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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 11782/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6880/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST.DI TARANTOn. 368/2019 depositata i l 10/07/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Taranto ha accolto la domanda della società oggi ricorrente, condannando al Asl al pagamento della somma, pari a euro 354.719,18, pretesa per prestazioni sanitarie (dialisi, prestazioni indicate con lettera H); dette prestazioni secondo la società erano state illegittimamente escluse dall'oggetto contrattuale in quanto “erogabili solo all'interno di ambulatori situati in ambito ospedaliero”, in virtù di una delibera di approvazione dello schema contrattuale illegittima e in quanto tale impugnata dalla società davanti al TAR, che l’aveva annullata. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto gravame che la Corte d'appello ha accolto, dando atto che il contratto era stato firmato dal Centro dialisi con una riserva sulla validità ed efficacia delle clausole 1 e 2 di cui alle prestazioni in oggetto e condizionate all'esito del giudizio pendente davanti al TAR; tuttavia ha ritenuto irrilevante questa riserva perché non sottoscritta dall'Asl; ha inoltre rilevato che le sentenze del giudice amministrativo non hanno diretta incidenza sulle posizioni soggettive della parte privata, potendo soltanto annullare l'atto amministrativo e obbligare l'amministrazione a conformarsi; ha quindi osservato che nella specie l'Asl ha dato esecuzione alla sentenza del TAR solo per le convenzioni del 2017, cioè per il futuro e non retroattivamente, e la sentenza invocata dalla parte richiederebbe un giudizio di ottemperanza dopo il passaggio in giudicato della pronunzia favorevole al privato.

Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato la condanna al pagamento della somma di euro 354.719,18 oltre accessori.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Centro dialisi, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso.

Il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore Generale Mario F resa, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 33,98,112 e segg., del D.lgs. n. 104/2100 (CPA) nonché degli artt. 102,103,113 Cost.

La società ricorrente deduce che l’annullamento della delibera a monte, -oggi divenuto definitivo, come da sentenza del Consiglio di Stato n. 3542/2023 , allegata in atti con memoria - comporta la invalidità e inefficacia della clausola accettata con riserva, dal momento che la volontà dell'amministrazione si è manifestata in adempimento di quella delibera.

Non trattandosi di un contratto pubblico di appalto di lavori, servizi e forniture, nel qual caso avrebbero trovato applicazione gli artt. 120-125 e l’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010 (Cod. proc. amm.), con giurisdizione dello stesso G.A. a pronunciarsi sulla “inefficacia” del contratto in esito ad un’aggiudicazione poi annullata, gli effetti che si riverberano sul contratto scaturenti dall’annullamento del presupposto provvedimento amministrativo (deliberazione direttoriale n. 1650/2016, in particolare della clausola sub art. 1, ultimo periodo, dello schema contrattuale con essa approvato) ben possono essere fatti valere dal privato contraente (l’esponente [OSCURATO:PERSONA]), agendo innanzi al giudice ordinario mediante l’azione civilistica diretta ad accertare la conseguenziale inefficacia invalidità o inoperatività della relativa clausola contrattuale.

La ricorrente deduce che la condizione/riserva apposta in calce al contratto stipulato il 14/02/2017 seppur unilaterale, rileva tuttavia quantomeno in termini di mancata acquiescenza alla clausola mediante la quale si escludeva l’erogabilità e la remunerabilità delle prestazioni contrassegnate dalla lett.

“H”. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 161 c.p.c. e l’omessa pronuncia in relazione all'eccezione di inammissibilità del primo motivo d'appello; la parte deduce che con la comparsa di costituzione in appello aveva dedotto l'inammissibilità di tale motivo, perché la parte non aveva censurato adeguatamente la ragione decisoria dell'ordinanza di primo grado, dal momento che il primo giudice non aveva affatto affermato che il diritto alla remunerazione delle prestazioni di cui alla lettera H per l'anno 2016 fosse l'effetto immediato della sentenza del TAR di Lecce, quanto fatto ricorso al principio della posizione di interdipendenza che lega la serie procedimentale a quella contrattuale.

Pertanto l'annullamento dello schema contrattuale approvato con la delibera del direttore comportava, secondo il ragionamento del primo giudice, travisato dall’appellante, anche l'inefficacia delle corrispondenti clausole contenute nel contratto stipulato tra le parti. 3.- Il Procuratore g enerale, nella sua requisitoria scritta, osserva che la sentenza impugnata è errata, laddove esclude l’esperibilità dell’azione giudiziaria ordinaria per la condanna della ASL al pagamento delle somme pretese dal [OSCURATO:PERSONA], assumendo che parte creditrice debba esperire il giudizio di ottemperanza in conseguenza della sentenza del G.A., di annullamento del provvedimento amministrativo posto “a monte” del contratto stipulato tra le parti.

Rileva che il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo e l’azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario ben possono coesistere, trattandosi, il primo, di rimedio complementare, non incompatibile con il secondo (cfr. Cass., sez. un., 18 febbraio 1994, n. 1593).

Nel caso di specie, peraltro, l’atto amministrativo presupposto, che è stato annullato, è atto della Regione, mentre il [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti della ASL per il pagamento di somme che assume dovute in conseguenza dell’azione di invalidità/inefficacia del contratto stipulato in conseguenza del provvedimento annullato. 4.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini che seguono 3.1.- La Corte d’appello ha respinto la domanda del Centro, accolta dal Tribunale, ritenendo che il privato non avrebbe potuto fare altro che il giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo, atteso che la sentenza del giudice amministrativo non produrrebbe effetto sulle pattuizioni private.

L’assunto, come evidenzia anche il Procuratore generale, è erroneo, non avendo tenuto conto del legame tra la delibera amministrativa, approvativa dello schema contrattuale, ed il successivo contratto.

Con riferimento alle clausole numero 1 e 2, qui oggetto di contenzioso (prestazioni H), l'Asl ha manifestato la sua volontà nei termini in cui era vincolata dalla delibera che approvava lo schema di contratto, ed il contraente ha manifestato una volontà con riserva, o meglio condizionata, subordinatamente cioè al giudizio di impugnazione promosso davanti al TAR e oggi divenuto definitivo.

Il giudizio amministrativo si è concluso nel senso di ritenere illegittima, in quanto non supportata da una previsione espressa, né da una ragione logica, la permanenza del divieto di erogabilità di talune prestazioni dialitiche da parte delle strutture extra ospedaliere.

Va considerato che le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. sono erogate agli assistiti in base ad un contratto ‒ che accede all'accreditamento ‒ concluso in forma scritta con la P.A., avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo (Cass.

S.U. 35092/2023; cfr. pure Cass. 10154/2023).

Nei contratti di natura privatistica stipulati con la P.A., come quello in esame, è ben possibile che lo schema contrattuale venga predisposto, con atto amministrativo autoritativo, dall’amministrazione e sottoposto al privato che lo sottoscrive.

Tuttavia, qualora l’intero schema o parte di esso venga annullato ‒ o dalla stessa amministrazione predisponente in sede di autotutela o di controllo, oppure dal giudice amministrativo ‒ viene a mancare uno degli elementi necessari per l’esistenza del contratto, ai sensi dell’art. 1325 c.c., con conseguente nullità totale o parziale dello stesso, ai sensi dell’art. 1418 c.c.

Così si è affermato che la delibera con la quale il competente organo della P.A. autorizzi la stipula di un contratto con un privato deve dirsi giuridicamente inesistente, qualora venga successivamente annullata in sede di controllo di legittimità,con conseguente nullità - e non semplice annullabilità - del contratto "de quo" per assenza del requisito dell'accordo delle parti (artt. 1325 n. 1 e 1418 cod. civ.) (Cass. 193/2002; Cass. 10123/2007).

Nel caso di specie, per effetto dell’annullamento da parte del G.A. della delibera n. 1650/2016, nella parte in cui escludeva l’erogabilità e la remunerabilità delle prestazioni contrassegnate con la lett.

“H” , si è venuta a determinare una nullità parziale dell’oggetto delcontratto, poiché con riferimento alle clausole che escludono quelle specifiche prestazioni dall’oggetto contrattuale, la volontà della Asl non può dirsi validamente manifestata, essendo venuto meno , in parte qua , l’atto che autorizzava l’inclusione in contratto di siffatte clausole (che prevedevano l’esclusione delle prestazioni c.d.

H), né esse sono state accettate dalla controparte per effetto della riserva espressa, e di conseguenza, mancando l’accordo sul punto, nell’oggetto del contratto viene meno la clausola (o le clausole) relative a quello specifico divieto.

Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto , in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di appello di Lecce , sezione distaccata di Tara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6880/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST.DI TARANTOn. 368/2019 depositata i l 10/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Taranto ha accolto la domanda della società oggi ricorrente, condannando al Asl al pagamento della somma, pari a euro 354.719,18, pretesa per prestazioni sanitarie (dialisi, prestazioni indicate con lettera H); dette prestazioni secondo la società erano state illegittimamente escluse dall'oggetto contrattuale in quanto “erogabili solo all'interno di ambulatori situati in ambito ospedaliero”, in virtù di una delibera di approvazione dello schema contrattuale illegittima e in quanto tale impugnata dalla società davanti al TAR, che l’aveva annullata. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto gravame che la Corte d'appello ha accolto, dando atto che il contratto era stato firmato dal Centro dialisi con una riserva sulla validità ed efficacia delle clausole 1 e 2 di cui alle prestazioni in oggetto e condizionate all'esito del giudizio pendente davanti al TAR; tuttavia ha ritenuto irrilevante questa riserva perché non sottoscritta dall'Asl; ha inoltre rilevato che le sentenze del giudice amministrativo non hanno diretta incidenza sulle posizioni soggettive della parte privata, potendo soltanto annullare l'atto amministrativo e obbligare l'amministrazione a conformarsi; ha quindi osservato che nella specie l'Asl ha dato esecuzione alla sentenza del TAR solo per le convenzioni del 2017, cioè per il futuro e non retroattivamente, e la sentenza invocata dalla parte richiederebbe un giudizio di ottemperanza dopo il passaggio in giudicato della pronunzia favorevole al privato. Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato la condanna al pagamento della somma di euro 354.719,18 oltre accessori. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Centro dialisi, affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso. Il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore Generale Mario F resa, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 33,98,112 e segg., del D.lgs. n. 104/2100 (CPA) nonché degli artt. 102,103,113 Cost. La società ricorrente deduce che l’annullamento della delibera a monte, -oggi divenuto definitivo, come da sentenza del Consiglio di Stato n. 3542/2023 , allegata in atti con memoria - comporta la invalidità e inefficacia della clausola accettata con riserva, dal momento che la volontà dell'amministrazione si è manifestata in adempimento di quella delibera. Non trattandosi di un contratto pubblico di appalto di lavori, servizi e forniture, nel qual caso avrebbero trovato applicazione gli artt. 120-125 e l’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010 (Cod. proc. amm.), con giurisdizione dello stesso G.A. a pronunciarsi sulla “inefficacia” del contratto in esito ad un’aggiudicazione poi annullata, gli effetti che si riverberano sul contratto scaturenti dall’annullamento del presupposto provvedimento amministrativo (deliberazione direttoriale n. 1650/2016, in particolare della clausola sub art. 1, ultimo periodo, dello schema contrattuale con essa approvato) ben possono essere fatti valere dal privato contraente (l’esponente [OSCURATO:PERSONA]), agendo innanzi al giudice ordinario mediante l’azione civilistica diretta ad accertare la conseguenziale inefficacia invalidità o inoperatività della relativa clausola contrattuale. La ricorrente deduce che la condizione/riserva apposta in calce al contratto stipulato il 14/02/2017 seppur unilaterale, rileva tuttavia quantomeno in termini di mancata acquiescenza alla clausola mediante la quale si escludeva l’erogabilità e la remunerabilità delle prestazioni contrassegnate dalla lett. “H”. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 161 c.p.c. e l’omessa pronuncia in relazione all'eccezione di inammissibilità del primo motivo d'appello; la parte deduce che con la comparsa di costituzione in appello aveva dedotto l'inammissibilità di tale motivo, perché la parte non aveva censurato adeguatamente la ragione decisoria dell'ordinanza di primo grado, dal momento che il primo giudice non aveva affatto affermato che il diritto alla remunerazione delle prestazioni di cui alla lettera H per l'anno 2016 fosse l'effetto immediato della sentenza del TAR di Lecce, quanto fatto ricorso al principio della posizione di interdipendenza che lega la serie procedimentale a quella contrattuale. Pertanto l'annullamento dello schema contrattuale approvato con la delibera del direttore comportava, secondo il ragionamento del primo giudice, travisato dall’appellante, anche l'inefficacia delle corrispondenti clausole contenute nel contratto stipulato tra le parti. 3.- Il Procuratore g enerale, nella sua requisitoria scritta, osserva che la sentenza impugnata è errata, laddove esclude l’esperibilità dell’azione giudiziaria ordinaria per la condanna della ASL al pagamento delle somme pretese dal [OSCURATO:PERSONA], assumendo che parte creditrice debba esperire il giudizio di ottemperanza in conseguenza della sentenza del G.A., di annullamento del provvedimento amministrativo posto “a monte” del contratto stipulato tra le parti. Rileva che il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo e l’azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario ben possono coesistere, trattandosi, il primo, di rimedio complementare, non incompatibile con il secondo (cfr. Cass., sez. un., 18 febbraio 1994, n. 1593). Nel caso di specie, peraltro, l’atto amministrativo presupposto, che è stato annullato, è atto della Regione, mentre il [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti della ASL per il pagamento di somme che assume dovute in conseguenza dell’azione di invalidità/inefficacia del contratto stipulato in conseguenza del provvedimento annullato. 4.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini che seguono 3.1.- La Corte d’appello ha respinto la domanda del Centro, accolta dal Tribunale, ritenendo che il privato non avrebbe potuto fare altro che il giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo, atteso che la sentenza del giudice amministrativo non produrrebbe effetto sulle pattuizioni private. L’assunto, come evidenzia anche il Procuratore generale, è erroneo, non avendo tenuto conto del legame tra la delibera amministrativa, approvativa dello schema contrattuale, ed il successivo contratto. Con riferimento alle clausole numero 1 e 2, qui oggetto di contenzioso (prestazioni H), l'Asl ha manifestato la sua volontà nei termini in cui era vincolata dalla delibera che approvava lo schema di contratto, ed il contraente ha manifestato una volontà con riserva, o meglio condizionata, subordinatamente cioè al giudizio di impugnazione promosso davanti al TAR e oggi divenuto definitivo. Il giudizio amministrativo si è concluso nel senso di ritenere illegittima, in quanto non supportata da una previsione espressa, né da una ragione logica, la permanenza del divieto di erogabilità di talune prestazioni dialitiche da parte delle strutture extra ospedaliere. Va considerato che le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. sono erogate agli assistiti in base ad un contratto ‒ che accede all'accreditamento ‒ concluso in forma scritta con la P.A., avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo (Cass. S.U. 35092/2023; cfr. pure Cass. 10154/2023). Nei contratti di natura privatistica stipulati con la P.A., come quello in esame, è ben possibile che lo schema contrattuale venga predisposto, con atto amministrativo autoritativo, dall’amministrazione e sottoposto al privato che lo sottoscrive. Tuttavia, qualora l’intero schema o parte di esso venga annullato ‒ o dalla stessa amministrazione predisponente in sede di autotutela o di controllo, oppure dal giudice amministrativo ‒ viene a mancare uno degli elementi necessari per l’esistenza del contratto, ai sensi dell’art. 1325 c.c., con conseguente nullità totale o parziale dello stesso, ai sensi dell’art. 1418 c.c. Così si è affermato che la delibera con la quale il competente organo della P.A. autorizzi la stipula di un contratto con un privato deve dirsi giuridicamente inesistente, qualora venga successivamente annullata in sede di controllo di legittimità,con conseguente nullità - e non semplice annullabilità - del contratto "de quo" per assenza del requisito dell'accordo delle parti (artt. 1325 n. 1 e 1418 cod. civ.) (Cass. 193/2002; Cass. 10123/2007). Nel caso di specie, per effetto dell’annullamento da parte del G.A. della delibera n. 1650/2016, nella parte in cui escludeva l’erogabilità e la remunerabilità delle prestazioni contrassegnate con la lett. “H” , si è venuta a determinare una nullità parziale dell’oggetto delcontratto, poiché con riferimento alle clausole che escludono quelle specifiche prestazioni dall’oggetto contrattuale, la volontà della Asl non può dirsi validamente manifestata, essendo venuto meno , in parte qua , l’atto che autorizzava l’inclusione in contratto di siffatte clausole (che prevedevano l’esclusione delle prestazioni c.d. H), né esse sono state accettate dalla controparte per effetto della riserva espressa, e di conseguenza, mancando l’accordo sul punto, nell’oggetto del contratto viene meno la clausola (o le clausole) relative a quello specifico divieto. Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto , in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di appello di Lecce , sezione distaccata di Tara