CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 settembre 2023
Cassazione n. 00919/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla concedibilità del beneficio ex art. 163 cod.pen. e inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina con la quale l'imputata [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, in qualità di rappresentante legale ed amministratore unico della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativamente all'anno di imposta 2008. Accertato il 23 settembre 2013. 2. Avverso tale sentenza l'imputata, per il tramite il difensore di fiducia, ha rt proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt, 157 e 161 cod.pen., mancata declaratoria di prescrizione del reato al 25/03/2017. 2.2, Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 507 e 603 cod. proc. pen., in relazione al rigetto di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta all'assunzione delle testimonianze di soggetti indicati nella lista testimoniale della difesa dichiarata intempestiva e la cui ammissione veniva chiesta al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'assenza di motivazione sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla concedibilità del beneficio ex art. 163 cod.pen. e inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso, che proviene dalla Settima sezione, è fondato con riguardo al terzo motivo di ricorso. Sono manifestamente infondati il primo e secondo motivo di ricorso. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche richiamato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, la condotta del reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898, Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612). Peraltro, si è parimenti chiarito che l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, deve dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898). Nel caso di specie, all'imputata era contestato, come si evince dal capo di imputazione, la condotta dell'occultamento "o comunque" della distruzione delle scritture contabili, sicchè che detta contestazione concerne in via principale l'occultamento, reato permanente che, tenuto conto del dies a quo, individuato nella data di accertamento del 4/09/2013, data fissata dall'Agenzia delle Entrate per l'incontro con la ricorrente, che, peraltro, non si era presentata, ma che aveva assicurato la produzione delle scritture contabili, implicitamente ammettendone la attuale disponibilità, il reato non si è, a tutt'oggi, prescritto tenuto conto del disposto di cui all'art. 17 comma 1 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (sì prescriverà al 04/09/2023). 6. È parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge in relazione al rigetto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Esso è in primo luogo inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorso neppure dedotto in relazione a quali prove era stata chiesta la rinnovazione dibattimentale. Peraltro, la doglianza è, altresì, manifestamente infondata alla luce del dictum delle Sezioni Unite che hanno affermato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Ciò posto, la sentenza impugnata ha motivato sulla superfluità della rinnovazione, in considerazione del complesso degli elementi di prova e segnatamente: del ruolo rivestito dall'imputata nella società e degli obblighi connessi alla tenuta e conservazione delle scritture contabili, non suscettibili di delega e di trasferimento a terzi. Infine, alla medesima sorte non si sottrae l'ulteriore profilo di censura con riferimento alla lamentata assenza di motivazione sul rigetto della integrazione probatoria. In tema di ammissione di nuove prove, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio ditale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018 dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149) che non ricorre nel caso in scrutinio.7. Il terzo motivo di ricorso concernente la mancanza di motivazione in ordine al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena è fondato, in quanto la sentenza ha omesso di pronunciarsi sul punto nonostante lo specifico motivo di appello. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omessa pronuncia della Corte d'Appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, Catabbo, Rv. 282562; Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Marroccu, Rv. 278285). Nel resto il ricorso è inammissibile e deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della