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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 21583/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2856-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore pro tempore, della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] FASSOLO 5 GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 02856 sez.

M1 -ud. 14-06-2022 -2- -controricorrente - avverso il decreto n. 1/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositato il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], agendo quale amministratore della Comunione dei coutenti dell’ascensore esterno del caseggiato sito in Genova, via di Fassolo 5, ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il decreto col quale la corte d’appello di Genova ne ha respinto il reclamo avverso il provvedimento di esecutorietà di un lodo arbitrale reso a definizione di una controversia contro la [OSCURATO:SOCIETA].; l’intimata ha replicato con controricorso.

Considerato che: come questa Corte ha più volte affermato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di esecutorietà del lodo; difatti, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, che è propria della sentenza arbitrale, con conseguente esclusione dell'attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi derivanti dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in Ric. 2021 n. 02856 sez.

M1 -ud. 14-06-2022 -3- esecuzione il lodo stesso (v.

Cass. n. 21894-11, Cass.n. 10450-14, nonché, più di recente e in relazione alla situazione opposta della negazione dell’esecutorietà del lodo, Cass. n. 11803-22); le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2856-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore pro tempore, della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] FASSOLO 5 GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 02856 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -2- -controricorrente - avverso il decreto n. 1/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositato il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], agendo quale amministratore della Comunione dei coutenti dell’ascensore esterno del caseggiato sito in Genova, via di Fassolo 5, ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il decreto col quale la corte d’appello di Genova ne ha respinto il reclamo avverso il provvedimento di esecutorietà di un lodo arbitrale reso a definizione di una controversia contro la [OSCURATO:SOCIETA].; l’intimata ha replicato con controricorso. Considerato che: come questa Corte ha più volte affermato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di esecutorietà del lodo; difatti, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, che è propria della sentenza arbitrale, con conseguente esclusione dell'attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi derivanti dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in Ric. 2021 n. 02856 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -3- esecuzione il lodo stesso (v. Cass. n. 21894-11, Cass.n. 10450-14, nonché, più di recente e in relazione alla situazione opposta della negazione dell’esecutorietà del lodo, Cass. n. 11803-22); le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello r
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