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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 00433/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'i marzo 2022, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3 lett. a), b) d) e 3-ter lett. b, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo A della provvisoria contestazione: perché in concorso con altri soggetti, in violazione delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, compiva atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di più di 70 extracomunitari, trasportandoli clandestinamente a bordo di una imbarcazione in legno ed esponendoli a pericolo di vita, date le precarie condizioni di sicurezza in cui avveniva la traversata e l'assenza di dispositivi di salvataggio, al fine di trarne profitto), 110 e 575 cod. pen. (capo B della provvisoria contestazione: per avere, in concorso con altri e in occasione della condotta descritta al precedente capo di imputazione, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava assieme agli altri migranti nella stiva dell'imbarcazione).

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato., deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 64 e 370 cod. proc. pen..

Premesso che la gravità indiziaria a carico del proprio assistito è stata basata sul contenuto delle dichiarazioni accusatorie di alcuni migranti, indagati di procedimento connesso (come, peraltro, evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata), assunte in assenza del difensore di ufficio loro nominato, legittimamente impedito, il suddetto difensore ha sostenuto che dette dichiarazioni sarebbero inutilizzabili; ha osservato che "tale inutilizzabilità è da considerarsi (almeno) di regola assoluta perché attinente a un elemento probatorio promanante da fonte di prova impura.

3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, quindi va rigettato.

E' pur vero che il Tribunale di Palermo ha messo in evidenza che i migranti, i quali avevano reso dichiarazioni accusatorie anche nei confronti del ricorrente, erano soggetti coindagati in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d.

Igs. n. 286 del 1998; tuttavia, il Collegio osserva che - secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte - "con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, sono utilizzabili le dichiarazioni erga alios rese da un coindagato senza l'assistenza del difensore, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità, a norma dell'art. 197- bis, comma quinto/cod. proc. pen., è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese" (Cass. Sez. 6, n. 4230 del 26/11/2007, Rv. 238720 - 01; Cass. Sez. 2, n. 39644 del 09/07/2004, Rv. 230364 - 01).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso, il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i marzo 2022, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3 lett. a), b) d) e 3-ter lett. b, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo A della provvisoria contestazione: perché in concorso con altri soggetti, in violazione delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, compiva atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di più di 70 extracomunitari, trasportandoli clandestinamente a bordo di una imbarcazione in legno ed esponendoli a pericolo di vita, date le precarie condizioni di sicurezza in cui avveniva la traversata e l'assenza di dispositivi di salvataggio, al fine di trarne profitto), 110 e 575 cod. pen. (capo B della provvisoria contestazione: per avere, in concorso con altri e in occasione della condotta descritta al precedente capo di imputazione, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava assieme agli altri migranti nella stiva dell'imbarcazione). 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato., deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 64 e 370 cod. proc. pen.. Premesso che la gravità indiziaria a carico del proprio assistito è stata basata sul contenuto delle dichiarazioni accusatorie di alcuni migranti, indagati di procedimento connesso (come, peraltro, evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata), assunte in assenza del difensore di ufficio loro nominato, legittimamente impedito, il suddetto difensore ha sostenuto che dette dichiarazioni sarebbero inutilizzabili; ha osservato che "tale inutilizzabilità è da considerarsi (almeno) di regola assoluta perché attinente a un elemento probatorio promanante da fonte di prova impura. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, quindi va rigettato. E' pur vero che il Tribunale di Palermo ha messo in evidenza che i migranti, i quali avevano reso dichiarazioni accusatorie anche nei confronti del ricorrente, erano soggetti coindagati in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998; tuttavia, il Collegio osserva che - secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte - "con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, sono utilizzabili le dichiarazioni erga alios rese da un coindagato senza l'assistenza del difensore, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità, a norma dell'art. 197- bis, comma quinto/cod. proc. pen., è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese" (Cass. Sez. 6, n. 4230 del 26/11/2007, Rv. 238720 - 01; Cass. Sez. 2, n. 39644 del 09/07/2004, Rv. 230364 - 01). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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