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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 32171/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 14051/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle [OSCURATO:PERSONA]Oro n. 108 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa giusto mandato in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ca ss io doro n. 1/A , presso lo studio dell’ a vvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. rappresentata e difesa giusto mandato in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed Rg14051/2021 elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 82 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent i - avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranton. 397/2020, pubblicata in data 20 / 11 /20 2 0 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello diLecce-sezione distaccata di Taranto ha riformato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. in solido con il [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 43.444,88 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di quella di € 70.666,96 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oltre accessori e spese di lite.

Il Tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità delle Banche per aver erroneamente comunicato alle società il c.d.

“bene emissione” in relazione a quattro assegni circolari emessi per il pagamento di forniture.

In particolare, il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità delle banche che, interpellate per le vie brevi ([OSCURATO:SOCIETA] telefonicamente e tramite trasmissione via fax di due assegni, MPS con diretta visione dei titoli), avrebbero assicurato la regolarità dei titoli,nonostante l’evidente falsità ictu oculirilevabile dall’occhio esperto del funzionario di banca.

La corte distrettuale,viceversa, ha ritenuto che l’indicazione nei titoli della “filiale n. 8 via S. [OSCURATO:PERSONA]Assisi – Maddaloni (CE) ” appaia chiaramente riferibile alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Torre del Greco cui l’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva destinato un cospicuo numero di assegni circolari in bianco, trafugati ben tre anni prima della negoziazionecioè il 7/10/2002 ed oggetto di sequestro da parte della Procura di Napoli.

Tra l’altro ad avviso della corte di merito gli assegni trafugati in bianco e già precompilati erano da ritenersi autentici, atteso che la dicitura relativa alla filiale in questione era originaria ed originale.Rg14051/2021 Inoltre, la errata punzonatura di due assegni non poteva essere ritenuta una evidente anomalia come ritenuto in sede di CTU, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado.

Oltre a ciò, l’accertamento della falsità di due degli assegni operato dal funzionario [OSCURATO:SOCIETA] 7-10 giorni dopo i fatti di causa è, ad avviso della Corte, irrilevante in quanto effettuata a truffa già consumata,allorquando gli assegni erano stati accertati come falsi in stanza di compensazione.

In sintesi, la corte di secondo grado ha ritenuto insussistente l’evidente falsità dei titoli nell’ambito della sommaria ed informale verifica richiesta alle due banche, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità.

2. La sentenza pubblicata il 20/11/2020, non notificataè stata impugnata con ricorso in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] già soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assistito da tre motivi di ricorso.Si sono costituit i [OSCURATO:SOCIETA] e Banca M .

P .

S .

S.p. a . con separati controricorsi, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Partericorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrent i lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sia per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione che per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

La Corte di Appello avrebbeomesso di valutare la circostanza anomala che sotto la dicitura [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. vi fosse l’ulteriore dicitura “filiale n. 8 via S. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Ce)”, sebbene il predetto istituto non avessepacificamente filiali, come accertato dal CTU, avendo solo sedi senza sportelli al pubblico in Milano e Roma, come emergente, altresì, dal documento dell’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che rileva che tale circostanza è nota a tutto il circuito bancario.

L’anomalia sarebbe confermata, altresì, dalla Rg14051/2021 mancanza di una “S” in un assegno relativamente alla dicitura S. [OSCURATO:PERSONA]Assisi.

Ad avviso dei ricorrenti, la corte distrettuale non avrebbe posto a fondamento della decisione quanto emergente dalla CTU e dall’anzidetto documento, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché avrebbe valutato le prove in violazione del principio del prudente apprezzamento come sancito dall’art. 116 c.p.c..

Inoltre, la corte di merito avrebbe travisato i fatti utilizzando in sentenza un’informazione probatoria contraddetta da uno specifico atto processuale.

2. Con il secondo motivo di censura si contesta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3la violazione falsa applicazione de gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. nonché il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,sia per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione che per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

La corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti gli errori di perforazione su due dei quattro assegni di cui è causa sulla base di un giudizio presuntivo privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Inoltre, la motivazione del giudice di secondo grado sarebbe illogica e contraddittoria in relazione alla circostanza costituita dalla errata perforazione degli assegni che avrebbe dovuto essere riconosciuta dall’occhio attento del funzionario di banca.

3. Con il terzo e ultimo mezzo si lamenta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3la violazione falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sia per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione che per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

In particolare, la corte avrebbe travisato la prova costituita dal fatto che al furto dei moduli trafugati in bianco era stata data la prescritta pubblicità nel terminale della Centrale CAI, per cui non poteva che ritenersi accertata la negligenza della Banca.

Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che al Rg14051/2021 furto dei moduli trafugati in bianco era stata data la prescritta pubblicità all’intero circuito bancario, per cui le Banche avrebbero dovuto effettuare ulteriori controlli che invece non sono stati negligentemente svolti.

Il primo motivo è inammissibile.

Va al riguardo premesso che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.( cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017).

Più precisamente in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda lapropria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.([OSCURATO:PERSONA]. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024).

Ciò premesso, con la censura in esame i ricorrenti richiedono a questa Corte di rivalutare la circostanza asseritamente anomala che sotto la dicitura [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. vi fosse l’ulteriore dicitura “filiale n. 8 via S. [OSCURATO:PERSONA]Assisi-Maddaloni (Ce)”, sebbene il predetto istituto non abbiapacificamente filiali, come accertato dal CTU, avendo solo sedi senza sportelli al pubblico in Milano Rg14051/2021 e Roma, come emergente, altresì, dal documento dell’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che rileva che tale circostanza è nota a tutto il circuito bancario.

Orbene, la corte distrettuale ha offerto una valutazione delle emergenze probatorie diversa da quella proposta dagli odierni ricorrenti,nella misura in cui ha ritenuto che l’indicazione nei titoli della “filiale n. 8 via S. [OSCURATO:PERSONA]Assisi – Maddaloni (CE)” appare chiaramente riferibile alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Torre del Greco cui l’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva destinato un cospicuo numero di assegni circolari in bianco risultati trafugati in bianco e già precompilati, per cui erano da ritenersi autentici, atteso che la dicitura relativa alla filiale in questione era originaria ed originale.

Inoltre, la errata punzonatura di due assegni non poteva essere ritenuta una evidente anomalia come ritenuto in sede di CTU, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado.

Oltre a ciò, l’accertamento della falsità di due degli assegni operato dal funzionario [OSCURATO:SOCIETA] 7-10 giorni dopo i fatti di causa è stato ritenuto irrilevante in quanto effettuato a truffa già consumata, allorquando gli assegni erano stati accertati come falsi in stanza di compensazione.

Il motivo di impugnazione, con cui la parte ricorrente sostiene un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, è dunque inammissibile.

La censura di omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1°, n.5 c.p.c.) si scontra col principio per cui «il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove ilfatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il Rg14051/2021 vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» (SS.UU. 2024/5792).

Di contro la censura formulata in questa sede si sostanzia nella semplice richiesta di rivalutazione della falsità degli assegni, che viceversa sulla scorta del materiale probatorio acquisito al giudizio è stata ritenuta insussistente dalla corte territoriale.

Anche il secondo ed il terzo motivo, frammenti di un’unica censura, sono inammissibili.

Ancora una volta si richiede a questa Corte una rivalutazione del merito, laddove il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili.

L'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferitoil potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.7921/2011).

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna parte ricorrente al le spese processuali, che liquida in € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 14051/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle [OSCURATO:PERSONA]Oro n. 108 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa giusto mandato in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ca ss io doro n. 1/A , presso lo studio dell’ a vvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. rappresentata e difesa giusto mandato in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed Rg14051/2021 elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 82 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent i - avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranton. 397/2020, pubblicata in data 20 / 11 /20 2 0 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello diLecce-sezione distaccata di Taranto ha riformato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. in solido con il [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di € 43.444,88 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di quella di € 70.666,96 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oltre accessori e spese di lite. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità delle Banche per aver erroneamente comunicato alle società il c.d. “bene emissione” in relazione a quattro assegni circolari emessi per il pagamento di forniture. In particolare, il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità delle banche che, interpellate per le vie brevi ([OSCURATO:SOCIETA] telefonicamente e tramite trasmissione via fax di due assegni, MPS con diretta visione dei titoli), avrebbero assicurato la regolarità dei titoli,nonostante l’evidente falsità ictu oculirilevabile dall’occhio esperto del funzionario di banca. La corte distrettuale,viceversa, ha ritenuto che l’indicazione nei titoli della “filiale n. 8 via S. [OSCURATO:PERSONA]Assisi – Maddaloni (CE) ” appaia chiaramente riferibile alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Torre del Greco cui l’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva destinato un cospicuo numero di assegni circolari in bianco, trafugati ben tre anni prima della negoziazionecioè il 7/10/2002 ed oggetto di sequestro da parte della Procura di Napoli. Tra l’altro ad avviso della corte di merito gli assegni trafugati in bianco e già precompilati erano da ritenersi autentici, atteso che la dicitura relativa alla filiale in questione era originaria ed originale.Rg14051/2021 Inoltre, la errata punzonatura di due assegni non poteva essere ritenuta una evidente anomalia come ritenuto in sede di CTU, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Oltre a ciò, l’accertamento della falsità di due degli assegni operato dal funzionario [OSCURATO:SOCIETA] 7-10 giorni dopo i fatti di causa è, ad avviso della Corte, irrilevante in quanto effettuata a truffa già consumata,allorquando gli assegni erano stati accertati come falsi in stanza di compensazione. In sintesi, la corte di secondo grado ha ritenuto insussistente l’evidente falsità dei titoli nell’ambito della sommaria ed informale verifica richiesta alle due banche, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità. 2. La sentenza pubblicata il 20/11/2020, non notificataè stata impugnata con ricorso in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] già soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assistito da tre motivi di ricorso.Si sono costituit i [OSCURATO:SOCIETA] e Banca M . P . S . S.p. a . con separati controricorsi, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Partericorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrent i lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sia per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione che per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. La Corte di Appello avrebbeomesso di valutare la circostanza anomala che sotto la dicitura [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. vi fosse l’ulteriore dicitura “filiale n. 8 via S. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Ce)”, sebbene il predetto istituto non avessepacificamente filiali, come accertato dal CTU, avendo solo sedi senza sportelli al pubblico in Milano e Roma, come emergente, altresì, dal documento dell’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che rileva che tale circostanza è nota a tutto il circuito bancario. L’anomalia sarebbe confermata, altresì, dalla Rg14051/2021 mancanza di una “S” in un assegno relativamente alla dicitura S. [OSCURATO:PERSONA]Assisi. Ad avviso dei ricorrenti, la corte distrettuale non avrebbe posto a fondamento della decisione quanto emergente dalla CTU e dall’anzidetto documento, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché avrebbe valutato le prove in violazione del principio del prudente apprezzamento come sancito dall’art. 116 c.p.c.. Inoltre, la corte di merito avrebbe travisato i fatti utilizzando in sentenza un’informazione probatoria contraddetta da uno specifico atto processuale. 2. Con il secondo motivo di censura si contesta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3la violazione falsa applicazione de gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. nonché il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,sia per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione che per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. La corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti gli errori di perforazione su due dei quattro assegni di cui è causa sulla base di un giudizio presuntivo privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Inoltre, la motivazione del giudice di secondo grado sarebbe illogica e contraddittoria in relazione alla circostanza costituita dalla errata perforazione degli assegni che avrebbe dovuto essere riconosciuta dall’occhio attento del funzionario di banca. 3. Con il terzo e ultimo mezzo si lamenta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3la violazione falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sia per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione che per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. In particolare, la corte avrebbe travisato la prova costituita dal fatto che al furto dei moduli trafugati in bianco era stata data la prescritta pubblicità nel terminale della Centrale CAI, per cui non poteva che ritenersi accertata la negligenza della Banca. Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che al Rg14051/2021 furto dei moduli trafugati in bianco era stata data la prescritta pubblicità all’intero circuito bancario, per cui le Banche avrebbero dovuto effettuare ulteriori controlli che invece non sono stati negligentemente svolti. Il primo motivo è inammissibile. Va al riguardo premesso che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.( cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017). Più precisamente in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda lapropria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.([OSCURATO:PERSONA]. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024). Ciò premesso, con la censura in esame i ricorrenti richiedono a questa Corte di rivalutare la circostanza asseritamente anomala che sotto la dicitura [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. vi fosse l’ulteriore dicitura “filiale n. 8 via S. [OSCURATO:PERSONA]Assisi-Maddaloni (Ce)”, sebbene il predetto istituto non abbiapacificamente filiali, come accertato dal CTU, avendo solo sedi senza sportelli al pubblico in Milano Rg14051/2021 e Roma, come emergente, altresì, dal documento dell’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che rileva che tale circostanza è nota a tutto il circuito bancario. Orbene, la corte distrettuale ha offerto una valutazione delle emergenze probatorie diversa da quella proposta dagli odierni ricorrenti,nella misura in cui ha ritenuto che l’indicazione nei titoli della “filiale n. 8 via S. [OSCURATO:PERSONA]Assisi – Maddaloni (CE)” appare chiaramente riferibile alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Torre del Greco cui l’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva destinato un cospicuo numero di assegni circolari in bianco risultati trafugati in bianco e già precompilati, per cui erano da ritenersi autentici, atteso che la dicitura relativa alla filiale in questione era originaria ed originale. Inoltre, la errata punzonatura di due assegni non poteva essere ritenuta una evidente anomalia come ritenuto in sede di CTU, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Oltre a ciò, l’accertamento della falsità di due degli assegni operato dal funzionario [OSCURATO:SOCIETA] 7-10 giorni dopo i fatti di causa è stato ritenuto irrilevante in quanto effettuato a truffa già consumata, allorquando gli assegni erano stati accertati come falsi in stanza di compensazione. Il motivo di impugnazione, con cui la parte ricorrente sostiene un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, è dunque inammissibile. La censura di omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1°, n.5 c.p.c.) si scontra col principio per cui «il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove ilfatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il Rg14051/2021 vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» (SS.UU. 2024/5792). Di contro la censura formulata in questa sede si sostanzia nella semplice richiesta di rivalutazione della falsità degli assegni, che viceversa sulla scorta del materiale probatorio acquisito al giudizio è stata ritenuta insussistente dalla corte territoriale. Anche il secondo ed il terzo motivo, frammenti di un’unica censura, sono inammissibili. Ancora una volta si richiede a questa Corte una rivalutazione del merito, laddove il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili. L'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferitoil potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.7921/2011). In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al le spese processuali, che liquida in € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali
Sentenza Cassazione n. 32171/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris