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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00851/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce ha confermato in sede di appello cautelare quella del G.i.p. del Tribunale di Lecce in data 28/07/2023 con cui è stata negata a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990, l'autorizzazione all'effettuazione di colloqui con la moglie [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso Tarantino tramite i suoi difensori, deducendo violazione di legge anche in relazione agli artt. 18, comma 1 e 4 ord. Pen., 13 Cost. e 3 C.E.D.U.

3. I difensori hanno inviato nelle more atto di rinuncia, segnalando che era stata concessa dal G.i.p. l'autorizzazione al colloquio con la moglie.

4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia.

5. L'intervenuta rinuncia è correlata al concreto venir meno dell'interesse al ricorso, essendo stata concessa l'autorizzazione in origine negata.

Di qui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, il che esclude statuizioni accessorie.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce ha confermato in sede di appello cautelare quella del G.i.p. del Tribunale di Lecce in data 28/07/2023 con cui è stata negata a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990, l'autorizzazione all'effettuazione di colloqui con la moglie [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso Tarantino tramite i suoi difensori, deducendo violazione di legge anche in relazione agli artt. 18, comma 1 e 4 ord. Pen., 13 Cost. e 3 C.E.D.U. 3. I difensori hanno inviato nelle more atto di rinuncia, segnalando che era stata concessa dal G.i.p. l'autorizzazione al colloquio con la moglie. 4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. 5. L'intervenuta rinuncia è correlata al concreto venir meno dell'interesse al ricorso, essendo stata concessa l'autorizzazione in origine negata. Di qui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, il che esclude statuizioni accessorie. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così dec
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