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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 39350/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone avverso l'ordinanza n. 1657/22 del Tribunale di Catanzaro del 21/02/2023 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per artt. 110, 319-ter cod. pen. letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la durata da dodici a otto mesi della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto (ispettore del lavoro ASP di Crotone) applicata nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Crotone con ordinanza del 15 novembre 2022, previa riqualificazione dell'originaria imputazione da concorso, unitamente al collega [OSCURATO:PERSONA], in corruzione in atti giudiziari (artt. 110, 319-ter cod. pen.) in abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.).

In estrema sintesi, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un patto corruttivo tra il privato e gli indagati, per assenza di elementi indiziari in tal senso, essendosi la condotta atteggiata in termini di accettazione di una modesta regalia (una cassa di pesce ciascuno) avvenuta successivamente al controllo ispettivo, ritenuto omissivo, compiuto presso il cantiere navale del primo ([OSCURATO:PERSONA]).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero titolare delle indagini (Procura della Repubblica di Crotone), deducendo erronea applicazione sub specie di errata interpretazione dell'art. 319-ter cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza del pactum sceleris risultante dall'atomistica valutazione di circostanze di fatto emergenti dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti pretermessi, come specificamente indicati (verbale di OCP del NINV Carabinieri di Crotone del 2 aprile 2021 ed annotazione di P.G. del 29 ottobre 2021 inerente all'analisi dei tabulati telefonici dei soggetti coinvolti).

Il Pubblico Ministero impugnante ripropone, infatti, la tesi, non condivisa dal Tribunale, dell'effettiva sussistenza di un pactum sceleris tra privato e pubblici ufficiali, asseritamente desumibile dagli elementi indiziari raccolti, integrante una ipotesi di corruzione in atti giudiziari susseguente, che, come tale, postula una applicazione della misura interdittiva fino al suo termine massimo di durata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Nelle more del procedimento la misura interdittiva, ridotta nel suo termine di durata in rapporto alla diversa figura di reato ritenuta dal Tribunale (art. 323 cod. pen.), è ormai cessata alla data del 3 luglio 2023, come da attestazione presente nel fascicolo processuale.

Non per questo, tuttavia, è venuto meno l'interesse del Pubblico Ministero ad impugnare l'ordinanza del Tribunale, interesse che si definisce con riferimento all'invocato ripristino dell'imputazione provvisoria accolta dal G.i.p. (art. 319-ter cod. pen.) ed alla conseguente prospettazione di persistente attualità delle esigenze cautelari presidiate dalla misura stessa.

Ciò nondimeno il ricorso risulta inammissibile in quanto presentato per ragioni improponibili in sede di legittimità.

Con esso, infatti, la parte pubblica contesta l'apprezzamento compiuto dal Tribunale della complessiva fattispecie, ponendo in rilievo quegli elementi indiziari dai quali dovrebbe, per facta concludentia e secondo la lettura che la stessa ne fornisce, desumersi la sussistenza di un vero e proprio patto corruttivo che, però, il collegio ha in maniera motivata e con valutazioni insindacabili sul piano logico-argomentativo (v. in particolare pag. 5 ordinanza) escluso.

Si vuole, cioè, dire che con le valutazioni censurate dal Pubblico Ministero impugnante il Tribunale non ha inteso affatto escludere la configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari susseguente, che del resto la giurisprudenza di questa Corte di legittimità pacificamente ammette (per tutte v.

Sez. 6, n. 11626 del 11/02/2020, Calò, Rv. 278963), ma ha molto più semplicemente statuito che quella figura di reato non si attaglia alla fattispecie, per le ragioni diffusamente e congruamente esposte nel corpo dell'intero provvedimento.

L'impugnazione si risolve, pertanto, in una critica della decisione declinata sostanzialmente in punto di merito e di fatto e come tale estranea all'ambito proprio del vaglio di legittimità, anche in sede cautelare.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, 12 settembre 2023 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone avverso l'ordinanza n. 1657/22 del Tribunale di Catanzaro del 21/02/2023 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per artt. 110, 319-ter cod. pen. letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la durata da dodici a otto mesi della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto (ispettore del lavoro ASP di Crotone) applicata nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Crotone con ordinanza del 15 novembre 2022, previa riqualificazione dell'originaria imputazione da concorso, unitamente al collega [OSCURATO:PERSONA], in corruzione in atti giudiziari (artt. 110, 319-ter cod. pen.) in abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.). In estrema sintesi, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un patto corruttivo tra il privato e gli indagati, per assenza di elementi indiziari in tal senso, essendosi la condotta atteggiata in termini di accettazione di una modesta regalia (una cassa di pesce ciascuno) avvenuta successivamente al controllo ispettivo, ritenuto omissivo, compiuto presso il cantiere navale del primo ([OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero titolare delle indagini (Procura della Repubblica di Crotone), deducendo erronea applicazione sub specie di errata interpretazione dell'art. 319-ter cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza del pactum sceleris risultante dall'atomistica valutazione di circostanze di fatto emergenti dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti pretermessi, come specificamente indicati (verbale di OCP del NINV Carabinieri di Crotone del 2 aprile 2021 ed annotazione di P.G. del 29 ottobre 2021 inerente all'analisi dei tabulati telefonici dei soggetti coinvolti). Il Pubblico Ministero impugnante ripropone, infatti, la tesi, non condivisa dal Tribunale, dell'effettiva sussistenza di un pactum sceleris tra privato e pubblici ufficiali, asseritamente desumibile dagli elementi indiziari raccolti, integrante una ipotesi di corruzione in atti giudiziari susseguente, che, come tale, postula una applicazione della misura interdittiva fino al suo termine massimo di durata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Nelle more del procedimento la misura interdittiva, ridotta nel suo termine di durata in rapporto alla diversa figura di reato ritenuta dal Tribunale (art. 323 cod. pen.), è ormai cessata alla data del 3 luglio 2023, come da attestazione presente nel fascicolo processuale. Non per questo, tuttavia, è venuto meno l'interesse del Pubblico Ministero ad impugnare l'ordinanza del Tribunale, interesse che si definisce con riferimento all'invocato ripristino dell'imputazione provvisoria accolta dal G.i.p. (art. 319-ter cod. pen.) ed alla conseguente prospettazione di persistente attualità delle esigenze cautelari presidiate dalla misura stessa. Ciò nondimeno il ricorso risulta inammissibile in quanto presentato per ragioni improponibili in sede di legittimità. Con esso, infatti, la parte pubblica contesta l'apprezzamento compiuto dal Tribunale della complessiva fattispecie, ponendo in rilievo quegli elementi indiziari dai quali dovrebbe, per facta concludentia e secondo la lettura che la stessa ne fornisce, desumersi la sussistenza di un vero e proprio patto corruttivo che, però, il collegio ha in maniera motivata e con valutazioni insindacabili sul piano logico-argomentativo (v. in particolare pag. 5 ordinanza) escluso. Si vuole, cioè, dire che con le valutazioni censurate dal Pubblico Ministero impugnante il Tribunale non ha inteso affatto escludere la configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari susseguente, che del resto la giurisprudenza di questa Corte di legittimità pacificamente ammette (per tutte v. Sez. 6, n. 11626 del 11/02/2020, Calò, Rv. 278963), ma ha molto più semplicemente statuito che quella figura di reato non si attaglia alla fattispecie, per le ragioni diffusamente e congruamente esposte nel corpo dell'intero provvedimento. L'impugnazione si risolve, pertanto, in una critica della decisione declinata sostanzialmente in punto di merito e di fatto e come tale estranea all'ambito proprio del vaglio di legittimità, anche in sede cautelare. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 12 settembre 2023 Il cons
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