instaurata tempestivamente la controversia - nelle forme del giudizio a cognizione piena ed esauriente connotante l’accertamento dell’obbligo del terzo come disciplinato anteriormente alla vigenza della legge 24 dicembre 2012, n. 228- la R.O.I. richiese l’accertamento della situazione debitoria del Ministero verso il Consorzio ASI, poiché ritenutodirettamente responsabile dei danni da quest’ultimo cagionati alla R.O.I. nell’esecuzione delle opere appaltate, di cui il Ministero, in forza di una convenzione intercorsa tra la Cassa del Mezzogiorno e il Consorzio ASI, era ente finanziatore. r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lite si costituirono il Consorzio ASI, associandosi alla istanza di accertamento, e il Ministero, resistendo alle avverse domande.

Con memoria depositata in fase di trattazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. domandò l’accertamento dell’esistenza di crediti del Consorzio ASI verso il Ministero «comunque e a qualsiasi titolo» spettanti.

All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Roma rigettò la domanda di accertamento.

3. La decisione in epigrafe indicata hadisatteso l’appello interposto dal Consorzio ASI.

4. Ricorre per cassazione il Consorzio ASI affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero, mentre non svolge difese in sede di legittimità la R.O.I..

5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

6. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di circostanze decisive per il giudizio nonché, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, degli artt. 32 e 144 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, dell’art. 13 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e dell’art. 13 del d.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257.

Ad avviso del ricorrente, ha errato il giudice territoriale quando, al fine di negare l’esistenza di un obbligo di manleva del Ministero, ha ritenuto che l’art. 8 del disciplinare tipo (di concessione a misura per l’esecuzione delle opere pubbliche) richiedesse una convenzione tra Ministero e Consorzio, titolo fonte di obbligo dell’ente pubblico; sostiene, per contro, che l’art. 8del disciplinare tipo (al pari delle altre r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previsioni di questo)non operasse alcun rimando ad un atto negoziale o convenzione e che i rapporti tra Consorzio ASI e Ministero fossero regolati dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno del 6 agosto 1974 (la quale fa relatio al d.P.R. n. 1523 del 1967) e, in via diretta, dalsuddetto disciplinare tipo, fonte di responsabilità del Ministero.

2. La doglianza testé riassunta è strettamente correlata al quarto motivo, con cui si prospetta –ex art. 360, primo comma, num . 5, cod. proc. civ. -omesso esame di circostanza decisive per il giudizio nonché -ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione delle norme del disciplinare tipo.

In specie, il ricorrente deduce che il giudice territoriale, reputando la necessità di una convenzione per l’applicazione dell’art. 8 del disciplinare tipo, abbia mancato di considerare come proprio tale art. 8 giustifichi il credito del Consorzio ASI laddove stabilisce che quest’ultimo debba essere ristorato degli esiti negativi derivanti dal contenzioso, ove non sia dimostrata la sua responsabilità nella causazione degli stessi.

3. Ambedue i motivi –da vagliare congiuntamente, proprio per la evidenziata connessione –sono inammissibili, per un’identica ragione.

Al fondo, parte ricorrente imputa al giudice territoriale di avere male interpretato il significato di una clausola di un disciplinare tipo (di concessione a misura per l’esecuzione delle opere pubbliche), cioè a dire di un atto sprovvisto –diversamente dal capitolato generale per le opere pubbliche – di valore normativo e munito invece di efficacia soltanto negoziale, in guisa di regolamento convenzionale del rapporto.

Con una contestazione del genere, pertanto, si sollecita questa Corte ad una diversa esegesi dellacitata clausola del disciplinare tipo, senza addurre e compiutamente illustrare l’inosservanza di alcuno specifico criterio di ermeneutica negoziale. r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], secondo il consolidato orientamento di nomofilachia, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella attribuita dal giudice al contratto da interpretare non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni: la valutazione del giudice di legittimità non può infatti investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canonilegali di ermeneutica dettati dagli artt.1362 e seguenti del codice civile e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex plurimis, cfr. Cass.09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 09/04/2015, n. 7118; Cass. 10/02/2015, n. 2465).

Nel caso, il complessivo argomentare dell’impugnante si concreta nella mera contrapposizione di una propria esegesi rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata: e tanto giustifica l’inammissibilità di ambedue i motivi, il primo e il quarto,in vaglio.

4. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di circostanze decisive per il giudizio nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione «dell’art. 8 della legge n. 646 del 1950, degli artt. 32 e 144 del d.P.R. n. 1523 del 1967, dell’art. 13 della legge n. 634 del 1957 e dell’omologa previsione del d.P.R. n. 257 del 1966 e violazione di norme che regolamentano il rapporto tra Cassa per il mezzogiorno e concessionario».

Secondo l’impugnante, la Corte d’appello ha negato la fondatezza della domanda di manleva sulla scorta dei medesimi argomenti con cui la Corte di assazione, con l’ordinanza n. 20883 del 2019, ha escluso r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità diretta del Ministero nei confronti dell’appaltatore: in tal guisa ragionando, tuttavia, ha operato una «illegittima estensione del giudicato reso in riferimento ad altra domanda» relativa a vicende contrattuali correnti tra altri soggetti.

4.1. Il motivo è infondato.

Esso è sviluppato muovendo da un errato presupposto e da una non corretta lettura della pronuncia gravata: quest’ultima, infatti, con chiarezza ed univocità, distingue l’inesistenza di un debito risarcitorio diretto del Ministero (e in parte qua richiama, a suffragio dell’affermata conclusione, il dictum di Cass. 05/08/2019, n. 20883: pagg. 7-8 della sentenza) dall’obbligo di manleva, reputato anch’esso insussistente, ma in virtù del non perfezionamento della sua fonte negoziale, cioè a dire dell’assenza o della non provata sussistenza della (ritenuta necessaria) convenzione tra il Ministero e il Consorzio ASI (pagg. 8-10 della sentenza).

Alcuna estensione del giudicato oltre i limiti, soggettivio oggettivi, di esso risulta dunque compiuta. 5.Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. -omesso esame di circostanza decisive per il giudizio.

Si lamenta, in particolare, la mancata valutazione di una serie di evenienze fattuali (l’approvazione del progetto posto a base dell’appalto da parte della Cassa per il Mezzogiorno, a carico della quale era posto dal Governo il relativo onere economico; l’affidamento al Consorzio ASI dell’esecuzione delle opere da parte della medesima Cassa, finanziatrice integrale del progetto; l’approvazione da parte della Cassa delle varianti rese necessarie in corso d’opera da carenze progettuali) conducenti al riconoscimento del diritto del Consorzio all’invocata manleva.

5.1. La doglianza è inammissibile. r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a questa Corte una richiesta di un complessivo riesame delle emergenze istruttorie acquisite nei gradi di merito, finalizzata ad una ricostruzione dell’andamento della vicenda fattuale in termini differenti da quelli praticati nella sentenza impugnata: attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.

Alcuna anomalia motivazionale riconducibile al ristretto novero definito dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., nella sua costante interpretazione di questa Corte di legittimità, è infine adombrata nella censura qui scrutinata.

6. Con il quinto motivo –per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. e per omesso esame di circostanze decisive per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. – si censura la mancata valutazione nella sentenza impugnata della produzione in giudizio della rendicontazione della spesa finale, la cui assenza aveva costituito motivo ostativo al riconoscimento del credito del Consorzio in sede di dichiarazione exart.547 cod. proc. civ..

Il motivo è inammissibile, per una duplice, concorrente, ragione.

6.1. In primis, per violazione dei requisiti – prescritti a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ. - dell’esposizione sommaria dei fatti e della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda.

Parte ricorrente evoca «la posizione assunta dal Ministero nel rendere la propria dichiarazione negativa in qualità di terzo pignorato», assume che l’assenza della rendicontazione di spesa finale abbia rappresentato condizione ostativa alla qualificazione di siffatta dichiarazione come positiva: omette tuttavia di riportare o trascrivere nel ricorso di adizione di questa Corte - ancorché per stralci o nei r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] passaggi essenziali e d’interesse - il tenore della dichiarazione stessa ed il contenuto del verbale di udienza nella quale essa è stata resa.

Una deficienza espositiva che non pone il giudice di legittimità (cui, per la natura del giudizio per cassazione, è tendenzialmente inibito l’accesso agli atti del processo) nella condizione di valutare, sulla base del solo ricorso, perché il giudice dell’esecuzione abbia definito la dichiarazione del terzo quale negativa e quali siano state, poi, le contestazioni sollevate dal creditore procedente da cui è scaturita la instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

Ne risulta, per l’effetto, impedita la conoscenza chiara e completa del fatto processuale e la comprensione della portata delle censure rivolte al provvedimento in questa sede impugnato.

6.2. In secondo luogo, la doglianza non attinge criticamente la ratio decidendi posta a base della sentenza gravata.

Diversamente da quanto opinato in ricorso, il giudice territoriale non ha infatti omesso l’apprezzamento circa il documento attestante la rendicontazione, ma ne ha ritenuto l’irrilevanza ai fini della decisione, siccome eccentrico rispetto alla manleva, cioè al titolo di responsabilità invocato a fondamento dell’accertamento del credito.

E questa considerazione di non pertinenza non viene in alcun modo censurata dal ricorrente.

7. Il ricorso è rigettato.

8. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

9. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P. Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente, Consorzio per l’area di sviluppo di Taranto, al pagamento in favore della controricorrente, Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e della Mobilità sostenibili, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro18.000 (diciottomila) per compensi, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15749/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via de’ [OSCURATO:PERSONA] n. 58/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – nonché contro R.O.I. –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 6007/202 0 del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 1°dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 luglio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato nel settembre 2012, la R.O.I. –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (in appresso, per brevità: R.O.I.) sottopose a pignoramento ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ. il credito vantato dall’esecutato Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Taranto (in appresso, perbrevità: Consorzio ASI) nei confronti del terzo pignorato Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti (in corso di giudizio, divenuto Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e della mobilità sostenibili; in appresso, per brevità: Ministero), sull’assunto che quest’ultimo fosse debitor debitoris « a titolo di manleva » come riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Lecce n. 772 del 19 aprile 2011. A seguito della contestazione formulata dal creditore procedente avverso la dichiarazione di quantità negativa resa dal terzo pignorato, il giudice dell’esecuzione dichiarò sospesa la procedura di espropriazione presso terzi, fissando termine per la introduzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. 2. Instaurata tempestivamente la controversia - nelle forme del giudizio a cognizione piena ed esauriente connotante l’accertamento dell’obbligo del terzo come disciplinato anteriormente alla vigenza della legge 24 dicembre 2012, n. 228- la R.O.I. richiese l’accertamento della situazione debitoria del Ministero verso il Consorzio ASI, poiché ritenutodirettamente responsabile dei danni da quest’ultimo cagionati alla R.O.I. nell’esecuzione delle opere appaltate, di cui il Ministero, in forza di una convenzione intercorsa tra la Cassa del Mezzogiorno e il Consorzio ASI, era ente finanziatore. r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lite si costituirono il Consorzio ASI, associandosi alla istanza di accertamento, e il Ministero, resistendo alle avverse domande. Con memoria depositata in fase di trattazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. domandò l’accertamento dell’esistenza di crediti del Consorzio ASI verso il Ministero «comunque e a qualsiasi titolo» spettanti. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Roma rigettò la domanda di accertamento. 3. La decisione in epigrafe indicata hadisatteso l’appello interposto dal Consorzio ASI. 4. Ricorre per cassazione il Consorzio ASI affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero, mentre non svolge difese in sede di legittimità la R.O.I.. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 6. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di circostanze decisive per il giudizio nonché, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, degli artt. 32 e 144 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, dell’art. 13 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e dell’art. 13 del d.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257. Ad avviso del ricorrente, ha errato il giudice territoriale quando, al fine di negare l’esistenza di un obbligo di manleva del Ministero, ha ritenuto che l’art. 8 del disciplinare tipo (di concessione a misura per l’esecuzione delle opere pubbliche) richiedesse una convenzione tra Ministero e Consorzio, titolo fonte di obbligo dell’ente pubblico; sostiene, per contro, che l’art. 8del disciplinare tipo (al pari delle altre r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previsioni di questo)non operasse alcun rimando ad un atto negoziale o convenzione e che i rapporti tra Consorzio ASI e Ministero fossero regolati dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno del 6 agosto 1974 (la quale fa relatio al d.P.R. n. 1523 del 1967) e, in via diretta, dalsuddetto disciplinare tipo, fonte di responsabilità del Ministero. 2. La doglianza testé riassunta è strettamente correlata al quarto motivo, con cui si prospetta –ex art. 360, primo comma, num . 5, cod. proc. civ. -omesso esame di circostanza decisive per il giudizio nonché -ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione delle norme del disciplinare tipo. In specie, il ricorrente deduce che il giudice territoriale, reputando la necessità di una convenzione per l’applicazione dell’art. 8 del disciplinare tipo, abbia mancato di considerare come proprio tale art. 8 giustifichi il credito del Consorzio ASI laddove stabilisce che quest’ultimo debba essere ristorato degli esiti negativi derivanti dal contenzioso, ove non sia dimostrata la sua responsabilità nella causazione degli stessi. 3. Ambedue i motivi –da vagliare congiuntamente, proprio per la evidenziata connessione –sono inammissibili, per un’identica ragione. Al fondo, parte ricorrente imputa al giudice territoriale di avere male interpretato il significato di una clausola di un disciplinare tipo (di concessione a misura per l’esecuzione delle opere pubbliche), cioè a dire di un atto sprovvisto –diversamente dal capitolato generale per le opere pubbliche – di valore normativo e munito invece di efficacia soltanto negoziale, in guisa di regolamento convenzionale del rapporto. Con una contestazione del genere, pertanto, si sollecita questa Corte ad una diversa esegesi dellacitata clausola del disciplinare tipo, senza addurre e compiutamente illustrare l’inosservanza di alcuno specifico criterio di ermeneutica negoziale. r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], secondo il consolidato orientamento di nomofilachia, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella attribuita dal giudice al contratto da interpretare non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni: la valutazione del giudice di legittimità non può infatti investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canonilegali di ermeneutica dettati dagli artt.1362 e seguenti del codice civile e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex plurimis, cfr. Cass.09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 09/04/2015, n. 7118; Cass. 10/02/2015, n. 2465). Nel caso, il complessivo argomentare dell’impugnante si concreta nella mera contrapposizione di una propria esegesi rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata: e tanto giustifica l’inammissibilità di ambedue i motivi, il primo e il quarto,in vaglio. 4. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di circostanze decisive per il giudizio nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione «dell’art. 8 della legge n. 646 del 1950, degli artt. 32 e 144 del d.P.R. n. 1523 del 1967, dell’art. 13 della legge n. 634 del 1957 e dell’omologa previsione del d.P.R. n. 257 del 1966 e violazione di norme che regolamentano il rapporto tra Cassa per il mezzogiorno e concessionario». Secondo l’impugnante, la Corte d’appello ha negato la fondatezza della domanda di manleva sulla scorta dei medesimi argomenti con cui la Corte di assazione, con l’ordinanza n. 20883 del 2019, ha escluso r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità diretta del Ministero nei confronti dell’appaltatore: in tal guisa ragionando, tuttavia, ha operato una «illegittima estensione del giudicato reso in riferimento ad altra domanda» relativa a vicende contrattuali correnti tra altri soggetti. 4.1. Il motivo è infondato. Esso è sviluppato muovendo da un errato presupposto e da una non corretta lettura della pronuncia gravata: quest’ultima, infatti, con chiarezza ed univocità, distingue l’inesistenza di un debito risarcitorio diretto del Ministero (e in parte qua richiama, a suffragio dell’affermata conclusione, il dictum di Cass. 05/08/2019, n. 20883: pagg. 7-8 della sentenza) dall’obbligo di manleva, reputato anch’esso insussistente, ma in virtù del non perfezionamento della sua fonte negoziale, cioè a dire dell’assenza o della non provata sussistenza della (ritenuta necessaria) convenzione tra il Ministero e il Consorzio ASI (pagg. 8-10 della sentenza). Alcuna estensione del giudicato oltre i limiti, soggettivio oggettivi, di esso risulta dunque compiuta. 5.Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. -omesso esame di circostanza decisive per il giudizio. Si lamenta, in particolare, la mancata valutazione di una serie di evenienze fattuali (l’approvazione del progetto posto a base dell’appalto da parte della Cassa per il Mezzogiorno, a carico della quale era posto dal Governo il relativo onere economico; l’affidamento al Consorzio ASI dell’esecuzione delle opere da parte della medesima Cassa, finanziatrice integrale del progetto; l’approvazione da parte della Cassa delle varianti rese necessarie in corso d’opera da carenze progettuali) conducenti al riconoscimento del diritto del Consorzio all’invocata manleva. 5.1. La doglianza è inammissibile. r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a questa Corte una richiesta di un complessivo riesame delle emergenze istruttorie acquisite nei gradi di merito, finalizzata ad una ricostruzione dell’andamento della vicenda fattuale in termini differenti da quelli praticati nella sentenza impugnata: attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. Alcuna anomalia motivazionale riconducibile al ristretto novero definito dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., nella sua costante interpretazione di questa Corte di legittimità, è infine adombrata nella censura qui scrutinata. 6. Con il quinto motivo –per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. e per omesso esame di circostanze decisive per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. – si censura la mancata valutazione nella sentenza impugnata della produzione in giudizio della rendicontazione della spesa finale, la cui assenza aveva costituito motivo ostativo al riconoscimento del credito del Consorzio in sede di dichiarazione exart.547 cod. proc. civ.. Il motivo è inammissibile, per una duplice, concorrente, ragione. 6.1. In primis, per violazione dei requisiti – prescritti a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ. - dell’esposizione sommaria dei fatti e della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda. Parte ricorrente evoca «la posizione assunta dal Ministero nel rendere la propria dichiarazione negativa in qualità di terzo pignorato», assume che l’assenza della rendicontazione di spesa finale abbia rappresentato condizione ostativa alla qualificazione di siffatta dichiarazione come positiva: omette tuttavia di riportare o trascrivere nel ricorso di adizione di questa Corte - ancorché per stralci o nei r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] passaggi essenziali e d’interesse - il tenore della dichiarazione stessa ed il contenuto del verbale di udienza nella quale essa è stata resa. Una deficienza espositiva che non pone il giudice di legittimità (cui, per la natura del giudizio per cassazione, è tendenzialmente inibito l’accesso agli atti del processo) nella condizione di valutare, sulla base del solo ricorso, perché il giudice dell’esecuzione abbia definito la dichiarazione del terzo quale negativa e quali siano state, poi, le contestazioni sollevate dal creditore procedente da cui è scaturita la instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Ne risulta, per l’effetto, impedita la conoscenza chiara e completa del fatto processuale e la comprensione della portata delle censure rivolte al provvedimento in questa sede impugnato. 6.2. In secondo luogo, la doglianza non attinge criticamente la ratio decidendi posta a base della sentenza gravata. Diversamente da quanto opinato in ricorso, il giudice territoriale non ha infatti omesso l’apprezzamento circa il documento attestante la rendicontazione, ma ne ha ritenuto l’irrilevanza ai fini della decisione, siccome eccentrico rispetto alla manleva, cioè al titolo di responsabilità invocato a fondamento dell’accertamento del credito. E questa considerazione di non pertinenza non viene in alcun modo censurata dal ricorrente. 7. Il ricorso è rigettato. 8. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 9. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. r.g. n. 15749/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P. Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente, Consorzio per l’area di sviluppo di Taranto, al pagamento in favore della controricorrente, Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e della Mobilità sostenibili, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro18.000 (diciottomila) per compensi, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
Sentenza Cassazione n. 28876/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris