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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:183
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 marzo 2011 – Commissione / Slovenia (causa C‑365/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Controllo dell’inquinamento – Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente» Ricorso per inadempimento – [OSCURATO:PERSONA] della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Obbligo di presentare un’esposizione coerente e dettagliata delle censure – Portata (Art. 258 TFUE) (v. punti 19-20) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41) e dell’art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1) – Mancata adozione delle misure necessarie affinché le concentrazioni di PM 10 nell’aria ambiente non superassero i valori limite fissati.

Dispositivo 1) Avendo superato, per gli anni 2005 – 2007, i valori limite applicabili alle concentrazioni annuali e giornaliere di PM10 nell’aria ambiente, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. 2) La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 marzo 2011 – Commissione / Slovenia (causa C‑365/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Controllo dell’inquinamento – Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente» Ricorso per inadempimento – [OSCURATO:PERSONA] della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Obbligo di presentare un’esposizione coerente e dettagliata delle censure – Portata (Art. 258 TFUE) (v. punti 19-20) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41) e dell’art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1) – Mancata adozione delle misure necessarie affinché le concentrazioni di PM 10 nell’aria ambiente non superassero i valori limite fissati. Dispositivo 1) Avendo superato, per gli anni 2005 – 2007, i valori limite applicabili alle concentrazioni annuali e giornaliere di PM10 nell’aria ambiente, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. 2) La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.